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Protezione dei dati

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 2016

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla

protezione dei dati)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (

1

),

visto il parere del Comitato delle regioni (

2

),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (

3

),

considerando quanto segue:

(1) La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto

fondamentale. L’articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») e

l’articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni

persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

(2) I principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali dovrebbero

rispettarne i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, a

prescindere dalla loro nazionalità o dalla loro residenza. Il presente regolamento è inteso a contribuire alla realizzazione

di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e di un’unione economica, al progresso economico e

sociale, al rafforzamento e alla convergenza delle economie nel mercato interno e al benessere delle persone

fisiche.

(3) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (

4

) ha come obiettivo di armonizzare la tutela dei

diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche rispetto alle attività di trattamento dei dati e assicurare la

libera circolazione dei dati personali tra Stati membri.

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/1

(

1

) GU C 229 del 31.7.2012, pag. 90.

(

2

) GU C 391 del 18.12.2012, pag. 127.

(

3

) Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima

lettura dell’8 aprile 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 14 aprile 2016.

(

4

) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(4) Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell’uomo. Il diritto alla protezione dei dati di

carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va

contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Il presente regolamento

rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in

particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati

personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d’informazione, la libertà

d’impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e

linguistica.

(5) L’integrazione economica e sociale conseguente al funzionamento del mercato interno ha condotto a un considerevole

aumento dei flussi transfrontalieri di dati personali e quindi anche dei dati personali scambiati, in tutta

l’Unione, tra attori pubblici e privati, comprese persone fisiche, associazioni e imprese. Il diritto dell’Unione

impone alle autorità nazionali degli Stati membri di cooperare e scambiarsi dati personali per essere in grado di

svolgere le rispettive funzioni o eseguire compiti per conto di un’autorità di un altro Stato membro.

(6) La rapidità dell’evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati

personali. La portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo. La

tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali,

come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività. Sempre più spesso, le persone fisiche rendono

disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che li riguardano. La tecnologia ha trasformato

l’economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali

all’interno dell’Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al

tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali.

(7) Tale evoluzione richiede un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati nell’Unione, affiancato

da efficaci misure di attuazione, data l’importanza di creare il clima di fiducia che consentirà lo sviluppo dell’economia

digitale in tutto il mercato interno. È opportuno che le persone fisiche abbiano il controllo dei dati

personali che li riguardano e che la certezza giuridica e operativa sia rafforzata tanto per le persone fisiche

quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche.

(8) Ove il presente regolamento preveda specificazioni o limitazioni delle sue norme ad opera del diritto degli Stati

membri, gli Stati membri possono, nella misura necessaria per la coerenza e per rendere le disposizioni nazionali

comprensibili alle persone cui si applicano, integrare elementi del presente regolamento nel proprio diritto

nazionale.

(9) Sebbene i suoi obiettivi e principi rimangano tuttora validi, la direttiva 95/46/CE non ha impedito la frammentazione

dell’applicazione della protezione dei dati personali nel territorio dell’Unione, né ha eliminato l’incertezza

giuridica o la percezione, largamente diffusa nel pubblico, che in particolare le operazioni online comportino

rischi per la protezione delle persone fisiche. La compresenza di diversi livelli di protezione dei diritti e delle

libertà delle persone fisiche, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, con riguardo al

trattamento di tali dati negli Stati membri può ostacolare la libera circolazione dei dati personali all’interno

dell’Unione. Tali differenze possono pertanto costituire un freno all’esercizio delle attività economiche su scala

dell’Unione, falsare la concorrenza e impedire alle autorità nazionali di adempiere agli obblighi loro derivanti dal

diritto dell’Unione. Tale divario creatosi nei livelli di protezione è dovuto alle divergenze nell’attuare e applicare la

direttiva 95/46/CE.

(10) Al fine di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche e rimuovere gli ostacoli alla

circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione, il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone

fisiche con riguardo al trattamento di tali dati dovrebbe essere equivalente in tutti gli Stati membri. È opportuno

assicurare un’applicazione coerente e omogenea delle norme a protezione dei diritti e delle libertà fondamentali

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in tutta l’Unione. Per quanto riguarda il

trattamento dei dati personali per l’adempimento di un obbligo legale, per l’esecuzione di un compito di interesse

pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, gli Stati membri

dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali al fine di specificare ulteriormente l’applicazione

delle norme del presente regolamento. In combinato disposto con la legislazione generale e orizzontale

in materia di protezione dei dati che attua la direttiva 95/46/CE gli Stati membri dispongono di varie leggi

settoriali in settori che richiedono disposizioni più specifiche. Il presente regolamento prevede anche un margine

di manovra degli Stati membri per precisarne le norme, anche con riguardo al trattamento di categorie particolari

di dati personali («dati sensibili»). In tal senso, il presente regolamento non esclude che il diritto degli Stati

membri stabilisca le condizioni per specifiche situazioni di trattamento, anche determinando con maggiore

precisione le condizioni alle quali il trattamento di dati personali è lecito.

L 119/2 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

(11) Un’efficace protezione dei dati personali in tutta l’Unione presuppone il rafforzamento e la disciplina dettagliata

dei diritti degli interessati e degli obblighi di coloro che effettuano e determinano il trattamento dei dati personali,

nonché poteri equivalenti per controllare e assicurare il r

corrispondenza e gli indirizzari, o l’uso dei social network e attività online intraprese nel quadro di tali attività.

Tuttavia, il presente regolamento si applica ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento che

forniscono i mezzi per trattare dati personali nell’ambito di tali attività a carattere personale o domestico.

(19) La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità

competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni

penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, e la libera circolazione

di tali dati sono oggetto di uno specifico atto dell’Unione. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto

applicarsi ai trattamenti effettuati per tali finalità. I dati personali trattati dalle autorità pubbliche in forza del

presente regolamento, quando utilizzati per tali finalità, dovrebbero invece essere disciplinati da un più specifico

atto dell’Unione, segnatamente la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (

1

). Gli Stati

membri possono conferire alle autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2016/680 altri compiti che non

siano necessariamente svolti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione

di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, affinché il

trattamento di dati personali per tali altre finalità, nella misura in cui ricada nell’ambito di applicazione del diritto

dell’Unione, rientri nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

Con riguardo al trattamento dei dati personali da parte di tali autorità competenti per finalità rientranti

nell’ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre

disposizioni più specifiche per adattare l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali

disposizioni possono determinare con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento di dati personali

da parte di dette autorità competenti per tali altre finalità, tenuto conto della struttura costituzionale, organizzativa

e amministrativa dei rispettivi Stati membri. Quando il trattamento dei dati personali effettuato da

organismi privati rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento, è opportuno che lo stesso preveda

la facoltà per gli Stati membri, a determinate condizioni, di adottare disposizioni legislative intese a limitare

determinati obblighi e diritti, qualora tale limitazione costituisca una misura necessaria e proporzionata in una

società democratica per la salvaguardia di importanti interessi specifici, comprese la sicurezza pubblica e le

attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, incluse

la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica. Ciò riveste particolare importanza ad

esempio nel quadro del riciclaggio o di attività di medicina legale.

(20) Sebbene il presente regolamento si applichi, tra l’altro, anche alle attività delle autorità giurisdizionali e di altre

autorità giudiziarie, il diritto dell’Unione o degli Stati membri potrebbe specificare le operazioni e le procedure di

trattamento relativamente al trattamento dei dati personali effettuato da autorità giurisdizionali e da altre autorità

giudiziarie. Non è opportuno che rientri nella competenza delle autorità di controllo il trattamento di dati

personali effettuato dalle autorità giurisdizionali nell’adempimento delle loro funzioni giurisdizionali, al fine di

salvaguardare l’indipendenza della magistratura nell’adempimento dei suoi compiti giurisdizionali, compreso il

processo decisionale. Si dovrebbe poter affidare il controllo su tali trattamenti di dati ad organismi specifici

all’interno del sistema giudiziario dello Stato membro, che dovrebbero in particolare assicurare la conformità alle

norme del presente regolamento, rafforzare la consapevolezza della magistratura con riguardo agli obblighi che

alla stessa derivano dal presente regolamento ed esaminare i reclami in relazione a tali operazioni di trattamento

dei dati.

(21) Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio (

2

), in particolare delle norme relative alla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi di cui agli

articoli da 12 a 15 della medesima direttiva. Detta direttiva mira a contribuire al buon funzionamento del

mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra Stati membri.

(22) Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell’ambito delle attività di uno stabilimento di un titolare del

trattamento o responsabile del trattamento nel territorio dell’Unione dovrebbe essere conforme al presente

regolamento, indipendentemente dal fatto che il trattamento avvenga all’interno dell’Unione. Lo stabilimento

implica l’effettivo e reale svolgimento di attività nel quadro di un’organizzazione stabile. A tale riguardo, non è

determinante la forma giuridica assunta, sia essa una succursale o una filiale dotata di personalità giuridica.

L 119/4 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

(

1

) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, concernente la tutela delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e

perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI

del Consiglio (Cfr. pagina 89 della presente Gazzetta ufficiale).

(

2

) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della

società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178

del 17.7.2000, pag. 1).

(23) Onde evitare che una persona fisica venga privata della protezione cui ha diritto in base al presente regolamento,

è opportuno che questo disciplini il trattamento dei dati personali degli interessati che si trovano nell’Unione

effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento non stabilito nell’Unione, quando le

attività di trattamento sono connesse all’offerta di beni o servizi a detti interessati indipendentemente dal fatto

che vi sia un pagamento correlato. Per determinare se tale titolare o responsabile del trattamento stia offrendo

beni o servizi agli interessati che si trovano nell’Unione, è opportuno verificare se risulta che il titolare o il

responsabile del trattamento intenda fornire servizi agli interessati in uno o più Stati membri dell’Unione. Mentre

la semplice accessibilità del sito web del titolare del trattamento, del responsabile del trattamento o di un intermediario

nell’Unione, di un indirizzo di posta elettronica o di altre coordinate di contatto o l’impiego di una lingua

abitualmente utilizzata nel paese terzo in cui il titolare del trattamento è stabilito sono insufficienti per accertare

tale intenzione, fattori quali l’utilizzo di una lingua o di una moneta abitualmente utilizzata in uno o più Stati

membri, con la possibilità di ordinare beni e servizi in tale altra lingua, o la menzione di clienti o utenti che si

trovano nell’Unione possono evidenziare l’intenzione del titolare o del responsabile del trattamento di offrire beni

o servizi agli interessati nell’Unione.

(24) È opportuno che anche il trattamento dei dati personali degli interessati che si trovano nell’Unione ad opera di un

titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento non stabilito nell’Unione sia soggetto al presente

regolamento quando è riferito al monitoraggio del comportamento di detti interessati, nella misura in cui tale

comportamento ha luogo all’interno dell’Unione. Per stabilire se un’attività di trattamento sia assimilabile al

controllo del comportamento dell’interessato, è opportuno verificare se le persone fisiche sono tracciate su

internet, compreso l’eventuale ricorso successivo a tecniche di trattamento dei dati personali che consistono nella

profilazione della persona fisica, in particolare per adottare decisioni che la riguardano o analizzarne o

prevederne le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali.

(25) Laddove vige il diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico, ad esempio nella rappresentanza

diplomatica o consolare di uno Stato membro, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a un

titolare del trattamento non stabilito nell’Unione.

(26) È auspicabile applicare i principi di protezione dei dati a tutte le informazioni relative a una persona fisica

identificata o identificabile. I dati personali sottoposti a pseudonimizzazione, i quali potrebbero essere attribuiti a

una persona fisica mediante l’utilizzo di ulteriori informazioni, dovrebbero essere considerati informazioni su una

persona fisica identificabile. Per stabilire l’identificabilità di una persona è opportuno considerare tutti i mezzi,

come l’individuazione, di cui il titolare del trattamento o un terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare

detta persona fisica direttamente o indirettamente. Per accertare la ragionevole probabilità di utilizzo dei mezzi

per identificare la persona fisica, si dovrebbe prendere in considerazione l’insieme dei fattori obiettivi, tra cui i

costi e il tempo necessario per l’identificazione, tenendo conto sia delle tecnologie disponibili al momento del

trattamento, sia degli sviluppi tecnologici. I principi di protezione dei dati non dovrebbero pertanto applicarsi a

informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile

o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l’identificazione

dell’interessato. Il presente regolamento non si applica pertanto al trattamento di tali informazioni anonime,

anche per finalità statistiche o di ricerca.

(27) Il presente regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute. Gli Stati membri possono

prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute.

(28) L’applicazione della pseudonimizzazione ai dati personali può ridurre i rischi per gli interessati e aiutare i titolari

del trattamento e i responsabili del trattamento a rispettare i loro obblighi di protezione dei dati. L’introduzione

esplicita della «pseudonimizzazione» nel presente regolamento non è quindi intesa a precludere altre misure di

protezione dei dati.

(29) Al fine di creare incentivi per l’applicazione della pseudonimizzazione nel trattamento dei dati personali,

dovrebbero essere possibili misure di pseudonimizzazione con possibilità di analisi generale all’interno dello

stesso titolare del trattamento, qualora il titolare del trattamento abbia adottato le misure tecniche e organizzative

necessarie ad assicurare, per il trattamento interessato, l’attuazione del presente regolamento, e che le

informazioni aggiuntive per l’attribuzione dei dati personali a un interessato specifico siano conservate separatamente.

Il titolare del trattamento che effettua il trattamento dei dati personali dovrebbe indicare le persone

autorizzate all’interno dello stesso titolare del trattamento.

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/5

(30) Le persone fisiche possono essere associate a identificativi online prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli

strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, a marcatori temporanei (cookies) o a identificativi di

altro tipo, come i tag di identificazione a radiofrequenza. Tali identificativi possono lasciare tracce che, in

particolare se combinate con identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere

utilizzate per creare profili delle persone fisiche e identificarle.

(31) Le autorità pubbliche a cui i dati personali sono comunicati conformemente a un obbligo legale ai fini dell’esercizio

della loro missione istituzionale, quali autorità fiscali e doganali, unità di indagine finanziaria, autorità

amministrative indipendenti o autorità dei mercati finanziari, responsabili della regolamentazione e della vigilanza

dei mercati dei valori mobiliari, non dovrebbero essere considerate destinatari qualora ricevano dati personali che

sono necessari per svolgere una specifica indagine nell’interesse generale, conformemente al diritto dell’Unione o

degli Stati membri. Le richieste di comunicazione inviate dalle autorità pubbliche dovrebbero sempre essere

scritte, motivate e occasionali e non dovrebbero riguardare un intero archivio o condurre all’interconnessione di

archivi. Il trattamento di tali dati personali da parte delle autorità pubbliche dovrebbe essere conforme alle norme

in materia di protezione dei dati applicabili secondo le finalità del trattamento.

(32) Il consenso dovrebbe essere espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l’interessato manifesta

l’intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo

riguardano, ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o orale. Ciò potrebbe

comprendere la selezione di un’apposita casella in un sito web, la scelta di impostazioni tecniche per servizi della

società dell’informazione o qualsiasi altra dichiarazione o qualsiasi altro comportamento che indichi chiaramente

in tale contesto che l’interessato accetta il trattamento proposto. Non dovrebbe pertanto configurare consenso il

silenzio, l’inattività o la preselezione di caselle. Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le attività di trattamento

svolte per la stessa o le stesse finalità. Qualora il trattamento abbia più finalità, il consenso dovrebbe essere

prestato per tutte queste. Se il consenso dell’interessato è richiesto attraverso mezzi elettronici, la richiesta deve

essere chiara, concisa e non interferire immotivatamente con il servizio per il quale il consenso è espresso.

(33) In molti casi non è possibile individuare pienamente la finalità del trattamento dei dati personali a fini di ricerca

scientifica al momento della raccolta dei dati. Pertanto, dovrebbe essere consentito agli interessati di prestare il

proprio consenso a taluni settori della ricerca scientifica laddove vi sia rispetto delle norme deontologiche

riconosciute per la ricerca scientifica. Gli interessati dovrebbero avere la possibilità di prestare il proprio consenso

soltanto a determinati settori di ricerca o parti di progetti di ricerca nella misura consentita dalla finalità prevista.

(34) È opportuno che per dati genetici si intendano i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche, ereditarie o

acquisite, di una persona fisica, che risultino dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in

questione, in particolare dall’analisi dei cromosomi, dell’acido desossiribonucleico (DNA) o dell’acido ribonucleico

(RNA), ovvero dall’analisi di un altro elemento che consenta di ottenere informazioni equivalenti.

(35) Nei dati personali relativi alla salute dovrebbero rientrare tutti i dati riguardanti lo stato di salute dell’interessato

che rivelino informazioni connesse allo stato di salute fisica o mentale passata, presente o futura dello stesso.

Questi comprendono informazioni sulla persona fisica raccolte nel corso della sua registrazione al fine di ricevere

servizi di assistenza sanitaria o della relativa prestazione di cui alla direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo

e del Consiglio (

1

); un numero, un simbolo o un elemento specifico attribuito a una persona fisica per identificarla

in modo univoco a fini sanitari; le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo o

una sostanza organica, compresi i dati genetici e i campioni biologici; e qualsiasi informazione riguardante, ad

esempio, una malattia, una disabilità, il rischio di malattie, l’anamnesi medica, i trattamenti clinici o lo stato

fisiologico o biomedico dell’interessato, indipendentemente dalla fonte, quale, ad esempio, un medico o altro

operatore sanitario, un ospedale, un dispositivo medico o un test diagnostico in vitro.

(36) Lo stabilimento principale di un titolare del trattamento nell’Unione dovrebbe essere il luogo in cui ha sede la sua

amministrazione centrale nell’Unione, a meno che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati

personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell’Unione, nel qual caso tale altro

stabilimento dovrebbe essere considerato lo stabilimento principale. Lo stabilimento principale di un titolare del

L 119/6 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

(

1

) Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti

relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

trattamento nell’Unione dovrebbe essere determinato in base a criteri obiettivi e implicare l’effettivo e reale

svolgimento di attività di gestione finalizzate alle principali decisioni sulle finalità e sui mezzi del trattamento nel

quadro di un’organizzazione stabile. Tale criterio non dovrebbe dipendere dal fatto che i dati personali siano

trattati in quella sede. La presenza o l’uso di mezzi tecnici e tecnologie di trattamento di dati personali o di

attività di trattamento non costituiscono di per sé lo stabilimento principale né sono quindi criteri determinanti

della sua esistenza. Per quanto riguarda il responsabile del trattamento, per «stabilimento principale» dovrebbe

intendersi il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell’Unione o, se non dispone di un’amministrazione

centrale nell’Unione, il luogo in cui sono condotte le principali attività di trattamento nell’Unione. In

caso di coinvolgimento sia del titolare del trattamento sia del responsabile del trattamento, l’autorità di controllo

competente capofila dovrebbe continuare a essere l’autorità di controllo dello Stato membro in cui il titolare del

trattamento ha lo stabilimento principale, ma l’autorità di controllo del responsabile del trattamento dovrebbe

essere considerata autorità di controllo interessata e tale autorità di controllo dovrebbe partecipare alla procedura

di cooperazione prevista dal presente regolamento. In ogni caso, le autorità di controllo dello Stato membro o

degli Stati membri in cui il responsabile del trattamento ha uno o più stabilimenti non dovrebbero essere

considerate autorità di controllo interessate quando il progetto di decisione riguarda soltanto il titolare del

trattamento. Se il trattamento è effettuato da un gruppo imprenditoriale, lo stabilimento principale dell’impresa

controllante dovrebbe essere considerato lo stabilimento principale del gruppo di imprese, tranne nei casi in cui

le finalità e i mezzi del trattamento sono stabiliti da un’altra impresa.

(37) Un gruppo imprenditoriale dovrebbe costituirsi di un’impresa controllante e delle sue controllate, là dove

l’impresa controllante dovrebbe essere quella che può esercitare un’influenza dominante sulle controllate in forza,

ad esempio, della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle norme societarie o del potere di fare applicare

le norme in materia di protezione dei dati personali. Un’impresa che controlla il trattamento dei dati personali in

imprese a essa collegate dovrebbe essere considerata, unitamente a tali imprese, quale «gruppo imprenditoriale».

(38) I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno

consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in

relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l’utilizzo

dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di

dati personali relativi ai minori all’atto dell’utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore. Il consenso del

titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di

consulenza forniti direttamente a un minore.

(39) Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere lecito e corretto. Dovrebbero essere trasparenti per le

persone fisiche le modalità con cui sono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati dati personali che li

riguardano nonché la misura in cui i dati personali sono o saranno trattati. Il principio della trasparenza impone

che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento di tali dati personali siano facilmente accessibili e

comprensibili e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro. Tale principio riguarda, in particolare, l’informazione

degli interessati sull’identità del titolare del trattamento e sulle finalità del trattamento e ulteriori

informazioni per assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo alle persone fisiche interessate e ai

loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano. È

opportuno che le persone fisiche siano sensibilizzate ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al

trattamento dei dati personali, nonché alle modalità di esercizio dei loro diritti relativi a tale trattamento. In

particolare, le finalità specifiche del trattamento dei dati personali dovrebbero essere esplicite e legittime e

precisate al momento della raccolta di detti dati personali. I dati personali dovrebbero essere adeguati, pertinenti e

limitati a quanto necessario per le finalità del loro trattamento. Da qui l’obbligo, in particolare, di assicurare che il

periodo di conservazione dei dati personali sia limitato al minimo necessario. I dati personali dovrebbero essere

trattati solo se la finalità del trattamento non è ragionevolmente conseguibile con altri mezzi. Onde assicurare

che i dati personali non siano conservati più a lungo del necessario, il titolare del trattamento dovrebbe stabilire

un termine per la cancellazione o per la verifica periodica. È opportuno adottare tutte le misure ragionevoli

affinché i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati. I dati personali dovrebbero essere trattati in modo da

garantirne un’adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire l’accesso o l’utilizzo non autorizzato dei dati

personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento.

(40) Perché sia lecito, il trattamento di dati personali dovrebbe fondarsi sul consenso dell’interessato o su altra base

legittima prevista per legge dal presente regolamento o dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, come indicato

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/7

nel presente regolamento, tenuto conto della necessità di ottemperare all’obbligo legale al quale il titolare del

trattamento è soggetto o della necessità di esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o di esecuzione

di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

(41) Qualora il presente regolamento faccia riferimento a una base giuridica o a una misura legislativa, ciò non

richiede necessariamente l’adozione di un atto legislativo da parte di un parlamento, fatte salve le prescrizioni

dell’ordinamento costituzionale dello Stato membro interessato. Tuttavia, tale base giuridica o misura legislativa

dovrebbe essere chiara e precisa, e la sua applicazione prevedibile, per le persone che vi sono sottoposte, in

conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (la «Corte di giustizia») e della Corte

europea dei diritti dell’uomo.

(42) Per i trattamenti basati sul consenso dell’interessato, il titolare del trattamento dovrebbe essere in grado di

dimostrare che l’interessato ha acconsentito al trattamento. In particolare, nel contesto di una dichiarazione scritta

relativa a un’altra questione dovrebbero esistere garanzie che assicurino che l’interessato sia consapevole del fatto

di esprimere un consenso e della misura in cui ciò avviene. In conformità della direttiva 93/13/CEE del

Consiglio (

1

) è opportuno prevedere una dichiarazione di consenso predisposta dal titolare del trattamento in una

forma comprensibile e facilmente accessibile, che usi un linguaggio semplice e chiaro e non contenga clausole

abusive. Ai fini di un consenso informato, l’interessato dovrebbe essere posto a conoscenza almeno dell’identità

del titolare del trattamento e delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali. Il consenso non

dovrebbe essere considerato liberamente espresso se l’interessato non è in grado di operare una scelta autenticamente

libera o è nell’impossibilità di rifiutare o revocare il consenso senza subire pregiudizio.

(43) Per assicurare la libertà di espressione del consenso, è opportuno che il consenso non costituisca un valido

presupposto per il trattamento dei dati personali in un caso specifico, qualora esista un evidente squilibrio tra

l’interessato e il titolare del trattamento, specie quando il titolare del trattamento è un’autorità pubblica e ciò

rende pertanto improbabile che il consenso sia stato espresso liberamente in tutte le circostanze di tale situazione

specifica. Si presume che il consenso non sia stato liberamente espresso se non è possibile esprimere un consenso

separato a distinti trattamenti di dati personali, nonostante sia appropriato nel singolo caso, o se l’esecuzione di

un contratto, compresa la prestazione di un servizio, è subordinata al consenso sebbene esso non sia necessario

per tale esecuzione.

(44) Il trattamento dovrebbe essere considerato lecito se è necessario nell’ambito di un contratto o ai fini della

conclusione di un contratto.

(45) È opportuno che il trattamento effettuato in conformità a un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è

soggetto o necessario per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici

poteri sia basato sul diritto dell’Unione o di uno Stato membro. Il presente regolamento non impone che vi sia

un atto legislativo specifico per ogni singolo trattamento. Un atto legislativo può essere sufficiente come base per

più trattamenti effettuati conformemente a un obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento o se il

trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici

poteri. Dovrebbe altresì spettare al diritto dell’Unione o degli Stati membri stabilire la finalità del trattamento.

Inoltre, tale atto legislativo potrebbe precisare le condizioni generali del presente regolamento che presiedono alla

liceità del trattamento dei dati personali, prevedere le specificazioni per stabilire il titolare del trattamento, il tipo

di dati personali oggetto del trattamento, gli interessati, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali,

le limitazioni della finalità, il periodo di conservazione e altre misure per garantire un trattamento lecito e

corretto. Dovrebbe altresì spettare al diritto dell’Unione o degli Stati membri stabilire se il titolare del trattamento

che esegue un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri debba essere una pubblica

autorità o altra persona fisica o giuridica di diritto pubblico o, qualora sia nel pubblico interesse, anche per

finalità inerenti alla salute, quali la sanità pubblica e la protezione sociale e la gestione dei servizi di assistenza

sanitaria, di diritto privato, quale un’associazione professionale.

(46) Il trattamento di dati personali dovrebbe essere altresì considerato lecito quando è necessario per proteggere un

interesse essenziale per la vita dell’interessato o di un’altra persona fisica. Il trattamento di dati personali fondato

L 119/8 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

(

1

) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95

del 21.4.1993, pag. 29).

sull’interesse vitale di un’altra persona fisica dovrebbe avere luogo in principio unicamente quando il trattamento

non può essere manifestamente fondato su un’altra base giuridica. Alcuni tipi di trattamento dei dati personali

possono rispondere sia a rilevanti motivi di interesse pubblico sia agli interessi vitali dell’interessato, per esempio

se il trattamento è necessario a fini umanitari, tra l’altro per tenere sotto controllo l’evoluzione di epidemie e la

loro diffusione o in casi di emergenze umanitarie, in particolare in casi di catastrofi di origine naturale e umana.

(47) I legittimi interessi di un titolare del trattamento, compresi quelli di un titolare del trattamento a cui i dati

personali possono essere comunicati, o di terzi possono costituire una base giuridica del trattamento, a

condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato, tenuto conto delle

ragionevoli aspettative nutrite dall’interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento. Ad

esempio, potrebbero sussistere tali legittimi interessi quando esista una relazione pertinente e appropriata tra

l’interessato e il titolare del trattamento, ad esempio quando l’interessato è un cliente o è alle dipendenze del

titolare del trattamento. In ogni caso, l’esistenza di legittimi interessi richiede un’attenta valutazione anche in

merito all’eventualità che l’interessato, al momento e nell’ambito della raccolta dei dati personali, possa ragionevolmente

attendersi che abbia luogo un trattamento a tal fine. Gli interessi e i diritti fondamentali dell’interessato

potrebbero in particolare prevalere sugli interessi del titolare del trattamento qualora i dati personali siano trattati

in circostanze in cui gli interessati non possano ragionevolmente attendersi un ulteriore trattamento dei dati

personali. Posto che spetta al legislatore prevedere per legge la base giuridica che autorizza le autorità pubbliche a

trattare i dati personali, la base giuridica per un legittimo interesse del titolare del trattamento non dovrebbe

valere per il trattamento effettuato dalle autorità pubbliche nell’esecuzione dei loro compiti. Costituisce parimenti

legittimo interesse del titolare del trattamento interessato trattare dati personali strettamente necessari a fini di

prevenzione delle frodi. Può essere considerato legittimo interesse trattare dati personali per finalità di marketing

diretto.

(48) I titolari del trattamento facenti parte di un gruppo imprenditoriale o di enti collegati a un organismo centrale

possono avere un interesse legittimo a trasmettere dati personali all’interno del gruppo imprenditoriale a fini

amministrativi interni, compreso il trattamento di dati personali dei clienti o dei dipendenti. Sono fatti salvi i

principi generali per il trasferimento di dati personali, all’interno di un gruppo imprenditoriale, verso un’impresa

situata in un paese terzo.

(49) Costituisce legittimo interesse del titolare del trattamento interessato trattare dati personali relativi al traffico, in

misura strettamente necessaria e proporzionata per garantire la sicurezza delle reti e dell’informazione, vale a dire

la capacità di una rete o di un sistema d’informazione di resistere, a un dato livello di sicurezza, a eventi

imprevisti o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei

dati personali conservati o trasmessi e la sicurezza dei relativi servizi offerti o resi accessibili tramite tali reti e

sistemi da autorità pubbliche, organismi di intervento in caso di emergenza informatica (CERT), gruppi di

intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT), fornitori di reti e servizi di comunicazione

elettronica e fornitori di tecnologie e servizi di sicurezza. Ciò potrebbe, ad esempio, includere misure atte a

impedire l’accesso non autorizzato a reti di comunicazioni elettroniche e la diffusione di codici maligni, e a porre

termine agli attacchi da «blocco di servizio» e ai danni ai sistemi informatici e di comunicazione elettronica.

(50) Il trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle per le quali i dati personali sono stati inizialmente

raccolti dovrebbe essere consentito solo se compatibile con le finalità per le quali i dati personali sono stati

inizialmente raccolti. In tal caso non è richiesta alcuna base giuridica separata oltre a quella che ha consentito la

raccolta dei dati personali. Se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o

per l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, il diritto dell’Unione o degli Stati

membri può stabilire e precisare le finalità e i compiti per i quali l’ulteriore trattamento è considerato lecito e

compatibile. L’ulteriore trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, o di ricerca scientifica o storica

o a fini statistici dovrebbe essere considerato un trattamento lecito e compatibile. La base giuridica fornita dal

diritto dell’Unione o degli Stati membri per il trattamento dei dati personali può anche costituire una base

giuridica per l’ulteriore trattamento. Per accertare se la finalità di un ulteriore trattamento sia compatibile con la

finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento dovrebbe, dopo aver

soddisfatto tutti i requisiti per la liceità del trattamento originario, tener conto tra l’altro di ogni nesso tra tali

finalità e le finalità dell’ulteriore trattamento previsto, del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/9

particolare le ragionevoli aspettative dell’interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento con

riguardo al loro ulteriore utilizzo; della natura dei dati personali; delle conseguenze dell’ulteriore trattamento

previsto per gli interessati; e dell’esistenza di garanzie adeguate sia nel trattamento originario sia nell’ulteriore

trattamento previsto.

Ove l’interessato abbia prestato il suo consenso o il trattamento si basi sul diritto dell’Unione o degli Stati

membri che costituisce una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare, in

particolare, importanti obiettivi di interesse pubblico generale, il titolare del trattamento dovrebbe poter

sottoporre i dati personali a ulteriore trattamento a prescindere dalla compatibilità delle finalità. In ogni caso,

dovrebbe essere garantita l’applicazione dei principi stabiliti dal presente regolamento, in particolare l’obbligo di

informare l’interessato di tali altre finalità e dei suoi diritti, compreso il diritto di opporsi. L’indicazione da parte

del titolare del trattamento di possibili reati o minacce alla sicurezza pubblica e la trasmissione dei dati personali

pertinenti a un’autorità competente in singoli casi o in più casi riguardanti lo stesso reato o la stessa minaccia alla

sicurezza pubblica dovrebbero essere considerate nell’interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento.

Tuttavia, tale trasmissione nell’interesse legittimo del titolare del trattamento o l’ulteriore trattamento dei dati

personali dovrebbero essere vietati se il trattamento non è compatibile con un obbligo vincolante di segretezza, di

natura giuridica, professionale o di altro genere.

(51) Meritano una specifica protezione i dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili sotto il

profilo dei diritti e delle libertà fondamentali, dal momento che il contesto del loro trattamento potrebbe creare

rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali. Tra tali dati personali dovrebbero essere compresi anche i

dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, essendo inteso che l’utilizzo dei termini «origine razziale»

nel presente regolamento non implica l’accettazione da parte dell’Unione di teorie che tentano di dimostrare

l’esistenza di razze umane distinte. Il trattamento di fotografie non dovrebbe costituire sistematicamente un

trattamento di categorie particolari di dati personali, poiché esse rientrano nella definizione di dati biometrici

soltanto quando saranno trattate attraverso un dispositivo tecnico specifico che consente l’identificazione univoca

o l’autenticazione di una persona fisica. Tali dati personali non dovrebbero essere oggetto di trattamento, a meno

che il trattamento non sia consentito nei casi specifici di cui al presente regolamento, tenendo conto del fatto che

il diritto degli Stati membri può stabilire disposizioni specifiche sulla protezione dei dati per adeguare l’applicazione

delle norme del presente regolamento ai fini della conformità a un obbligo legale o dell’esecuzione di un

compito di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Oltre

ai requisiti specifici per tale trattamento, dovrebbero applicarsi i principi generali e altre norme del presente

regolamento, in particolare per quanto riguarda le condizioni per il trattamento lecito. È opportuno prevedere

espressamente deroghe al divieto generale di trattare tali categorie particolari di dati personali, tra l’altro se l’interessato

esprime un consenso esplicito o in relazione a esigenze specifiche, in particolare se il trattamento è

eseguito nel corso di legittime attività di talune associazioni o fondazioni il cui scopo sia permettere l’esercizio

delle libertà fondamentali.

(52) La deroga al divieto di trattare categorie particolari di dati personali dovrebbe essere consentita anche quando è

prevista dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, fatte salve adeguate garanzie, per proteggere i dati personali

e altri diritti fondamentali, laddove ciò avvenga nell’interesse pubblico, in particolare il trattamento dei dati

personali nel settore del diritto del lavoro e della protezione sociale, comprese le pensioni, e per finalità di

sicurezza sanitaria, controllo e allerta, la prevenzione o il controllo di malattie trasmissibili e altre minacce gravi

alla salute. Tale deroga può avere luogo per finalità inerenti alla salute, compresa la sanità pubblica e la gestione

dei servizi di assistenza sanitaria, soprattutto al fine di assicurare la qualità e l’economicità delle procedure per

soddisfare le richieste di prestazioni e servizi nell’ambito del regime di assicurazione sanitaria, o a fini di

archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. La deroga dovrebbe anche

consentire di trattare tali dati personali se necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto, che sia in

sede giudiziale, amministrativa o stragiudiziale.

(53) Le categorie particolari di dati personali che meritano una maggiore protezione dovrebbero essere trattate

soltanto per finalità connesse alla salute, ove necessario per conseguire tali finalità a beneficio delle persone e

dell’intera società, in particolare nel contesto della gestione dei servizi e sistemi di assistenza sanitaria o sociale,

compreso il trattamento di tali dati da parte della dirigenza e delle autorità sanitarie nazionali centrali a fini di

controllo della qualità, informazione sulla gestione e supervisione nazionale e locale generale del sistema di

assistenza sanitaria o sociale, nonché per garantire la continuità dell’assistenza sanitaria o sociale e dell’assistenza

sanitaria transfrontaliera o per finalità di sicurezza sanitaria, controllo e allerta o a fini di archiviazione nel

L 119/10 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in base al diritto dell’Unione o nazionale che

deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico, nonché per studi svolti nel pubblico interesse nell’ambito della

sanità pubblica. Pertanto il presente regolamento dovrebbe prevedere condizioni armonizzate per il trattamento

di categorie particolari di dati personali relativi alla salute in relazione a esigenze specifiche, in particolare qualora

il trattamento di tali dati sia svolto da persone vincolate dal segreto professionale per talune finalità connesse alla

salute. Il diritto dell’Unione o degli Stati membri dovrebbe prevedere misure specifiche e appropriate a protezione

dei diritti fondamentali e dei dati personali delle persone fisiche. Gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di

mantenere o introdurre ulteriori condizioni, fra cui limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati

biometrici o dati relativi alla salute, senza tuttavia ostacolare la libera circolazione dei dati personali all’interno

dell’Unione quando tali condizioni si applicano al trattamento transfrontaliero degli stessi.

(54) Il trattamento di categorie particolari di dati personali può essere necessario per motivi di interesse pubblico nei

settori della sanità pubblica, senza il consenso dell’interessato. Tale trattamento dovrebbe essere soggetto a misure

appropriate e specifiche a tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche. In tale contesto, la nozione di

«sanità pubblica» dovrebbe essere interpretata secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1338/2008 del

Parlamento europeo e del Consiglio (

1

): tutti gli elementi relativi alla salute, ossia lo stato di salute, morbilità e

disabilità incluse, i determinanti aventi un effetto su tale stato di salute, le necessità in materia di assistenza

sanitaria, le risorse destinate all’assistenza sanitaria, la prestazione di assistenza sanitaria e l’accesso universale a

essa, la spesa sanitaria e il relativo finanziamento e le cause di mortalità. Il trattamento dei dati relativi alla salute

effettuato per motivi di interesse pubblico non dovrebbe comportare il trattamento dei dati personali per altre

finalità da parte di terzi, quali datori di lavoro, compagnie di assicurazione e istituti di credito.

(55) Inoltre, è effettuato per motivi di interesse pubblico il trattamento di dati personali a cura di autorità pubbliche

allo scopo di realizzare fini, previsti dal diritto costituzionale o dal diritto internazionale pubblico, di associazioni

religiose ufficialmente riconosciute.

(56) Se, nel corso di attività elettorali, il funzionamento del sistema democratico presuppone, in uno Stato membro,

che i partiti politici raccolgano dati personali sulle opinioni politiche delle persone, può esserne consentito il

trattamento di tali dati per motivi di interesse pubblico, purché siano predisposte garanzie adeguate.

(57) Se i dati personali che tratta non gli consentono di identificare una persona fisica, il titolare del trattamento non

dovrebbe essere obbligato ad acquisire ulteriori informazioni per identificare l’interessato al solo fine di rispettare

una disposizione del presente regolamento. Tuttavia, il titolare del trattamento non dovrebbe rifiutare le ulteriori

informazioni fornite dall’interessato al fine di sostenere l’esercizio dei suoi diritti. L’identificazione dovrebbe

includere l’identificazione digitale di un interessato, ad esempio mediante un meccanismo di autenticazione quali

le stesse credenziali, utilizzate dall’interessato per l’accesso (log in) al servizio on line offerto dal titolare del

trattamento.

(58) Il principio della trasparenza impone che le informazioni destinate al pubblico o all’interessato siano concise,

facilmente accessibili e di facile comprensione e che sia usato un linguaggio semplice e chiaro, oltre che, se del

caso, una visualizzazione. Tali informazioni potrebbero essere fornite in formato elettronico, ad esempio, se

destinate al pubblico, attraverso un sito web. Ciò è particolarmente utile in situazioni in cui la molteplicità degli

operatori coinvolti e la complessità tecnologica dell’operazione fanno sì che sia difficile per l’interessato

comprendere se, da chi e per quali finalità sono raccolti dati personali che lo riguardano, quali la pubblicità

online. Dato che i minori meritano una protezione specifica, quando il trattamento dati li riguarda, qualsiasi

informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire

facilmente.

(59) È opportuno prevedere modalità volte ad agevolare l’esercizio, da parte dell’interessato, dei diritti di cui al

presente regolamento, compresi i meccanismi per richiedere e, se del caso, ottenere gratuitamente, in particolare

l’accesso ai dati, la loro rettifica e cancellazione e per esercitare il diritto di opposizione. Il titolare del trattamento

dovrebbe predisporre anche i mezzi per inoltrare le richieste per via elettronica, in particolare qualora i dati

personali siano trattati con mezzi elettronici. Il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a rispondere alle

richieste dell’interessato senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro un mese e a motivare la sua eventuale

intenzione di non accogliere tali richieste.

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/11

(

1

) Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in

materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70).

(60) I principi di trattamento corretto e trasparente implicano che l’interessato sia informato dell’esistenza del

trattamento e delle sue finalità. Il titolare del trattamento dovrebbe fornire all’interessato eventuali ulteriori

informazioni necessarie ad assicurare un trattamento corretto e trasparente, prendendo in considerazione le

circostanze e del contesto specifici in cui i dati personali sono trattati. Inoltre l’interessato dovrebbe essere

informato dell’esistenza di una profilazione e delle conseguenze della stessa. In caso di dati personali raccolti

direttamente presso l’interessato, questi dovrebbe inoltre essere informato dell’eventuale obbligo di fornire i dati

personali e delle conseguenze in cui incorre se si rifiuta di fornirli. Tali informazioni possono essere fornite in

combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile,

un quadro d’insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone dovrebbero essere leggibili

da dispositivo automatico.

(61) L’interessato dovrebbe ricevere le informazioni relative al trattamento di dati personali che lo riguardano al

momento della raccolta presso l’interessato o, se i dati sono ottenuti da altra fonte, entro un termine ragionevole,

in funzione delle circostanze del caso. Se i dati personali possono essere legittimamente comunicati a un altro

destinatario, l’interessato dovrebbe esserne informato nel momento in cui il destinatario riceve la prima comunicazione

dei dati personali. Il titolare del trattamento, qualora intenda trattare i dati personali per una finalità

diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, dovrebbe fornire all’interessato, prima di tale ulteriore

trattamento, informazioni in merito a tale finalità diversa e altre informazioni necessarie. Qualora non sia

possibile comunicare all’interessato l’origine dei dati personali, perché sono state utilizzate varie fonti, dovrebbe

essere fornita un’informazione di carattere generale.

(62) Per contro, non è necessario imporre l’obbligo di fornire l’informazione se l’interessato dispone già dell’informazione,

se la registrazione o la comunicazione dei dati personali sono previste per legge o se informare l’interessato

si rivela impossibile o richiederebbe uno sforzo sproporzionato. Quest’ultima eventualità potrebbe

verificarsi, ad esempio, nei trattamenti eseguiti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica

o storica o a fini statistici. In tali casi si può tener conto del numero di interessati, dell’antichità dei dati e di

eventuali garanzie adeguate in essere.

(63) Un interessato dovrebbe avere il diritto di accedere ai dati personali raccolti che la riguardano e di esercitare tale

diritto facilmente e a intervalli ragionevoli, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. Ciò

include il diritto di accedere ai dati relativi alla salute, ad esempio le cartelle mediche contenenti informazioni

quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati. Ogni

interessato dovrebbe pertanto avere il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione

alla finalità per cui i dati personali sono trattati, ove possibile al periodo in cui i dati personali sono trattati, ai

destinatari dei dati personali, alla logica cui risponde qualsiasi trattamento automatizzato dei dati e, almeno

quando è basato sulla profilazione, alle possibili conseguenze di tale trattamento. Ove possibile, il titolare del

trattamento dovrebbe poter fornire l’accesso remoto a un sistema sicuro che consenta all’interessato di consultare

direttamente i propri dati personali. Tale diritto non dovrebbe ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il

segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d’autore che tutelano il software.

Tuttavia, tali considerazioni non dovrebbero condurre a un diniego a fornire all’interessato tutte le informazioni.

Se il titolare del trattamento tratta una notevole quantità d’informazioni riguardanti l’interessato, il titolare in

questione dovrebbe poter richiedere che l’interessato precisi, prima che siano fornite le informazioni, l’informazione

o le attività di trattamento cui la richiesta si riferisce.

(64) Il titolare del trattamento dovrebbe adottare tutte le misure ragionevoli per verificare l’identità di un interessato

che chieda l’accesso, in particolare nel contesto di servizi online e di identificativi online. Il titolare del

trattamento non dovrebbe conservare dati personali al solo scopo di poter rispondere a potenziali richieste.

(65) Un interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che la riguardano e il «diritto

all’oblio» se la conservazione di tali dati violi il presente regolamento o il diritto dell’Unione o degli Stati membri

cui è soggetto il titolare del trattamento. In particolare, l’interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere che siano

cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per

le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il proprio consenso o si sia opposto al

trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti

conforme al presente regolamento. Tale diritto è in particolare rilevante se l’interessato ha prestato il proprio

consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole

L 119/12 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da internet. L’interessato dovrebbe poter

esercitare tale diritto indipendentemente dal fatto che non sia più un minore. Tuttavia, dovrebbe essere lecita

l’ulteriore conservazione dei dati personali qualora sia necessaria per esercitare il diritto alla libertà di espressione

e di informazione, per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse pubblico o nell’esercizio

di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico nel settore della

sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici,

ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

(66) Per rafforzare il «diritto all’oblio» nell’ambiente online, è opportuno che il diritto di cancellazione sia esteso in

modo tale da obbligare il titolare del trattamento che ha pubblicato dati personali a informare i titolari del

trattamento che trattano tali dati personali di cancellare qualsiasi link verso tali dati personali o copia o

riproduzione di detti dati personali. Nel fare ciò, è opportuno che il titolare del trattamento adotti misure

ragionevoli tenendo conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a disposizione del titolare del trattamento,

comprese misure tecniche, per informare della richiesta dell’interessato i titolari del trattamento che trattano i dati

personali.

(67) Le modalità per limitare il trattamento dei dati personali potrebbero consistere, tra l’altro, nel trasferire temporaneamente

i dati selezionati verso un altro sistema di trattamento, nel rendere i dati personali selezionati inaccessibili

agli utenti o nel rimuovere temporaneamente i dati pubblicati da un sito web. Negli archivi automatizzati, la

limitazione del trattamento dei dati personali dovrebbe in linea di massima essere assicurata mediante dispositivi

tecnici in modo tale che i dati personali non siano sottoposti a ulteriori trattamenti e non possano più essere

modificati. Il sistema dovrebbe indicare chiaramente che il trattamento dei dati personali è stato limitato.

(68) Per rafforzare ulteriormente il controllo sui propri dati è opportuno anche che l’interessato abbia il diritto,

qualora i dati personali siano trattati con mezzi automatizzati, di ricevere in un formato strutturato, di uso

comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile i dati personali che lo riguardano che abbia fornito a

un titolare del trattamento e di trasmetterli a un altro titolare del trattamento. È opportuno incoraggiare i titolari

del trattamento a sviluppare formati interoperabili che consentano la portabilità dei dati. Tale diritto dovrebbe

applicarsi qualora l’interessato abbia fornito i dati personali sulla base del proprio consenso o se il trattamento è

necessario per l’esecuzione di un contratto. Non dovrebbe applicarsi qualora il trattamento si basi su un

fondamento giuridico diverso dal consenso o contratto. Per sua stessa natura, tale diritto non dovrebbe essere

esercitato nei confronti dei titolari del trattamento che trattano dati personali nell’esercizio delle loro funzioni

pubbliche. Non dovrebbe pertanto applicarsi quando il trattamento dei dati personali è necessario per l’adempimento

di un obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel

pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Il diritto

dell’interessato di trasmettere o ricevere dati personali che lo riguardano non dovrebbe comportare l’obbligo per i

titolari del trattamento di adottare o mantenere sistemi di trattamento tecnicamente compatibili. Qualora un certo

insieme di dati personali riguardi più di un interessato, il diritto di ricevere i dati personali non dovrebbe

pregiudicare i diritti e le libertà degli altri interessati in ottemperanza del presente regolamento. Inoltre tale diritto

non dovrebbe pregiudicare il diritto dell’interessato di ottenere la cancellazione dei dati personali e le limitazioni

di tale diritto di cui al presente regolamento e non dovrebbe segnatamente implicare la cancellazione dei dati

personali riguardanti l’interessato forniti da quest’ultimo per l’esecuzione di un contratto, nella misura in cui e

fintantoché i dati personali siano necessari all’esecuzione di tale contratto. Ove tecnicamente fattibile, l’interessato

dovrebbe avere il diritto di ottenere che i dati personali siano trasmessi direttamente da un titolare del

trattamento a un altro.

(69) Qualora i dati personali possano essere lecitamente trattati, essendo il trattamento necessario per l’esecuzione di

un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del

trattamento, ovvero per i legittimi interessi di un titolare del trattamento o di terzi, l’interessato dovrebbe

comunque avere il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare.

È opportuno che incomba al titolare del trattamento dimostrare che i suoi interessi legittimi cogenti prevalgono

sugli interessi o sui diritti e sulle libertà fondamentali dell’interessato.

(70) Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato dovrebbe avere il diritto, in

qualsiasi momento e gratuitamente, di opporsi a tale trattamento, sia con riguardo a quello iniziale o ulteriore,

compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Tale diritto dovrebbe essere

esplicitamente portato all’attenzione dell’interessato e presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra

informazione.

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/13

(71) L’interessato dovrebbe avere il diritto di non essere sottoposto a una decisione, che possa includere una misura,

che valuti aspetti personali che lo riguardano, che sia basata unicamente su un trattamento automatizzato e che

produca effetti giuridici che lo riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, quali il

rifiuto automatico di una domanda di credito online o pratiche di assunzione elettronica senza interventi umani.

Tale trattamento comprende la «profilazione», che consiste in una forma di trattamento automatizzato dei dati

personali che valuta aspetti personali concernenti una persona fisica, in particolare al fine di analizzare o

prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli

interessi personali, l’affidabilità o il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti dell’interessato, ove ciò

produca effetti giuridici che la riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

Tuttavia, è opportuno che sia consentito adottare decisioni sulla base di tale trattamento, compresa la

profilazione, se ciò è espressamente previsto dal diritto dell’Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare

del trattamento, anche a fini di monitoraggio e prevenzione delle frodi e dell’evasione fiscale secondo i

regolamenti, le norme e le raccomandazioni delle istituzioni dell’Unione o degli organismi nazionali di vigilanza e

a garanzia della sicurezza e dell’affidabilità di un servizio fornito dal titolare del trattamento, o se è necessario per

la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e un titolare del trattamento, o se l’interessato ha

espresso il proprio consenso esplicito. In ogni caso, tale trattamento dovrebbe essere subordinato a garanzie

adeguate, che dovrebbero comprendere la specifica informazione all’interessato e il diritto di ottenere l’intervento

umano, di esprimere la propria opinione, di ottenere una spiegazione della decisione conseguita dopo tale

valutazione e di contestare la decisione. Tale misura non dovrebbe riguardare un minore.

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente nel rispetto dell’interessato, tenendo in considerazione le

circostanze e il contesto specifici in cui i dati personali sono trattati, è opportuno che il titolare del trattamento

utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, metta in atto misure tecniche e

organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze

dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e al fine di garantire la sicurezza dei dati personali secondo una

modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti dell’interessato e che impedisca

tra l’altro effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della razza o dell’origine etnica, delle

opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell’appartenenza sindacale, dello status genetico,

dello stato di salute o dell’orientamento sessuale, ovvero che comportano misure aventi tali effetti. Il processo

decisionale automatizzato e la profilazione basati su categorie particolari di dati personali dovrebbero essere

consentiti solo a determinate condizioni.

(72) La profilazione è soggetta alle norme del presente regolamento che disciplinano il trattamento dei dati personali,

quali le basi giuridiche del trattamento o i principi di protezione dei dati. Il comitato europeo per la protezione

dei dati istituito dal presente regolamento («comitato») dovrebbe poter emanare orientamenti in tale contesto.

(73) Il diritto dell’Unione o degli Stati membri può imporre limitazioni a specifici principi e ai diritti di informazione,

accesso, rettifica e cancellazione di dati, al diritto alla portabilità dei dati, al diritto di opporsi, alle decisioni basate

sulla profilazione, nonché alla comunicazione di una violazione di dati personali all’interessato e ad alcuni

obblighi connessi in capo ai titolari del trattamento, ove ciò sia necessario e proporzionato in una società

democratica per la salvaguardia della sicurezza pubblica, ivi comprese la tutela della vita umana, in particolare in

risposta a catastrofi di origine naturale o umana, le attività di prevenzione, indagine e perseguimento di reati o

l’esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica,

o di violazioni della deontologia professionale, per la tutela di altri importanti obiettivi di interesse pubblico

generale dell’Unione o di uno Stato membro, tra cui un interesse economico o finanziario rilevante dell’Unione o

di uno Stato membro, per la tenuta di registri pubblici per ragioni di interesse pubblico generale, per l’ulteriore

trattamento di dati personali archiviati al fine di fornire informazioni specifiche connesse al comportamento

politico sotto precedenti regimi statali totalitari o per la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui,

compresi la protezione sociale, la sanità pubblica e gli scopi umanitari. Tali limitazioni dovrebbero essere

conformi alla Carta e alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà

fondamentali.

(74) È opportuno stabilire la responsabilità generale del titolare del trattamento per qualsiasi trattamento di dati

personali che quest’ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto. In

particolare, il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed

essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il presente regolamento, compresa

l’efficacia delle misure. Tali misure dovrebbero tener conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e

delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

L 119/14 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

(75) I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da

trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare: se il

trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d’identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla

reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, decifratura non autorizzata

della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo; se gli interessati rischiano di

essere privati dei loro diritti e delle loro libertà o venga loro impedito l’esercizio del controllo sui dati personali

che li riguardano; se sono trattati dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le

convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati

relativi alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza; in caso di valutazione di

aspetti personali, in particolare mediante l’analisi o la previsione di aspetti riguardanti il rendimento professionale,

la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l’affidabilità o il comportamento,

l’ubicazione o gli spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili personali; se sono trattati dati personali di

persone fisiche vulnerabili, in particolare minori; se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati personali

e un vasto numero di interessati.

(76) La probabilità e la gravità del rischio per i diritti e le libertà dell’interessato dovrebbero essere determinate con

riguardo alla natura, all’ambito di applicazione, al contesto e alle finalità del trattamento. Il rischio dovrebbe

essere considerato in base a una valutazione oggettiva mediante cui si stabilisce se i trattamenti di dati

comportano un rischio o un rischio elevato.

(77) Gli orientamenti per la messa in atto di opportune misure e per dimostrare la conformità da parte del titolare del

trattamento o dal responsabile del trattamento in particolare per quanto riguarda l’individuazione del rischio

connesso al trattamento, la sua valutazione in termini di origine, natura, probabilità e gravità, e l’individuazione

di migliori prassi per attenuare il rischio, potrebbero essere forniti in particolare mediante codici di condotta

approvati, certificazioni approvate, linee guida fornite dal comitato o indicazioni fornite da un responsabile della

protezione dei dati. Il comitato può inoltre pubblicare linee guida sui trattamenti che si ritiene improbabile

possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e indicare quali misure possono

essere sufficienti in tali casi per far fronte a tale rischio.

(78) La tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali richiede

l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto delle disposizioni del presente

regolamento. Al fine di poter dimostrare la conformità con il presente regolamento, il titolare del trattamento

dovrebbe adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino in particolare i principi della protezione dei

dati fin dalla progettazione e della protezione dei dati di default. Tali misure potrebbero consistere, tra l’altro, nel

ridurre al minimo il trattamento dei dati personali, pseudonimizzare i dati personali il più presto possibile, offrire

trasparenza per quanto riguarda le funzioni e il trattamento di dati personali, consentire all’interessato di

controllare il trattamento dei dati e consentire al titolare del trattamento di creare e migliorare caratteristiche di

sicurezza. In fase di sviluppo, progettazione, selezione e utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti basati sul

trattamento di dati personali o che trattano dati personali per svolgere le loro funzioni, i produttori dei prodotti,

dei servizi e delle applicazioni dovrebbero essere incoraggiati a tenere conto del diritto alla protezione dei dati

allorché sviluppano e progettano tali prodotti, servizi e applicazioni e, tenuto debito conto dello stato dell’arte, a

far sì che i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento possano adempiere ai loro obblighi di

protezione dei dati. I principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e di default dovrebbero essere presi

in considerazione anche nell’ambito degli appalti pubblici.

(79) La protezione dei diritti e delle libertà degli interessati così come la responsabilità generale dei titolari del

trattamento e dei responsabili del trattamento, anche in relazione al monitoraggio e alle misure delle autorità di

controllo, esigono una chiara ripartizione delle responsabilità ai sensi del presente regolamento, compresi i casi in

cui un titolare del trattamento stabilisca le finalità e i mezzi del trattamento congiuntamente con altri titolari del

trattamento o quando l’operazione di trattamento viene eseguita per conto del titolare del trattamento.

(80) Quando un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento non stabilito nell’Unione tratta dati

personali di interessati che si trovano nell’Unione e le sue attività di trattamento sono connesse all’offerta di beni

o alla prestazione di servizi a tali interessati nell’Unione, indipendentemente dall’obbligatorietà di un pagamento

dell’interessato, o al controllo del loro comportamento, nella misura in cui tale comportamento ha luogo

all’interno dell’Unione, è opportuno che tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento designi un

rappresentante, tranne se il trattamento è occasionale, non include il trattamento, su larga scala, di categorie

particolari di dati personali o il trattamento di dati personali relativi alle condanne penali e ai reati, ed è

improbabile che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tenuto conto della natura, del

contesto, dell’ambito di applicazione e delle finalità del trattamento, o se il titolare del trattamento è un’autorità

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/15

pubblica o un organismo pubblico. Il rappresentante dovrebbe agire per conto del titolare del trattamento o del

responsabile del trattamento e può essere interpellato da qualsiasi autorità di controllo. Il rappresentante

dovrebbe essere esplicitamente designato mediante mandato scritto del titolare del trattamento o del responsabile

del trattamento ad agire per conto di questi ultimi con riguardo agli obblighi che a questi derivano dal presente

regolamento. La designazione di tale rappresentante non incide sulla responsabilità generale del titolare del

trattamento o del responsabile del trattamento ai sensi del presente regolamento. Tale rappresentante dovrebbe

svolgere i suoi compiti nel rispetto del mandato conferitogli dal titolare del trattamento o dal responsabile del

trattamento, anche per quanto riguarda la cooperazione con le autorità di controllo competenti per qualsiasi

misura adottata al fine di garantire il rispetto del presente regolamento. Il rappresentante designato dovrebbe

essere oggetto di misure attuative in caso di inadempienza da parte del titolare del trattamento o del responsabile

del trattamento.

(81) Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il

responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attività di

trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a

responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica,

affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del

presente regolamento, anche per la sicurezza del trattamento. L’applicazione da parte del responsabile del

trattamento di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato può essere

utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi da parte del titolare del trattamento.

L’esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un

contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile

del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento,

la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei

compiti e responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del

rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell’interessato. Il titolare del trattamento e il responsabile del

trattamento possono scegliere di usare un contratto individuale o clausole contrattuali tipo che sono adottate

direttamente dalla Commissione oppure da un’autorità di controllo in conformità del meccanismo di coerenza e

successivamente dalla Commissione. Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare del

trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire o cancellare i

dati personali salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento

prescriva la conservazione dei dati personali.

(82) Per dimostrare che si conforma al presente regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del

trattamento dovrebbe tenere un registro delle attività di trattamento effettuate sotto la sua responsabilità. Sarebbe

necessario obbligare tutti i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento a cooperare con l’autorità di

controllo e a mettere, su richiesta, detti registri a sua disposizione affinché possano servire per monitorare detti

trattamenti.

(83) Per mantenere la sicurezza e prevenire trattamenti in violazione al presente regolamento, il titolare del

trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe valutare i rischi inerenti al trattamento e attuare misure

per limitare tali rischi, quali la cifratura. Tali misure dovrebbero assicurare un adeguato livello di sicurezza,

inclusa la riservatezza, tenuto conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione rispetto ai rischi che presentano i

trattamenti e alla natura dei dati personali da proteggere. Nella valutazione del rischio per la sicurezza dei dati è

opportuno tenere in considerazione i rischi presentati dal trattamento dei dati personali, come la distruzione

accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la rivelazione o l’accesso non autorizzati a dati personali trasmessi,

conservati o comunque elaborati, che potrebbero cagionare in particolare un danno fisico, materiale o

immateriale.

(84) Per potenziare il rispetto del presente regolamento qualora i trattamenti possano presentare un rischio elevato per

i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento dovrebbe essere responsabile dello svolgimento

di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati per determinare, in particolare, l’origine, la natura, la

particolarità e la gravità di tale rischio. L’esito della valutazione dovrebbe essere preso in considerazione nella

determinazione delle opportune misure da adottare per dimostrare che il trattamento dei dati personali rispetta il

presente regolamento. Laddove la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati indichi che i trattamenti

presentano un rischio elevato che il titolare del trattamento non può attenuare mediante misure opportune in

termini di tecnologia disponibile e costi di attuazione, prima del trattamento si dovrebbe consultare l’autorità di

controllo.

(85) Una violazione dei dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare danni fisici,

materiali o immateriali alle persone fisiche, ad esempio perdita del controllo dei dati personali che li riguardano o

limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o usurpazione d’identità, perdite finanziarie, decifratura non

autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali

protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo alla persona fisica

L 119/16 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

interessata. Pertanto, non appena viene a conoscenza di un’avvenuta violazione dei dati personali, il titolare del

trattamento dovrebbe notificare la violazione dei dati personali all’autorità di controllo competente, senza ingiustificato

ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che il titolare

del trattamento non sia in grado di dimostrare che, conformemente al principio di responsabilizzazione, è

improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Oltre il termine di 72 ore, tale notifica dovrebbe essere corredata delle ragioni del ritardo e le informazioni

potrebbero essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

(86) Il titolare del trattamento dovrebbe comunicare all’interessato la violazione dei dati personali senza indebito

ritardo, qualora questa violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e

le libertà della persona fisica, al fine di consentirgli di prendere le precauzioni necessarie. La comunicazione

dovrebbe descrivere la natura della violazione dei dati personali e formulare raccomandazioni per la persona

fisica interessata intese ad attenuare i potenziali effetti negativi. Tali comunicazioni agli interessati dovrebbero

essere effettuate non appena ragionevolmente possibile e in stretta collaborazione con l’autorità di controllo e nel

rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti quali le autorità incaricate dell’applicazione

della legge. Ad esempio, la necessità di attenuare un rischio immediato di danno richiederebbe che la

comunicazione agli interessati fosse tempestiva, ma la necessità di attuare opportune misure per contrastare

violazioni di dati personali ripetute o analoghe potrebbe giustificare tempi più lunghi per la comunicazione.

(87) È opportuno verificare se siano state messe in atto tutte le misure tecnologiche e organizzative adeguate di

protezione per stabilire immediatamente se c’è stata violazione dei dati personali e informare tempestivamente

l’autorità di controllo e l’interessato. È opportuno stabilire il fatto che la notifica sia stata trasmessa senza ingiustificato

ritardo, tenendo conto in particolare della natura e della gravità della violazione dei dati personali e delle

sue conseguenze e effetti negativi per l’interessato. Siffatta notifica può dar luogo a un intervento dell’autorità di

controllo nell’ambito dei suoi compiti e poteri previsti dal presente regolamento.

(88) Nel definire modalità dettagliate relative al formato e alle procedure applicabili alla notifica delle violazioni di dati

personali, è opportuno tenere debitamente conto delle circostanze di tale violazione, ad esempio stabilire se i dati

personali fossero o meno protetti con misure tecniche adeguate di protezione atte a limitare efficacemente il

rischio di furto d’identità o altre forme di abuso. Inoltre, è opportuno che tali modalità e procedure tengano

conto dei legittimi interessi delle autorità incaricate dell’applicazione della legge, qualora una divulgazione

prematura possa ostacolare inutilmente l’indagine sulle circostanze di una violazione di dati personali.

(89) La direttiva 95/46/CE ha introdotto un obbligo generale di notificare alle autorità di controllo il trattamento dei

dati personali. Mentre tale obbligo comporta oneri amministrativi e finanziari, non ha sempre contribuito a

migliorare la protezione dei dati personali. È pertanto opportuno abolire tali obblighi generali e indiscriminati di

notifica e sostituirli con meccanismi e procedure efficaci che si concentrino piuttosto su quei tipi di trattamenti

che potenzialmente presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, per loro natura,

ambito di applicazione, contesto e finalità. Tali tipi di trattamenti includono, in particolare, quelli che

comportano l’utilizzo di nuove tecnologie o quelli che sono di nuovo tipo e in relazione ai quali il titolare del

trattamento non ha ancora effettuato una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, o la valutazione

d’impatto sulla protezione dei dati si riveli necessaria alla luce del tempo trascorso dal trattamento iniziale.

(90) In tali casi, è opportuno che il titolare del trattamento effettui una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati

prima del trattamento, per valutare la particolare probabilità e gravità del rischio, tenuto conto della natura,

dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento e delle fonti di rischio. La valutazione di

impatto dovrebbe vertere, in particolare, anche sulle misure, sulle garanzie e sui meccanismi previsti per attenuare

tale rischio assicurando la protezione dei dati personali e dimostrando la conformità al presente regolamento.

(91) Ciò dovrebbe applicarsi in particolare ai trattamenti su larga scala, che mirano al trattamento di una notevole

quantità di dati personali a livello regionale, nazionale o sovranazionale e che potrebbero incidere su un vasto

numero di interessati e che potenzialmente presentano un rischio elevato, ad esempio, data la loro sensibilità,

laddove, in conformità con il grado di conoscenze tecnologiche raggiunto, si utilizzi una nuova tecnologia su

larga scala, nonché ad altri trattamenti che presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati,

specialmente qualora tali trattamenti rendano più difficoltoso, per gli interessati, l’esercizio dei propri diritti. È

opportuno altresì effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati nei casi in cui i dati personali

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/17

sono trattati per adottare decisioni riguardanti determinate persone fisiche in seguito a una valutazione

sistematica e globale di aspetti personali relativi alle persone fisiche, basata sulla profilazione di tali dati, o in

seguito al trattamento di categorie particolari di dati personali, dati biometrici o dati relativi a condanne penali e

reati o a connesse misure di sicurezza. Una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati è altresì richiesta per la

sorveglianza di zone accessibili al pubblico su larga scala, in particolare se effettuata mediante dispositivi optoelettronici,

o per altri trattamenti che l’autorità di controllo competente ritiene possano presentare un rischio elevato

per i diritti e le libertà degli interessati, specialmente perché impediscono a questi ultimi di esercitare un diritto o

di avvalersi di un servizio o di un contratto, oppure perché sono effettuati sistematicamente su larga scala. Il

trattamento di dati personali non dovrebbe essere considerato un trattamento su larga scala qualora riguardi dati

personali di pazienti o clienti da parte di un singolo medico, operatore sanitario o avvocato. In tali casi non

dovrebbe essere obbligatorio procedere a una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati.

(92) Vi sono circostanze in cui può essere ragionevole ed economico effettuare una valutazione d’impatto sulla

protezione dei dati che verta su un oggetto più ampio di un unico progetto, per esempio quando autorità

pubbliche o enti pubblici intendono istituire un’applicazione o una piattaforma di trattamento comuni o quando

diversi titolari del trattamento progettano di introdurre un’applicazione o un ambiente di trattamento comuni in

un settore o segmento industriale o per una attività trasversale ampiamente utilizzata.

(93) In vista dell’adozione della legge degli Stati membri che disciplina i compiti dell’autorità pubblica o dell’organismo

pubblico e lo specifico trattamento o insieme di trattamenti, gli Stati membri possono ritenere necessario

effettuare tale valutazione prima di procedere alle attività di trattamento.

(94) Se dalla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati risulta che il trattamento, in mancanza delle garanzie,

delle misure di sicurezza e dei meccanismi per attenuare il rischio, presenterebbe un rischio elevato per i diritti e

le libertà delle persone fisiche e il titolare del trattamento è del parere che il rischio non possa essere ragionevolmente

attenuato in termini di tecnologie disponibili e costi di attuazione, è opportuno consultare l’autorità di

controllo prima dell’inizio delle attività di trattamento. Tale rischio elevato potrebbe scaturire da certi tipi di

trattamento e dall’estensione e frequenza del trattamento, da cui potrebbe derivare altresì un danno o un’interferenza

con i diritti e le libertà della persona fisica. L’autorità di controllo che riceve una richiesta di consultazione

dovrebbe darvi seguito entro un termine determinato. Tuttavia, la mancanza di reazione dell’autorità di controllo

entro tale termine dovrebbe far salvo ogni intervento della stessa nell’ambito dei suoi compiti e poteri previsti dal

presente regolamento, compreso il potere di vietare i trattamenti. Nell’ambito di tale processo di consultazione,

può essere presentato all’autorità di controllo il risultato di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati

effettuata riguardo al trattamento in questione, in particolare le misure previste per attenuare il rischio per i diritti

e le libertà delle persone fisiche.

(95) Il responsabile del trattamento, se necessario e su richiesta, dovrebbe assistere il titolare del trattamento nel

garantire il rispetto degli obblighi derivanti dallo svolgimento di una valutazione d’impatto sulla protezione dei

dati e dalla previa consultazione dell’autorità di controllo.

(96) L’autorità di controllo dovrebbe essere altresì consultata durante l’elaborazione di una misura legislativa o regolamentare

che prevede il trattamento di dati personali al fine di garantire che il trattamento previsto rispetti il

presente regolamento e, in particolare, che si attenui il rischio per l’interessato.

(97) Per i trattamenti effettuati da un’autorità pubblica, eccettuate le autorità giurisdizionali o autorità giudiziarie

indipendenti quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali, o per i trattamenti effettuati nel settore privato da

un titolare del trattamento le cui attività principali consistono in trattamenti che richiedono un monitoraggio

regolare e sistematico degli interessati su larga scala, o ove le attività principali del titolare del trattamento o del

responsabile del trattamento consistano nel trattamento su larga scala di categorie particolari di dati personali e

di dati relativi alle condanne penali e ai reati, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe

essere assistito da una persona che abbia una conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia

di protezione dei dati nel controllo del rispetto a livello interno del presente regolamento. Nel settore privato le

attività principali del titolare del trattamento riguardano le sue attività primarie ed esulano dal trattamento dei

dati personali come attività accessoria. Il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere

L 119/18 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

determinato in particolare in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali

trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento. Tali responsabili della protezione dei dati,

dipendenti o meno del titolare del trattamento, dovrebbero poter adempiere alle funzioni e ai compiti loro

incombenti in maniera indipendente.

(98) Le associazioni o altre organizzazioni rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del

trattamento dovrebbero essere incoraggiate a elaborare codici di condotta, nei limiti del presente regolamento, in

modo da facilitarne l’effettiva applicazione, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei trattamenti effettuati

in alcuni settori e delle esigenze specifiche delle microimprese e delle piccole e medie imprese. In particolare, tali

codici di condotta potrebbero calibrare gli obblighi dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento,

tenuto conto del potenziale rischio del trattamento per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

(99) Nell’elaborare un codice di condotta, o nel modificare o prorogare tale codice, le associazioni e gli altri organismi

rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento dovrebbero consultare le

parti interessate pertinenti, compresi, quando possibile, gli interessati, e tener conto delle osservazioni ricevute e

delle opinioni espresse in riscontro a tali consultazioni.

(100) Al fine di migliorare la trasparenza e il rispetto del presente regolamento dovrebbe essere incoraggiata l’istituzione

di meccanismi di certificazione e sigilli nonché marchi di protezione dei dati che consentano agli interessati di

valutare rapidamente il livello di protezione dei dati dei relativi prodotti e servizi.

(101) I flussi di dati personali verso e da paesi al di fuori dell’Unione e organizzazioni internazionali sono necessari per

l’espansione del commercio internazionale e della cooperazione internazionale. L’aumento di tali flussi ha posto

nuove sfide e problemi riguardanti la protezione dei dati personali. È opportuno però che, quando i dati

personali sono trasferiti dall’Unione a titolari del trattamento e responsabili del trattamento o altri destinatari in

paesi terzi o a organizzazioni internazionali, il livello di tutela delle persone fisiche assicurato nell’Unione dal

presente regolamento non sia compromesso, anche nei casi di trasferimenti successivi dei dati personali dal paese

terzo o dall’organizzazione internazionale verso titolari del trattamento e responsabili del trattamento nello stesso

o in un altro paese terzo o presso un’altra organizzazione internazionale. In ogni caso, i trasferimenti verso paesi

terzi e organizzazioni internazionali potrebbero essere effettuati soltanto nel pieno rispetto del presente

regolamento. Il trasferimento potrebbe aver luogo soltanto se, fatte salve le altre disposizioni del presente

regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento rispetta le condizioni stabilite dalle

disposizioni del presente regolamento in relazione al trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni

internazionali.

(102) Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni degli accordi internazionali conclusi tra l’Unione e i

paesi terzi che disciplinano il trasferimento di dati personali, comprese adeguate garanzie per gli interessati. Gli

Stati membri possono concludere accordi internazionali che implicano il trasferimento di dati personali verso

paesi terzi o organizzazioni internazionali, purché tali accordi non incidano sul presente regolamento o su

qualsiasi altra disposizione del diritto dell’Unione e includano un adeguato livello di protezione per i diritti

fondamentali degli interessati.

(103) La Commissione può decidere, con effetto nell’intera Unione, che un paese terzo, un territorio o un settore

specifico all’interno di un paese terzo, o un’organizzazione internazionale offrono un livello adeguato di

protezione dei dati, garantendo in tal modo la certezza del diritto e l’uniformità in tutta l’Unione nei confronti del

paese terzo o dell’organizzazione internazionale che si ritiene offra tale livello di protezione. In tali casi, i trasferimenti

di dati personali verso tale paese terzo od organizzazione internazionale possono avere luogo senza

ulteriori autorizzazioni. La Commissione può inoltre decidere, dopo aver fornito una dichiarazione completa che

illustra le motivazioni al paese terzo o all’organizzazione internazionale, di revocare una tale decisione.

(104) In linea con i valori fondamentali su cui è fondata l’Unione, in particolare la tutela dei diritti dell’uomo, è

opportuno che la Commissione, nella sua valutazione del paese terzo, o di un territorio o di un settore specifico

all’interno di un paese terzo, tenga conto del modo in cui tale paese rispetta lo stato di diritto, l’accesso alla

giustizia e le norme e gli standard internazionali in materia di diritti dell’uomo, nonché la legislazione generale e

settoriale riguardante segnatamente la sicurezza pubblica, la difesa e la sicurezza nazionale, come pure l’ordine

pubblico e il diritto penale. L’adozione di una decisione di adeguatezza nei confronti di un territorio o di un

settore specifico all’interno di un paese terzo dovrebbe prendere in considerazione criteri chiari e obiettivi come

specifiche attività di trattamento e l’ambito di applicazione delle norme giuridiche e degli atti legislativi applicabili

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/19

in vigore nel paese terzo. Il paese terzo dovrebbe offrire garanzie di un adeguato livello di protezione sostanzialmente

equivalente a quello assicurato all’interno dell’Unione, segnatamente quando i dati personali sono

trattati in uno o più settori specifici. In particolare, il paese terzo dovrebbe assicurare un effettivo controllo

indipendente della protezione dei dati e dovrebbe prevedere meccanismi di cooperazione con autorità di

protezione dei dati degli Stati membri e agli interessati dovrebbero essere riconosciuti diritti effettivi e azionabili e

un mezzo di ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziale.

(105) Al di là degli impegni internazionali che il paese terzo o l’organizzazione internazionale hanno assunto, la

Commissione dovrebbe tenere in considerazione gli obblighi derivanti dalla partecipazione del paese terzo o

dell’organizzazione internazionale a sistemi multilaterali o regionali, soprattutto in relazione alla protezione dei

dati personali, nonché all’attuazione di tali obblighi. In particolare si dovrebbe tenere in considerazione l’adesione

dei paesi terzi alla convenzione del Consiglio d’Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone

rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale e relativo protocollo addizionale. La

Commissione, nel valutare l’adeguatezza del livello di protezione nei paesi terzi o nelle organizzazioni internazionali,

dovrebbe consultare il comitato.

(106) È opportuno che la Commissione controlli il funzionamento delle decisioni sul livello di protezione in un paese

terzo, in un territorio o settore specifico all’interno di un paese terzo, o un’organizzazione internazionale, e

monitorare il funzionamento delle decisioni adottate sulla base dell’articolo 25, paragrafo 6, o dell’articolo 26,

paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE. Nella sua decisione di adeguatezza, la Commissione dovrebbe prevedere un

meccanismo di riesame periodico del loro funzionamento. Tale riesame periodico dovrebbe essere effettuato in

consultazione con il paese terzo o l’organizzazione internazionale in questione e tenere conto di tutti gli sviluppi

pertinenti nel paese terzo o nell’organizzazione internazionale. Ai fini del controllo e dello svolgimento dei

riesami periodici, la Commissione dovrebbe tener conto delle posizioni e delle conclusioni del Parlamento

europeo e del Consiglio, nonché di altri organismi e fonti pertinenti. La Commissione dovrebbe valutare, entro un

termine ragionevole, il funzionamento di tali ultime decisioni e riferire eventuali riscontri pertinenti al comitato

ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (

1

), come stabilito a norma del

presente regolamento, al Parlamento europeo e al Consiglio.

(107) La Commissione può riconoscere che un paese terzo, un territorio o un settore specifico all’interno di un paese

terzo, o un’organizzazione internazionale non garantiscono più un livello adeguato di protezione dei dati. Di

conseguenza il trasferimento di dati personali verso tale paese terzo od organizzazione internazionale dovrebbe

essere vietato, a meno che non siano soddisfatti i requisiti di cui al presente regolamento relativamente ai trasferimenti

sottoposti a garanzie adeguate, comprese norme vincolanti d’impresa, e a deroghe per situazioni

particolari. In tal caso è opportuno prevedere consultazioni tra la Commissione e detti paesi terzi o organizzazioni

internazionali. La Commissione dovrebbe informare tempestivamente il paese terzo o l’organizzazione

internazionale dei motivi e avviare consultazioni con questi al fine di risolvere la situazione.

(108) In mancanza di una decisione di adeguatezza, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento

dovrebbe provvedere a compensare la carenza di protezione dei dati in un paese terzo con adeguate garanzie a

tutela dell’interessato. Tali adeguate garanzie possono consistere nell’applicazione di norme vincolanti d’impresa,

clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione, clausole tipo di protezione dei dati adottate da

un’autorità di controllo o clausole contrattuali autorizzate da un’autorità di controllo. Tali garanzie dovrebbero

assicurare un rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati e dei diritti degli interessati adeguato ai

trattamenti all’interno dell’Unione, compresa la disponibilità di diritti azionabili degli interessati e di mezzi di

ricorso effettivi, fra cui il ricorso effettivo in sede amministrativa o giudiziale e la richiesta di risarcimento,

nell’Unione o in un paese terzo. Esse dovrebbero riguardare, in particolare, la conformità rispetto ai principi

generali in materia di trattamento dei dati personali e ai principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e di

protezione dei dati di default. I trasferimenti possono essere effettuati anche da autorità pubbliche o organismi

pubblici ad autorità pubbliche o organismi pubblici di paesi terzi, o organizzazioni internazionali con analoghi

compiti o funzioni, anche sulla base di disposizioni da inserire in accordi amministrativi, quali un memorandum

d’intesa, che prevedano per gli interessati diritti effettivi e azionabili. L’autorizzazione dell’autorità di controllo

competente dovrebbe essere ottenuta quando le garanzie sono offerte nell’ambito di accordi amministrativi

giuridicamente non vincolanti.

(109) La possibilità che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento utilizzi clausole tipo di protezione

dei dati adottate dalla Commissione o da un’autorità di controllo non dovrebbe precludere ai titolari del

trattamento o ai responsabili del trattamento la possibilità di includere tali clausole tipo in un contratto più

L 119/20 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

(

1

) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali

relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione

(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

ampio, anche in un contratto tra il responsabile del trattamento e un altro responsabile del trattamento, né di

aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché non contraddicano, direttamente o indirettamente, le

clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione o da un’autorità di controllo o ledano i diritti o le libertà

fondamentali degli interessati. I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento dovrebbero essere

incoraggiati a fornire garanzie supplementari attraverso impegni contrattuali che integrino le clausole tipo di

protezione.

(110) Un gruppo imprenditoriale o un gruppo di imprese che svolge un’attività economica comune dovrebbe poter

applicare le norme vincolanti d’impresa approvate per i trasferimenti internazionali dall’Unione agli organismi

dello stesso gruppo imprenditoriale o gruppo d’imprese che svolge un’attività economica comune, purché tali

norme contemplino tutti i principi fondamentali e diritti azionabili che costituiscano adeguate garanzie per i

trasferimenti o categorie di trasferimenti di dati personali.

(111) È opportuno prevedere la possibilità di trasferire dati in alcune circostanze se l’interessato ha esplicitamente

acconsentito, se il trasferimento è occasionale e necessario in relazione a un contratto o un’azione legale, che sia

in sede giudiziale, amministrativa o stragiudiziale, compresi i procedimenti dinanzi alle autorità di regolamentazione.

È altresì opportuno prevedere la possibilità di trasferire dati se sussistono motivi di rilevante interesse

pubblico previsti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri o se i dati sono trasferiti da un registro stabilito per

legge e destinato a essere consultato dal pubblico o dalle persone aventi un legittimo interesse. In quest’ultimo

caso, il trasferimento non dovrebbe riguardare la totalità dei dati personali o delle categorie di dati contenuti nel

registro; inoltre, quando il registro è destinato a essere consultato dalle persone aventi un legittimo interesse, i

dati possono essere trasferiti soltanto se tali persone lo richiedono o ne sono destinatarie, tenendo pienamente

conto degli interessi e dei diritti fondamentali dell’interessato.

(112) Tali deroghe dovrebbero in particolare valere per i trasferimenti di dati richiesti e necessari per importanti motivi

di interesse pubblico, ad esempio nel caso di scambio internazionale di dati tra autorità garanti della concorrenza,

amministrazioni fiscali o doganali, autorità di controllo finanziario, servizi competenti in materia di sicurezza

sociale o sanità pubblica, ad esempio in caso di ricerca di contatti per malattie contagiose o al fine di ridurre e/o

eliminare il doping nello sport. Il trasferimento di dati personali dovrebbe essere altresì considerato lecito quando

è necessario per salvaguardare un interesse che è essenziale per gli interessi vitali dell’interessato o di un’altra

persona, comprese la vita o l’integrità fisica, qualora l’interessato si trovi nell’incapacità di prestare il proprio

consenso. In mancanza di una decisione di adeguatezza, il diritto dell’Unione o degli Stati membri può, per

importanti motivi di interesse pubblico, fissare espressamente limiti al trasferimento di categorie specifiche di dati

verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale. Gli Stati membri dovrebbero notificare tali disposizioni

alla Commissione. Qualunque trasferimento a un’organizzazione internazionale umanitaria di dati personali di un

interessato che si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso ai fini dell’esecuzione di un

compito derivante dalle convenzioni di Ginevra o al fine di rispettare il diritto internazionale umanitario

applicabile nei conflitti armati potrebbe essere considerato necessario per importanti motivi di interesse pubblico

o nell’interesse vitale dell’interessato.

(113) Potrebbero altresì essere autorizzati i trasferimenti qualificabili come non ripetitivi e riguardanti soltanto un

numero limitato di interessati ai fini del perseguimento degli interessi legittimi cogenti del titolare del trattamento,

a meno che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà dell’interessato e qualora il titolare del trattamento

abbia valutato tutte le circostanze relative al trasferimento. Il titolare del trattamento dovrebbe considerare con

particolare attenzione la natura dei dati personali, la finalità e la durata del trattamento o dei trattamenti proposti,

nonché la situazione nel paese d’origine, nel paese terzo e nel paese di destinazione finale, e dovrebbe offrire

garanzie adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei loro dati personali. Tali trasferimenti dovrebbero essere ammessi soltanto nei casi residui in cui

nessuno degli altri presupposti per il trasferimento è applicabile. Per finalità di ricerca scientifica o storica o a fini

statistici, è opportuno tener conto delle legittime aspettative della società nei confronti di un miglioramento delle

conoscenze. Il titolare del trattamento dovrebbe informare l’autorità di controllo e l’interessato in merito al trasferimento.

(114) In ogni caso, se la Commissione non ha adottato alcuna decisione circa il livello adeguato di protezione dei dati

di un paese terzo, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe ricorrere a soluzioni che

diano all’interessato diritti effettivi e azionabili in relazione al trattamento dei suoi dati personali nell’Unione,

dopo il trasferimento, così da continuare a beneficiare dei diritti fondamentali e delle garanzie.

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/21

(115) Alcuni paesi terzi adottano leggi, regolamenti e altri atti normativi finalizzati a disciplinare direttamente le attività

di trattamento di persone fisiche e giuridiche poste sotto la giurisdizione degli Stati membri. Essi possono

includere le sentenze di autorità giurisdizionali o le decisioni di autorità amministrative di paesi terzi che

dispongono il trasferimento o la comunicazione di dati personali da parte di un titolare del trattamento o di un

responsabile del trattamento e non sono basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo

richiedente e l’Unione o un suo Stato membro, ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria. L’applicazione

extraterritoriale di tali leggi, regolamenti e altri atti normativi potrebbe essere contraria al diritto internazionale

e ostacolare il conseguimento della protezione delle persone fisiche assicurata nell’Unione con il presente

regolamento. I trasferimenti dovrebbero quindi essere consentiti solo se ricorrono le condizioni previste dal

presente regolamento per i trasferimenti a paesi terzi. Ciò vale, tra l’altro, quando la comunicazione è necessaria

per un rilevante motivo di interesse pubblico riconosciuto dal diritto dell’Unione o degli Stati membri cui è

soggetto il titolare del trattamento.

(116) Con i trasferimenti transfrontalieri di dati personali al di fuori dell’Unione potrebbe aumentare il rischio che la

persona fisica non possa esercitare il proprio diritto alla protezione dei dati, in particolare per tutelarsi da usi o

comunicazioni illeciti di tali informazioni. Allo stesso tempo, le autorità di controllo possono concludere di non

essere in grado di dar corso ai reclami o svolgere indagini relative ad attività condotte oltre frontiera. I loro sforzi

di collaborazione nel contesto transfrontaliero possono anche essere ostacolati dall’insufficienza di poteri per

prevenire e correggere, da regimi giuridici incoerenti e da difficoltà pratiche quali la limitatezza delle risorse

disponibili. Pertanto vi è la necessità di promuovere una più stretta cooperazione tra le autorità di controllo della

protezione dei dati affinché possano scambiare informazioni e condurre indagini di concerto con le loro

controparti internazionali. Al fine di sviluppare meccanismi di cooperazione internazionale per agevolare e

prestare mutua assistenza a livello internazionale nell’applicazione della legislazione sulla protezione dei dati

personali, la Commissione e le autorità di controllo dovrebbero scambiare informazioni e cooperare, nell’ambito

di attività connesse con l’esercizio dei loro poteri, con le autorità competenti in paesi terzi, sulla base della

reciprocità e in conformità del presente regolamento.

(117) L’istituzione di autorità di controllo a cui è conferito il potere di eseguire i loro compiti ed esercitare i loro poteri

in totale indipendenza in ciascuno Stato membro è un elemento essenziale della protezione delle persone fisiche

con riguardo al trattamento dei loro dati personali. Gli Stati membri dovrebbero poter istituire più di una

autorità di controllo, al fine di rispecchiare la loro struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa.

(118) L’indipendenza delle autorità di controllo non dovrebbe significare che tali autorità non possano essere

assoggettate a meccanismi di controllo o monitoraggio con riguardo alle loro spese o a controllo giurisdizionale.

(119) Laddove siano istituite più autorità di controllo, lo Stato membro dovrebbe stabilire per legge meccanismi atti ad

assicurare la partecipazione effettiva di dette autorità al meccanismo di coerenza. Lo Stato membro dovrebbe in

particolare designare l’autorità di controllo che funge da punto di contatto unico per l’effettiva partecipazione di

tutte le autorità al meccanismo, onde garantire la rapida e agevole cooperazione con altre autorità di controllo, il

comitato e la Commissione.

(120) Ciascuna autorità di controllo dovrebbe disporre delle risorse umane e finanziarie, dei locali e delle infrastrutture

necessari per l’effettivo adempimento dei propri compiti, compresi quelli di assistenza reciproca e cooperazione

con altre autorità di controllo in tutta l’Unione. Ciascuna autorità di controllo dovrebbe disporre di un bilancio

annuale, separato e pubblico, che può far parte del bilancio generale statale o nazionale.

(121) Le condizioni generali applicabili al membro o ai membri dell’autorità di controllo dovrebbero essere stabilite per

legge da ciascuno Stato membro e dovrebbero in particolare prevedere che tali membri devono essere nominati,

attraverso una procedura trasparente, dal parlamento, dal governo o dal capo di Stato dello Stato membro, sulla

base di una proposta del governo, di un membro del governo, del parlamento o di una sua camera, o da un

organismo indipendente incaricato ai sensi del diritto degli Stati membri. Al fine di assicurare l’indipendenza

dell’autorità di controllo, è opportuno che il membro o i membri di tale autorità agiscano con integrità, si

astengano da qualunque azione incompatibile con le loro funzioni e, per tutta la durata del mandato, non

esercitino alcuna altra attività incompatibile, remunerata o meno. L’autorità di controllo dovrebbe disporre di

proprio personale, scelto dalla stessa autorità di controllo o da un organismo indipendente istituito ai sensi del

diritto degli Stati membri, che dovrebbe essere soggetto alla direzione esclusiva del membro o dei membri dell’autorità

di controllo.

(122) Ogni autorità di controllo dovrebbe avere la competenza, nel territorio del proprio Stato membro, a esercitare i

poteri e ad assolvere i compiti a essa attribuiti a norma del presente regolamento. Ciò dovrebbe comprendere in

L 119/22 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

particolare il trattamento nell’ambito delle attività di uno stabilimento del titolare del trattamento o del

responsabile del trattamento sul territorio del proprio Stato membro, il trattamento di dati personali effettuato

dalle pubbliche autorità o dagli organismi privati che agiscono nel pubblico interesse, il trattamento riguardante

gli interessati nel suo territorio o il trattamento effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del

trattamento non stabilito nell’Unione europea riguardante interessati non residenti nel suo territorio. Ciò

dovrebbe includere l’esame dei reclami proposti dall’interessato, lo svolgimento di indagini sull’applicazione del

regolamento e la promozione della sensibilizzazione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai

diritti relativi al trattamento dei dati personali.

(123) Le autorità di controllo dovrebbero controllare l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento e

contribuire alla sua coerente applicazione in tutta l’Unione, così da tutelare le persone fisiche in relazione al

trattamento dei loro dati personali e facilitare la libera circolazione di tali dati nel mercato interno. A tal fine, le

autorità di controllo dovrebbero cooperare tra loro e con la Commissione, senza che siano necessari accordi tra

gli Stati membri sulla mutua assistenza o su tale tipo di cooperazione.

(124) Qualora il trattamento dei dati personali abbia luogo nell’ambito delle attività di uno stabilimento di un titolare

del trattamento o di un responsabile del trattamento nell’Unione e il titolare del trattamento o il responsabile del

trattamento sia stabilito in più di uno Stato membro o qualora il trattamento effettuato nell’ambito delle attività

dello stabilimento unico di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell’Unione incida o possa

verosimilmente incidere in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro, l’autorità di controllo

dello stabilimento principale del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento o dello stabilimento

unico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento dovrebbe fungere da autorità capofila. Essa

dovrebbe cooperare con le altre autorità interessate perché il titolare del trattamento o il responsabile del

trattamento ha uno stabilimento nel territorio dei loro Stati membri, perché il trattamento incide in modo

sostanziale sugli interessati residenti nel loro territorio o perché è stato proposto loro un reclamo. Anche in caso

di reclamo proposto da un interessato non residente in tale Stato membro, l’autorità di controllo cui è stato

proposto detto reclamo dovrebbe essere considerata un’autorità di controllo interessata. Nell’ambito del suo

compito di rilascio di linee guida su qualsiasi questione relativa all’applicazione del presente regolamento, il

comitato dovrebbe essere in grado di pubblicare linee guida in particolare sui criteri da prendere in considerazione

per accertare se il trattamento in questione incida in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato

membro e su cosa costituisca obiezione pertinente e motivata.

(125) L’autorità capofila dovrebbe essere competente per l’adozione di decisioni vincolanti riguardanti misure di

applicazione dei poteri di cui gode a norma del presente regolamento. Nella sua qualità di autorità capofila,

l’autorità di controllo dovrebbe coinvolgere e coordinare strettamente le autorità di controllo interessate nel

processo decisionale. In caso di decisione di rigetto del reclamo dell’interessato, in tutto o in parte, tale decisione

dovrebbe essere adottata dall’autorità di controllo a cui il reclamo è stato proposto.

(126) La decisione dovrebbe essere adottata congiuntamente dall’autorità di controllo capofila e dalle autorità di

controllo interessate e dovrebbe essere rivolta allo stabilimento principale o unico del titolare del trattamento o

del responsabile del trattamento ed essere vincolante per il titolare del trattamento e il responsabile del

trattamento. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe adottare le misure necessarie

per garantire la conformità al presente regolamento e l’attuazione della decisione notificata dall’autorità di

controllo capofila allo stabilimento principale del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento per

quanto riguarda le attività di trattamento nell’Unione.

(127) Ogni autorità di controllo che non agisce in qualità di autorità di controllo capofila dovrebbe essere competente a

trattare casi locali qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia stabilito in più di uno

Stato membro, ma l’oggetto dello specifico trattamento riguardi unicamente il trattamento effettuato in un

singolo Stato membro e coinvolga soltanto interessati in tale singolo Stato membro, ad esempio quando l’oggetto

riguardi il trattamento di dati personali di dipendenti nell’ambito di specifici rapporti di lavoro in uno Stato

membro. In tali casi, l’autorità di controllo dovrebbe informare senza indugio l’autorità di controllo capofila sulla

questione. Dopo essere stata informata, l’autorità di controllo capofila dovrebbe decidere se intende trattare il

caso a norma della disposizione sulla cooperazione tra l’autorità di controllo capofila e altre autorità di controllo

interessate («meccanismo dello sportello unico»), ovvero se l’autorità di controllo che l’ha informata debba

trattarlo a livello locale. Al momento di decidere se intende trattare il caso, l’autorità di controllo capofila

dovrebbe tenere conto dell’eventuale esistenza, nello Stato membro dell’autorità di controllo che l’ha informata, di

uno stabilimento del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, al fine di garantire l’effettiva

applicazione di una decisione nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.

Qualora l’autorità di controllo capofila decida di trattare il caso, l’autorità di controllo che l’ha informata

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/23

dovrebbe avere la possibilità di presentare un progetto di decisione, che l’autorità di controllo capofila dovrebbe

tenere nella massima considerazione nella preparazione del proprio progetto di decisione nell’ambito di tale

meccanismo di sportello unico.

(128) Le norme sull’autorità di controllo capofila e sul meccanismo di sportello unico non dovrebbero applicarsi

quando il trattamento è effettuato da autorità pubbliche o da organismi privati nell’interesse pubblico. In tali casi

l’unica autorità di controllo competente a esercitare i poteri a essa conferiti a norma del presente regolamento

dovrebbe essere l’autorità di controllo dello Stato membro in cui l’autorità pubblica o l’organismo privato sono

stabiliti.

(129) Al fine di garantire un monitoraggio e un’applicazione coerenti del presente regolamento in tutta l’Unione, le

autorità di controllo dovrebbero avere in ciascuno Stato membro gli stessi compiti e poteri effettivi, fra cui poteri

di indagine, poteri correttivi e sanzionatori, e poteri autorizzativi e consultivi, segnatamente in caso di reclamo

proposto da persone fisiche, e fatti salvi i poteri delle autorità preposte all’esercizio dell’azione penale ai sensi del

diritto degli Stati membri, il potere di intentare un’azione e di agire in sede giudiziale o stragiudiziale in caso di

violazione del presente regolamento. Tali poteri dovrebbero includere anche il potere di imporre una limitazione

provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento. Gli Stati membri possono precisare altri

compiti connessi alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento. È opportuno che i poteri

delle autorità di controllo siano esercitati nel rispetto di garanzie procedurali adeguate previste dal diritto

dell’Unione e degli Stati membri, in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole. In particolare

ogni misura dovrebbe essere appropriata, necessaria e proporzionata al fine di assicurare la conformità al

presente regolamento, tenuto conto delle circostanze di ciascun singolo caso, rispettare il diritto di ogni persona

di essere ascoltata prima che nei suoi confronti sia adottato un provvedimento individuale che le rechi

pregiudizio ed evitare costi superflui ed eccessivi disagi per le persone interessate. I poteri di indagine per quanto

riguarda l’accesso ai locali dovrebbero essere esercitati nel rispetto dei requisiti specifici previsti dal diritto

processuale degli Stati membri, quale l’obbligo di ottenere un’autorizzazione giudiziaria preliminare. Ogni misura

giuridicamente vincolante dell’autorità di controllo dovrebbe avere forma scritta, essere chiara e univoca, riportare

l’autorità di controllo che ha adottato la misura e la relativa data di adozione, recare la firma del responsabile o di

un membro dell’autorità di controllo da lui autorizzata, precisare i motivi della misura e fare riferimento al diritto

a un ricorso effettivo. Ciò non dovrebbe precludere requisiti supplementari ai sensi del diritto processuale degli

Stati membri. L’adozione di una decisione giuridicamente vincolante implica che essa può essere soggetta a

controllo giurisdizionale nello Stato membro dell’autorità di controllo che ha adottato la decisione.

(130) Qualora l’autorità di controllo cui sia stato proposto il reclamo non sia l’autorità di controllo capofila, l’autorità

di controllo capofila dovrebbe cooperare strettamente con l’autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo

in conformità delle disposizioni sulla cooperazione e la coerenza previste dal presente regolamento. In tali casi,

l’autorità di controllo capofila, nell’adottare le misure intese a produrre effetti giuridici, compresa l’imposizione di

sanzioni amministrative pecuniarie, dovrebbe tenere nella massima considerazione il parere dell’autorità di

controllo cui è stato proposto il reclamo e che dovrebbe rimanere competente per svolgere indagini nel territorio

del proprio Stato membro in collegamento con l’autorità di controllo capofila.

(131) Qualora un’altra autorità di controllo agisca in qualità di autorità di controllo capofila per le attività di

trattamento del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, ma il concreto oggetto di un reclamo

o la possibile violazione riguardi solo attività di trattamento del titolare del trattamento o del responsabile del

trattamento nello Stato membro di presentazione del reclamo o di accertamento della possibile violazione e la

questione non incida in modo sostanziale o è improbabile che incida in modo sostanziale su interessati in altri

Stati membri, l’autorità di controllo che riceva un reclamo o che accerti o sia altrimenti informata di situazioni

che implicano possibili violazioni del regolamento dovrebbe tentare una composizione amichevole con il titolare

del trattamento e, qualora ciò non abbia esito, esercitare l’intera sua gamma di poteri. Ciò dovrebbe includere: il

trattamento specifico effettuato nel territorio dello Stato membro dell’autorità di controllo o con riguardo agli

interessati nel territorio di tale Stato membro; il trattamento effettuato nell’ambito di un’offerta di beni o

prestazione di servizi specificamente riguardante gli interessati nel territorio dello Stato membro dell’autorità di

controllo; o il trattamento che deve essere oggetto di valutazione tenuto conto dei pertinenti obblighi giuridici ai

sensi della legislazione degli Stati membri.

(132) Le attività di sensibilizzazione delle autorità di controllo nei confronti del pubblico dovrebbero comprendere

misure specifiche per i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento, comprese le micro, piccole e

medie imprese, e le persone fisiche in particolare nel contesto educativo.

L 119/24 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

(133) Le autorità di controllo dovrebbero prestarsi assistenza reciproca nell’adempimento dei loro compiti, in modo da

garantire la coerente applicazione e attuazione del presente regolamento nel mercato interno. L’autorità di

controllo che chiede assistenza reciproca può adottare una misura provvisoria in caso di mancato riscontro a una

richiesta di assistenza reciproca entro un mese dal ricevimento di tale richiesta da parte dell’altra autorità di

controllo.

(134) Ciascuna autorità di controllo dovrebbe, se del caso, partecipare alle operazioni congiunte con altre autorità di

controllo. L’autorità di controllo che riceve una richiesta dovrebbe darvi seguito entro un termine determinato.

(135) È opportuno istituire un meccanismo di coerenza per la cooperazione tra le autorità di controllo, al fine di

assicurare un’applicazione coerente del presente regolamento in tutta l’Unione. Tale meccanismo dovrebbe

applicarsi in particolare quando un’autorità di controllo intenda adottare una misura intesa a produrre effetti

giuridici con riguardo ad attività di trattamento che incidono in modo sostanziale su un numero significativo di

interessati in vari Stati membri. È opportuno che il meccanismo si attivi anche quando un’autorità di controllo

interessata o la Commissione chiede che tale questione sia trattata nell’ambito del meccanismo di coerenza. Tale

meccanismo non dovrebbe pregiudicare le misure che la Commissione può adottare nell’esercizio dei suoi poteri

a norma dei trattati.

(136) In applicazione del meccanismo di coerenza il comitato dovrebbe emettere un parere entro un termine

determinato, se i suoi membri lo decidono a maggioranza o se a richiederlo è un’autorità di controllo interessata

o la Commissione. Il comitato dovrebbe altresì avere il potere di adottare decisioni giuridicamente vincolanti

qualora insorgano controversie tra autorità di controllo. A tal fine, dovrebbe adottare, in linea di principio a

maggioranza dei due terzi dei suoi membri, decisioni giuridicamente vincolanti in casi chiaramente determinati in

cui vi siano pareri divergenti tra le autorità di controllo segnatamente nell’ambito del meccanismo di

cooperazione tra l’autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate sul merito del caso, in

particolare sulla sussistenza di una violazione del presente regolamento.

(137) Potrebbe essere necessario intervenire urgentemente per tutelare i diritti e le libertà degli interessati, in particolare

quando sussiste il pericolo che l’esercizio di un diritto possa essere gravemente ostacolato. Un’autorità di

controllo potrebbe pertanto essere in grado di adottare misure provvisorie debitamente giustificate nel proprio

territorio, con un periodo di validità determinato che non dovrebbe superare tre mesi.

(138) L’applicazione di tale meccanismo dovrebbe essere un presupposto di liceità di una misura intesa a produrre

effetti giuridici adottata dall’autorità di controllo nei casi in cui la sua applicazione è obbligatoria. In altri casi di

rilevanza transfrontaliera, si dovrebbe applicare il meccanismo di cooperazione tra autorità di controllo capofila e

autorità di controllo interessate e le autorità di controllo interessate potrebbero prestarsi assistenza reciproca ed

effettuare operazioni congiunte, su base bilaterale o multilaterale, senza attivare il meccanismo di coerenza.

(139) Per promuovere l’applicazione coerente del presente regolamento, il comitato dovrebbe essere istituito come un

organismo indipendente dell’Unione. Per conseguire i suoi obiettivi, il comitato dovrebbe essere dotato di

personalità giuridica. Il comitato dovrebbe essere rappresentato dal suo presidente. Esso dovrebbe sostituire il

gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito con direttiva 95/46/CE.

Il comitato dovrebbe essere composto dalla figura di vertice dell’autorità di controllo di ciascuno Stato membro e

dal garante europeo della protezione dei dati, o dai rispettivi rappresentanti. È opportuno che la Commissione

partecipi alle attività del comitato senza diritto di voto e che il garante europeo della protezione dei dati abbia

diritti di voto specifici. Il comitato dovrebbe contribuire all’applicazione coerente del presente regolamento in

tutta l’Unione, anche fornendo consulenza alla Commissione, in particolare sul livello di protezione garantito dai

paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali, e promuovendo la cooperazione delle autorità di controllo in

tutta l’Unione. Esso dovrebbe assolvere i suoi compiti in piena indipendenza.

(140) Il comitato dovrebbe essere assistito da un segretariato messo a disposizione dal garante europeo della protezione

dei dati. Il personale del garante europeo della protezione dei dati impegnato nell’assolvimento dei compiti

attribuiti al comitato dal presente regolamento dovrebbe svolgere i suoi compiti esclusivamente secondo le

istruzioni del presidente del comitato e riferire a quest’ultimo.

(141) Ciascun interessato dovrebbe avere il diritto di proporre reclamo a un’unica autorità di controllo, in particolare

nello Stato membro in cui risiede abitualmente, e il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo a norma dell’articolo

47 della Carta qualora ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del presente regolamento

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/25

o se l’autorità di controllo non dà seguito a un reclamo, lo respinge in tutto o in parte o lo archivia o non agisce

quando è necessario intervenire per proteggere i diritti dell’interessato. Successivamente al reclamo si dovrebbe

condurre un’indagine, soggetta a controllo giurisdizionale, nella misura in cui ciò sia opportuno nel caso

specifico. È opportuno che l’autorità di controllo informi gli interessati dello stato e dell’esito del reclamo entro

un termine ragionevole. Se il caso richiede un’ulteriore indagine o il coordinamento con un’altra autorità di

controllo, l’interessato dovrebbe ricevere informazioni interlocutorie. Per agevolare la proposizione di reclami,

ogni autorità di controllo dovrebbe adottare misure quali la messa a disposizione di un modulo per la

proposizione dei reclami compilabile anche elettronicamente, senza escludere altri mezzi di comunicazione.

(142) Qualora l’interessato ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del presente regolamento,

dovrebbe avere il diritto di dare mandato a un organismo, un’organizzazione o un’associazione che non abbiano

scopo di lucro, costituiti in conformità del diritto di uno Stato membro, con obiettivi statutari di pubblico

interesse, e che siano attivi nel settore della protezione dei dati personali, per proporre reclamo per suo conto a

un’autorità di controllo, esercitare il diritto a un ricorso giurisdizionale per conto degli interessati o esercitare il

diritto di ottenere il risarcimento del danno per conto degli interessati se quest’ultimo è previsto dal diritto degli

Stati membri. Gli Stati membri possono prescrivere che tale organismo, organizzazione o associazione abbia il

diritto di proporre reclamo in tale Stato membro, indipendentemente dall’eventuale mandato dell’interessato, e il

diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora abbia motivo di ritenere che i diritti di un

interessato siano stati violati in conseguenza di un trattamento dei dati personali che violi il presente

regolamento. tale organismo, organizzazione o associazione può non essere autorizzato a chiedere il risarcimento

del danno per conto di un interessato indipendentemente dal mandato dell’interessato.

(143) Qualsiasi persona fisica o giuridica ha diritto di proporre un ricorso per l’annullamento delle decisioni del

comitato dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste all’articolo 263 TFUE. In quanto destinatari di tali

decisioni, le autorità di controllo interessate che intendono impugnarle, devono proporre ricorso entro due mesi

dalla loro notifica, conformemente all’articolo 263 TFUE. Ove le decisioni del comitato si riferiscano direttamente

e individualmente a un titolare del trattamento, a un responsabile del trattamento o al reclamante, quest’ultimo

può proporre un ricorso per l’annullamento di tali decisioni e dovrebbe farlo entro due mesi dalla loro pubblicazione

sul sito web del comitato, conformemente all’articolo 263 TFUE. Fatto salvo tale diritto ai sensi dell’articolo

263 TFUE, ogni persona fisica o giuridica dovrebbe poter proporre un ricorso giurisdizionale effettivo

dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali nazionali contro una decisione dell’autorità di controllo che

produce effetti giuridici nei confronti di detta persona. Tale decisione riguarda in particolare l’esercizio di poteri

di indagine, correttivi e autorizzativi da parte dell’autorità di controllo o l’archiviazione o il rigetto dei reclami.

Tuttavia, tale diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo non comprende altre misure adottate dalle autorità di

controllo che non sono giuridicamente vincolanti, come pareri o consulenza forniti dall’autorità di controllo. Le

azioni contro l’autorità di controllo dovrebbero essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato

membro in cui l’autorità di controllo è stabilita e dovrebbero essere effettuate in conformità del diritto

processuale dello Stato membro in questione. Tali autorità giurisdizionali dovrebbero esercitare i loro pieni poteri

giurisdizionali, ivi compreso quello di esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto che abbiano rilevanza per la

controversia dinanzi a esse pendente.

Se un reclamo è stato rigettato o archiviato da un’autorità di controllo, il reclamante può proporre ricorso

giurisdizionale nello stesso Stato membro. Nell’ambito dei ricorsi giurisdizionali relativi all’applicazione del

presente regolamento, le autorità giurisdizionali nazionali che ritengano necessario, ai fini di una sentenza,

disporre di una decisione in merito, possono, o nel caso di cui all’articolo 267 TFUE, devono chiedere alla Corte

di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull’interpretazione del diritto dell’Unione, compreso il presente

regolamento. Inoltre, se una decisione dell’autorità di controllo che attua una decisione del comitato è impugnata

dinanzi a un’autorità giurisdizionale nazionale ed è in questione la validità della decisione del comitato, tale

autorità giurisdizionale nazionale non ha il potere di invalidare la decisione del comitato, ma deve deferire la

questione di validità alla Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 267 TFUE quale interpretato dalla Corte di

giustizia, ove ritenga la decisione non valida. Tuttavia, un’autorità giurisdizionale nazionale non può deferire una

questione relativa alla validità di una decisione del comitato su richiesta di una persona fisica o giuridica che ha

avuto la possibilità di proporre un ricorso per l’annullamento di tale decisione, specialmente se direttamente e

individualmente interessata da siffatta decisione, ma non ha agito in tal senso entro il termine stabilito dall’articolo

263 TFUE.

(144) Qualora un’autorità giurisdizionale adita per un’azione contro una decisione di un’autorità di controllo abbia

motivo di ritenere che le azioni riguardanti lo stesso trattamento, quale lo stesso oggetto relativamente al

trattamento da parte dello stesso titolare del trattamento o dello stesso responsabile del trattamento, o lo stesso

titolo, siano sottoposte a un’autorità giurisdizionale competente in un altro Stato membro, l’autorità giurisdizionale

adita dovrebbe contattare tale autorità giurisdizionale al fine di confermare l’esistenza di tali azioni

connesse. Se le azioni connesse sono pendenti dinanzi a un’autorità giurisdizionale in un altro Stato membro,

L 119/26 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

qualsiasi autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere l’azione proposta dinanzi a essa o, su

richiesta di una delle parti, può dichiarare la propria incompetenza a favore della prima autorità giurisdizionale

adita se tale autorità giurisdizionale è competente a conoscere delle azioni in questione e la sua legge consente la

riunione delle azioni. Le azioni sono considerate connesse quando hanno tra loro un legame così stretto da

rendere opportuno trattarle e decidere in merito contestualmente, per evitare il rischio di sentenze incompatibili

risultanti da azioni separate.

(145) Nelle azioni contro un titolare del trattamento o responsabile del trattamento, il ricorrente dovrebbe poter avviare

un’azione legale dinanzi all’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il

responsabile del trattamento ha uno stabilimento o in cui risiede l’interessato, salvo che il titolare del trattamento

sia un’autorità pubblica di uno Stato membro che agisce nell’esercizio dei suoi poteri pubblici.

(146) Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe risarcire i danni cagionati a una persona da

un trattamento non conforme al presente regolamento ma dovrebbe essere esonerato da tale responsabilità se

dimostra che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. Il concetto di danno dovrebbe essere

interpretato in senso lato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in modo tale da rispecchiare

pienamente gli obiettivi del presente regolamento. Ciò non pregiudica le azioni di risarcimento di danni derivanti

dalla violazione di altre norme del diritto dell’Unione o degli Stati membri. Un trattamento non conforme al

presente regolamento comprende anche il trattamento non conforme agli atti delegati e agli atti di esecuzione

adottati in conformità del presente regolamento e alle disposizioni del diritto degli Stati membri che specificano

disposizioni del presente regolamento. Gli interessati dovrebbero ottenere pieno ed effettivo risarcimento per il

danno subito. Qualora i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento siano coinvolti nello stesso

trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento dovrebbe rispondere per la totalità del

danno. Tuttavia, qualora essi siano riuniti negli stessi procedimenti giudiziari conformemente al diritto degli Stati

membri, il risarcimento può essere ripartito in base alla responsabilità che ricade su ogni titolare del trattamento

o responsabile del trattamento per il danno cagionato dal trattamento, a condizione che sia assicurato il pieno ed

effettivo risarcimento dell’interessato che ha subito il danno. Il titolare del trattamento o il responsabile del

trattamento che ha pagato l’intero risarcimento del danno può successivamente proporre un’azione di regresso

contro altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento.

(147) Qualora il presente regolamento preveda disposizioni specifiche in materia di giurisdizione, in particolare

riguardo a procedimenti che prevedono il ricorso giurisdizionale, compreso quello per risarcimento, contro un

titolare del trattamento o un responsabile del trattamento, disposizioni generali in materia di giurisdizione quali

quelle di cui al regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (

1

) non dovrebbero

pregiudicare l’applicazione di dette disposizioni specifiche.

(148) Per rafforzare il rispetto delle norme del presente regolamento, dovrebbero essere imposte sanzioni, comprese

sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del regolamento,in aggiunta o in sostituzione di misure

appropriate imposte dall’autorità di controllo ai sensi del presente regolamento. In caso di violazione minore o se

la sanzione pecuniaria che dovrebbe essere imposta costituisse un onere sproporzionato per una persona fisica,

potrebbe essere rivolto un ammonimento anziché imposta una sanzione pecuniaria. Si dovrebbe prestare tuttavia

debita attenzione alla natura, alla gravità e alla durata della violazione, al carattere doloso della violazione e alle

misure adottate per attenuare il danno subito, al grado di responsabilità o eventuali precedenti violazioni

pertinenti, alla maniera in cui l’autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, al rispetto dei provvedimenti

disposti nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, all’adesione a un

codice di condotta e eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti. L’imposizione di sanzioni, comprese sanzioni

amministrative pecuniarie dovrebbe essere soggetta a garanzie procedurali appropriate in conformità dei principi

generali del diritto dell’Unione e della Carta, inclusi l’effettiva tutela giurisdizionale e il giusto processo.

(149) Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire disposizioni relative a sanzioni penali per violazioni del presente

regolamento, comprese violazioni di norme nazionali adottate in virtù ed entro i limiti del presente regolamento.

Tali sanzioni penali possono altresì autorizzare la sottrazione dei profitti ottenuti attraverso violazioni del

presente regolamento. Tuttavia, l’imposizione di sanzioni penali per violazioni di tali norme nazionali e di

sanzioni amministrative non dovrebbe essere in contrasto con il principio del ne bis in idem quale interpretato

dalla Corte di giustizia.

(150) Al fine di rafforzare e armonizzare le sanzioni amministrative applicabili per violazione del presente regolamento,

ogni autorità di controllo dovrebbe poter imporre sanzioni amministrative pecuniarie. Il presente regolamento

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/27

(

1

) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale,

il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

dovrebbe specificare le violazioni, indicare il limite massimo e i criteri per prevedere la relativa sanzione amministrativa

pecuniaria, che dovrebbe essere stabilita dall’autorità di controllo competente in ogni singolo caso, tenuto

conto di tutte le circostanze pertinenti della situazione specifica, in particolare della natura, gravità e durata

dell’infrazione e delle relative conseguenze, nonché delle misure adottate per assicurare la conformità agli obblighi

derivanti dal presente regolamento e prevenire o attenuare le conseguenze della violazione. Se le sanzioni

amministrative sono inflitte a imprese, le imprese dovrebbero essere intese quali definite agli articoli 101 e 102

TFUE a tali fini. Se le sanzioni amministrative sono inflitte a persone che non sono imprese, l’autorità di

controllo dovrebbe tenere conto del livello generale di reddito nello Stato membro come pure della situazione

economica della persona nel valutare l’importo appropriato della sanzione pecuniaria. Il meccanismo di coerenza

può essere utilizzato anche per favorire un’applicazione coerente delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Dovrebbe spettare agli Stati membri determinare se e in che misura le autorità pubbliche debbano essere soggette

a sanzioni amministrative pecuniarie. Imporre una sanzione amministrativa pecuniaria o dare un avvertimento

non incide sull’applicazione di altri poteri delle autorità di controllo o di altre sanzioni a norma del regolamento.

(151) I sistemi giudiziari di Danimarca ed Estonia non consentono l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie

come previsto dal presente regolamento. Le norme relative alle sanzioni amministrative pecuniarie possono essere

applicate in maniera tale che in Danimarca la sanzione pecuniaria sia irrogata dalle competenti autorità giurisdizionali

nazionali quale sanzione penale e in Estonia la sanzione pecuniaria sia imposta dall’autorità di controllo

nel quadro di una procedura d’infrazione, purché l’applicazione di tali norme in detti Stati membri abbia effetto

equivalente alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorità di controllo. Le competenti autorità

giurisdizionali nazionali dovrebbero pertanto tener conto della raccomandazione dell’autorità di controllo che

avvia l’azione sanzionatoria. In ogni caso, le sanzioni pecuniarie irrogate dovrebbero essere effettive, proporzionate

e dissuasive.

(152) Se il presente regolamento non armonizza le sanzioni amministrative o se necessario in altri casi, ad esempio in

caso di gravi violazioni del regolamento, gli Stati membri dovrebbero attuare un sistema che preveda sanzioni

effettive, proporzionate e dissuasive. La natura di tali sanzioni, penali o amministrative, dovrebbe essere

determinata dal diritto degli Stati membri.

(153) Il diritto degli Stati membri dovrebbe conciliare le norme che disciplinano la libertà di espressione e di

informazione, comprese l’espressione giornalistica, accademica, artistica o letteraria, con il diritto alla protezione

dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Il trattamento dei dati personali effettuato unicamente a scopi

giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria dovrebbe essere soggetto a deroghe o esenzioni

rispetto ad alcune disposizioni del presente regolamento se necessario per conciliare il diritto alla protezione dei

dati personali e il diritto alla libertà d’espressione e di informazione sancito nell’articolo 11 della Carta. Ciò

dovrebbe applicarsi in particolare al trattamento dei dati personali nel settore audiovisivo, negli archivi stampa e

nelle emeroteche. È pertanto opportuno che gli Stati adottino misure legislative che prevedano le deroghe e le

esenzioni necessarie ai fini di un equilibrio tra tali diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero adottare tali

esenzioni e deroghe con riferimento alle disposizioni riguardanti i principi generali, i diritti dell’interessato, il

titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o a

organizzazioni internazionali, le autorità di controllo indipendenti, la cooperazione e la coerenza nonché

situazioni di trattamento dei dati specifiche. Qualora tali esenzioni o deroghe differiscano da uno Stato membro

all’altro, dovrebbe applicarsi il diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. Per tenere

conto dell’importanza del diritto alla libertà di espressione in tutte le società democratiche è necessario

interpretare in modo esteso i concetti relativi a detta libertà, quali la nozione di giornalismo.

(154) Il presente regolamento ammette, nell’applicazione delle sue disposizioni, che si tenga conto del principio del

pubblico accesso ai documenti ufficiali. L’accesso del pubblico ai documenti ufficiali può essere considerato di

interesse pubblico. I dati personali contenuti in documenti conservati da un’autorità pubblica o da un organismo

pubblico dovrebbero poter essere diffusi da detta autorità o organismo se la diffusione è prevista dal diritto

dell’Unione o degli Stati membri cui l’autorità pubblica o l’organismo pubblico sono soggetti. Tali disposizioni

legislative dovrebbero conciliare l’accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il riutilizzo delle informazioni del

settore pubblico con il diritto alla protezione dei dati personali e possono quindi prevedere la necessaria

conciliazione con il diritto alla protezione dei dati personali, in conformità del presente regolamento. Il

riferimento alle autorità pubbliche e agli organismi pubblici dovrebbe comprendere, in tale contesto, tutte le

autorità o altri organismi cui si applica il diritto degli Stati membri sull’accesso del pubblico ai documenti. La

direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (

1

) non pregiudica in alcun modo il livello di tutela

L 119/28 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

(

1

) Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore

pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni di diritto dell’Unione

e degli Stati membri e non modifica, in particolare, gli obblighi e i diritti previsti dal presente regolamento. Nello

specifico, tale direttiva non dovrebbe applicarsi ai documenti il cui accesso è escluso o limitato in virtù dei regimi

di accesso per motivi di protezione dei dati personali, e a parti di documenti accessibili in virtù di tali regimi che

contengono dati personali il cui riutilizzo è stato previsto per legge come incompatibile con la normativa in

materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

(155) Il diritto degli Stati membri o i contratti collettivi, ivi compresi gli «accordi aziendali», possono prevedere norme

specifiche per il trattamento dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per

quanto riguarda le condizioni alle quali i dati personali nei rapporti di lavoro possono essere trattati sulla base

del consenso del dipendente, per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l’adempimento

degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del

lavoro, parità e diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, e ai fini dell’esercizio e del godimento,

individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto

di lavoro.

(156) Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini

statistici dovrebbe essere soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato, in conformità del

presente regolamento. Tali garanzie dovrebbero assicurare che siano state predisposte misure tecniche e organizzative

al fine di garantire, in particolare, il principio della minimizzazione dei dati. L’ulteriore trattamento di dati

personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è da

effettuarsi quando il titolare del trattamento ha valutato la fattibilità di conseguire tali finalità trattando dati

personali che non consentono o non consentono più di identificare l’interessato, purché esistano garanzie

adeguate (come ad esempio la pseudonimizzazione dei dati personali). Gli Stati membri dovrebbero prevedere

garanzie adeguate per il trattamento di dati personali per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, per

finalità di ricerca scientifica o storica o per finalità statistiche. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a

fornire, a specifiche condizioni e fatte salve adeguate garanzie per gli interessati, specifiche e deroghe relative ai

requisiti in materia di informazione e ai diritti alla rettifica, alla cancellazione, all’oblio, alla limitazione del

trattamento, alla portabilità dei dati personali, nonché al diritto di opporsi in caso di trattamento di dati personali

per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, per finalità di ricerca scientifica o storica o per finalità

statistiche. Le condizioni e le garanzie in questione possono comprendere procedure specifiche per l’esercizio di

tali diritti da parte degli interessati, qualora ciò sia appropriato alla luce delle finalità previste dallo specifico

trattamento, oltre a misure tecniche e organizzative intese a ridurre al minimo il trattamento dei dati personali

conformemente ai principi di proporzionalità e di necessità. Il trattamento dei dati personali per finalità

scientifiche dovrebbe rispettare anche altre normative pertinenti, ad esempio quelle sulle sperimentazioni cliniche.

(157) Combinando informazioni provenienti dai registri, i ricercatori possono ottenere nuove conoscenze di grande

utilità relativamente a patologie diffuse come le malattie cardiovascolari, il cancro e la depressione. Avvalendosi

dei registri, i risultati delle ricerche possono acquistare maggiore rilevanza, dal momento che si basano su una

popolazione più ampia. Nell’ambito delle scienze sociali, la ricerca basata sui registri consente ai ricercatori di

ottenere conoscenze essenziali sulla correlazione a lungo termine tra numerose condizioni sociali, quali la

disoccupazione e il livello di istruzione, e altre condizioni di vita. I risultati delle ricerche ottenuti dai registri

forniscono conoscenze solide e di alta qualità, che possono costituire la base per l’elaborazione e l’attuazione di

politiche basate sulla conoscenza, migliorare la qualità della vita per molte persone, migliorare l’efficienza dei

servizi sociali. Al fine di facilitare la ricerca scientifica, i dati personali possono essere trattati per finalità di

ricerca scientifica fatte salve condizioni e garanzie adeguate previste dal diritto dell’Unione o degli Stati membri.

(158) Qualora i dati personali siano trattati a fini di archiviazione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a

tale tipo di trattamento, tenendo presente che non dovrebbe applicarsi ai dati delle persone decedute. Le autorità

pubbliche o gli organismi pubblici o privati che tengono registri di interesse pubblico dovrebbero essere servizi

che, in virtù del diritto dell’Unione o degli Stati membri, hanno l’obbligo legale di acquisire, conservare, valutare,

organizzare, descrivere, comunicare, promuovere, diffondere e fornire accesso a registri con un valore a lungo

termine per l’interesse pubblico generale. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a prevedere il

trattamento ulteriore dei dati personali per finalità di archiviazione, per esempio al fine di fornire specifiche

informazioni connesse al comportamento politico sotto precedenti regimi statali totalitari, a genocidi, crimini

contro l’umanità, in particolare l’Olocausto, o crimini di guerra.

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/29

(159) Qualora i dati personali siano trattati per finalità di ricerca scientifica, il presente regolamento dovrebbe applicarsi

anche a tale trattamento. Nell’ambito del presente regolamento, il trattamento di dati personali per finalità di

ricerca scientifica dovrebbe essere interpretato in senso lato e includere ad esempio sviluppo tecnologico e

dimostrazione, ricerca fondamentale, ricerca applicata e ricerca finanziata da privati, oltre a tenere conto dell’obiettivo

dell’Unione di istituire uno spazio europeo della ricerca ai sensi dell’articolo 179, paragrafo 1, TFUE. Le

finalità di ricerca scientifica dovrebbero altresì includere gli studi svolti nell’interesse pubblico nel settore della

sanità pubblica. Per rispondere alle specificità del trattamento dei dati personali per finalità di ricerca scientifica

dovrebbero applicarsi condizioni specifiche, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione o la diffusione in

altra forma di dati personali nel contesto delle finalità di ricerca scientifica. Se il risultato della ricerca scientifica,

in particolare nel contesto sanitario, costituisce motivo per ulteriori misure nell’interesse dell’interessato, le norme

generali del presente regolamento dovrebbero applicarsi in vista di tali misure.

(160) Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca storica, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a

tale trattamento. Ciò dovrebbe comprendere anche la ricerca storica e la ricerca a fini genealogici, tenendo conto

del fatto che il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai dati delle persone decedute.

(161) Ai fini del consenso alla partecipazione ad attività di ricerca scientifica nell’ambito di sperimentazioni cliniche

dovrebbero applicarsi le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del

Consiglio (

1

).

(162) Qualora i dati personali siano trattati per finalità statistiche, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tale

trattamento. Il diritto dell’Unione o degli Stati membri dovrebbe, entro i limiti del presente regolamento,

determinare i contenuti statistici, il controllo dell’accesso, le specifiche per il trattamento dei dati personali per

finalità statistiche e le misure adeguate per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato e per garantire il segreto

statistico. Per finalità statistiche si intende qualsiasi operazione di raccolta e trattamento di dati personali necessari

alle indagini statistiche o alla produzione di risultati statistici. Tali risultati statistici possono essere ulteriormente

usati per finalità diverse, anche per finalità di ricerca scientifica. La finalità statistica implica che il risultato del

trattamento per finalità statistiche non siano dati personali, ma dati aggregati, e che tale risultato o i dati

personali non siano utilizzati a sostegno di misure o decisioni riguardanti persone fisiche specifiche.

(163) È opportuno proteggere le informazioni riservate raccolte dalle autorità statistiche nazionali e dell’Unione per la

produzione di statistiche ufficiali europee e nazionali. Le statistiche europee dovrebbero essere sviluppate,

prodotte e diffuse conformemente ai principi statistici di cui all’articolo 338, paragrafo 2, TFUE, mentre le

statistiche nazionali dovrebbero essere conformi anche al diritto degli Stati membri. Il regolamento (CE)

n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (

2

) fornisce ulteriori specificazioni in merito al segreto

statistico per quanto riguarda le statistiche europee.

(164) Per quanto riguarda il potere delle autorità di controllo di ottenere, dal titolare del trattamento o dal responsabile

del trattamento, accesso ai dati personali e accesso ai loro locali, gli Stati membri possono stabilire per legge, nei

limiti del presente regolamento, norme specifiche per tutelare il segreto professionale o altri obblighi equivalenti

di segretezza, qualora si rendano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali con il

segreto professionale. Ciò non pregiudica gli obblighi esistenti degli Stati membri di adottare norme relative al

segreto professionale laddove richiesto dal diritto dell’Unione.

(165) Il presente regolamento rispetta e non pregiudica lo status di cui godono le chiese e le associazioni o comunità

religiose negli Stati membri in virtù del diritto costituzionale vigente, in conformità dell’articolo 17 TFUE.

(166) Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento, segnatamente tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle

persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e garantire la libera circolazione di tali

L 119/30 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

(

1

) Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali

per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1).

(

2

) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che

abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico

delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche

comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità

europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

dati nell’Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290

TFUE. In particolare, dovrebbero essere adottati atti delegati riguardanti i criteri e i requisiti dei meccanismi di

certificazione, le informazioni da presentare sotto forma di icone standardizzate e le procedure per fornire tali

icone. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni,

anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe

provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento

europeo e al Consiglio.

(167) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla

Commissione competenze di esecuzione ove previsto dal presente regolamento. Tali competenze dovrebbero

essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.A tal

fine, la Commissione dovrebbe contemplare misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.

(168) È opportuno applicare la procedura d’esame per l’adozione di atti di esecuzione su: clausole contrattuali tipo tra i

titolari del trattamento e i responsabili del trattamento e tra responsabili del trattamento, codici di condotta;

norme tecniche e meccanismi di certificazione; adeguato livello di protezione offerto da un paese terzo, un

territorio o settore specifico all’interno del paese terzo, o da un’organizzazione internazionale; clausole tipo di

protezione dei dati; formati e procedure per lo scambio di informazioni per via elettronica tra i titolari del

trattamento, i responsabili del trattamento e le autorità di controllo per norme vincolanti d’impresa; assistenza

reciproca; e modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità

di controllo e il comitato.

(169) È opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili quando gli elementi a

disposizione indicano che un paese terzo, un territorio o settore di specifico all’interno di tale paese terzo, o

un’organizzazione internazionale non garantisce un livello di protezione adeguato e ciò è reso necessario da

imperativi motivi di urgenza.

(170) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire garantire un livello equivalente di tutela delle persone

fisiche e la libera circolazione dei dati personali nell’Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli

Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, può essere conseguito meglio a

livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del

trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale

obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(171) Il presente regolamento dovrebbe abrogare la direttiva 95/46/CE. Il trattamento già in corso alla data di

applicazione del presente regolamento dovrebbe essere reso conforme al presente regolamento entro un periodo

di due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Qualora il trattamento si basi sul consenso a norma

della direttiva 95/46/CE, non occorre che l’interessato presti nuovamente il suo consenso, se questo è stato

espresso secondo modalità conformi alle condizioni del presente regolamento, affinché il titolare del trattamento

possa proseguire il trattamento in questione dopo la data di applicazione del presente regolamento. Le decisioni

della Commissione e le autorizzazioni delle autorità di controllo basate sulla direttiva 95/46/CE rimangono in

vigore fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate.

(172) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del

regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso un parere il 7 marzo 2012 (

1

).

(173) È opportuno che il presente regolamento si applichi a tutti gli aspetti relativi alla tutela dei diritti e delle libertà

fondamentali con riguardo al trattamento dei dati personali che non rientrino in obblighi specifici, aventi lo

stesso obiettivo, di cui alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (

2

), compresi gli obblighi

del titolare del trattamento e i diritti delle persone fisiche. Per chiarire il rapporto tra il presente regolamento e la

direttiva 2002/58/CE, è opportuno modificare quest’ultima di conseguenza. Una volta adottato il presente

regolamento, la direttiva 2002/58/CE dovrebbe essere riesaminata in particolare per assicurare la coerenza con il

presente regolamento,

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/31

(

1

) GU C 192 del 30.6.2012, pag. 7.

(

2

) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela

della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)

(GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.

2. Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla

protezione dei dati personali.

3. La libera circolazione dei dati personali nell’Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Articolo 2

Ambito di applicazione materiale

1. Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al

trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

2. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali:

a) effettuati per attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione;

b) effettuati dagli Stati membri nell’esercizio di attività che rientrano nell’ambito di applicazione del titolo V, capo 2,

TUE;

c) effettuati da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico;

d) effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o

esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle

stesse.

3. Per il trattamento dei dati personali da parte di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione, si applica il

regolamento (CE) n. 45/2001. Il regolamento (CE) n. 45/2001 e gli altri atti giuridici dell’Unione applicabili a tale

trattamento di dati personali devono essere adeguati ai principi e alle norme del presente regolamento conformemente

all’articolo 98.

4. Il presente regolamento non pregiudica pertanto l’applicazione della direttiva 2000/31/CE, in particolare le norme

relative alla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi di cui agli articoli da 12 a 15 della medesima direttiva.

Articolo 3

Ambito di applicazione territoriale

1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle attività di uno

stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell’Unione, indipendentemente

dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell’Unione.

L 119/32 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

2. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell’Unione,

effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell’Unione, quando le

attività di trattamento riguardano:

a) l’offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell’Unione, indipendentemente dall’obbligatorietà di

un pagamento dell’interessato; oppure

b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all’interno dell’Unione.

3. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un titolare del trattamento che non

è stabilito nell’Unione, ma in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale

pubblico.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s’intende per:

1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si

considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare

riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo

online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica,

culturale o sociale;

2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati

e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione,

la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione

mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la

limitazione, la cancellazione o la distruzione;

3) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento

in futuro;

4) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati

personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o

prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali,

gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

5) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere

attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni

aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali

dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

6) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente

dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

7) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che,

singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità

e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento

o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati

membri;

8) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che

tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

9) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione

di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione

di dati personali nell’ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/33

membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme

alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;

10) «terzo»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l’interessato, il

titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali

sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;

11) «consenso dell’interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato,

con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile,

che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

12) «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la

distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati

o comunque trattati;

13) «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che

forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare

dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;

14) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche,

fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca,

quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici;

15) «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la

prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;

16) «stabilimento principale»:

a) per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della sua

amministrazione centrale nell’Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati

personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell’Unione e che quest’ultimo

stabilimento abbia facoltà di ordinare l’esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato

siffatte decisioni è considerato essere lo stabilimento principale;

b) con riferimento a un responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui

ha sede la sua amministrazione centrale nell’Unione o, se il responsabile del trattamento non ha un’amministrazione

centrale nell’Unione, lo stabilimento del responsabile del trattamento nell’Unione in cui sono condotte

le principali attività di trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento

nella misura in cui tale responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente regolamento;

17) «rappresentante»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal

responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell’articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi

rispettivi a norma del presente regolamento;

18) «impresa»: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività

economica, comprendente le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica;

19) «gruppo imprenditoriale»: un gruppo costituito da un’impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;

20) «norme vincolanti d’impresa»: le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un titolare del

trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al trasferimento o al

complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o responsabile del trattamento in uno o

più paesi terzi, nell’ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un’attività

economica comune;

21) «autorità di controllo»: l’autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 51;

L 119/34 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

22) «autorità di controllo interessata»: un’autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto:

a) il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di tale

autorità di controllo;

b) gli interessati che risiedono nello Stato membro dell’autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati

in modo sostanziale dal trattamento; oppure

c) un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo;

23) «trattamento transfrontaliero»:

a) trattamento di dati personali che ha luogo nell’ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro di

un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell’Unione ove il titolare del trattamento o il

responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro; oppure

b) trattamento di dati personali che ha luogo nell’ambito delle attività di un unico stabilimento di un titolare del

trattamento o responsabile del trattamento nell’Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo

sostanziale su interessati in più di uno Stato membro;

24) «obiezione pertinente e motivata»: un’obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione

del presente regolamento, oppure che l’azione prevista in relazione al titolare del trattamento o responsabile del

trattamento sia conforme al presente regolamento, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi

posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla

libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione;

25) «servizio della società dell’informazione»: il servizio definito all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva

(UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (

1

);

26) «organizzazione internazionale»: un’organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa

subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati.

CAPO II

Principi

Articolo 5

Principi applicabili al trattamento di dati personali

1. I dati personali sono:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile

con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca

scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile

con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei

dati»);

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare

tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/35

(

1

) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel

settore delle regolamentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

e) conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più

lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca

scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l’attuazione di misure

tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato

(«limitazione della conservazione»);

f) trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure

tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal

danno accidentali («integrità e riservatezza»).

2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo («responsabilizzazione»).

Articolo 6

Liceità del trattamento

1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;

b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali

adottate su richiesta dello stesso;

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica;

e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici

poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a

condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la

protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore.

La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell’esecuzione dei

loro compiti.

2. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle

norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e),

determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento

lecito e corretto anche per le altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX.

3. La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita:

a) dal diritto dell’Unione; o

b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

La finalità del trattamento è determinata in tale base giuridica o, per quanto riguarda il trattamento di cui al paragrafo 1,

lettera e), è necessaria per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all’esercizio di pubblici

poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per

adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento, tra cui: le condizioni generali relative alla liceità del

trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti cui

possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di

L 119/36 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e

corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. Il diritto dell’Unione o degli Stati

membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all’obiettivo legittimo perseguito.

4. Laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non sia

basato sul consenso dell’interessato o su un atto legislativo dell’Unione o degli Stati membri che costituisca una misura

necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia degli obiettivi di cui all’articolo 23,

paragrafo 1, al fine di verificare se il trattamento per un’altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati

personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l’altro:

a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell’ulteriore trattamento previsto;

b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l’interessato e il

titolare del trattamento;

c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell’articolo

9, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell’articolo 10;

d) delle possibili conseguenze dell’ulteriore trattamento previsto per gli interessati;

e) dell’esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.

Articolo 7

Condizioni per il consenso

1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che

l’interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.

2. Se il consenso dell’interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre

questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile

e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che

costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante.

3. L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non

pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso,

l’interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.

4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l’eventualità, tra le

altre, che l’esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del

consenso al trattamento di dati personali non necessario all’esecuzione di tale contratto.

Articolo 8

Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell’informazione

1. Qualora si applichi l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della società

dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove

il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è

prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.

Gli Stati membri possono stabilire per legge un’età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/37

2. Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia

prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie

disponibili.

3. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme

sulla validità, la formazione o l’efficacia di un contratto rispetto a un minore.

Articolo 9

Trattamento di categorie particolari di dati personali

1. È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose

o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo

univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:

a) l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità

specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell’Unione o degli Stati membri dispone che l’interessato non possa revocare

il divieto di cui al paragrafo 1;

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato

in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia

autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati

membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato;

c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica qualora l’interessato

si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;

d) il trattamento è effettuato, nell’ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione,

associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a

condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti

con la fondazione, l’associazione o l’organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati

all’esterno senza il consenso dell’interessato;

e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall’interessato;

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le

autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati

membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e

prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato;

h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità

lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi

sanitari o sociali sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista

della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;

i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da

gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza

sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri che

prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare il segreto professionale;

L 119/38 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini

statistici in conformità dell’articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell’Unione o nazionale, che è proporzionato

alla finalità perseguita, rispetta l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche

per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.

3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali

dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al

diritto dell’Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona

anch’essa soggetta all’obbligo di segretezza conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri o alle norme

stabilite dagli organismi nazionali competenti.

4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al

trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati

Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell’articolo

6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal

diritto dell’Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un

eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica.

Articolo 11

Trattamento che non richiede l’identificazione

1. Se le finalità per cui un titolare del trattamento tratta i dati personali non richiedono o non richiedono più l’identificazione

dell’interessato, il titolare del trattamento non è obbligato a conservare, acquisire o trattare ulteriori

informazioni per identificare l’interessato al solo fine di rispettare il presente regolamento.

2. Qualora, nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il titolare del trattamento possa dimostrare di non

essere in grado di identificare l’interessato, ne informa l’interessato, se possibile. In tali casi, gli articoli da 15 a 20 non si

applicano tranne quando l’interessato, al fine di esercitare i diritti di cui ai suddetti articoli, fornisce ulteriori

informazioni che ne consentano l’identificazione.

CAPO III

Diritti dell’interessato

Sezione 1

Trasparenza e modalità

Articolo 12

Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato

1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui agli

articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all’articolo 34 relative al trattamento in forma

concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di

informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se

del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia

comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato.

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/39

2. Il titolare del trattamento agevola l’esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22. Nei casi di

cui all’articolo 11, paragrafo 2, il titolare del trattamento non può rifiutare di soddisfare la richiesta dell’interessato al

fine di esercitare i suoi diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22, salvo che il titolare del trattamento dimostri che non è in

grado di identificare l’interessato.

3. Il titolare del trattamento fornisce all’interessato le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo a una

richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal

ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della

complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l’interessato di tale proroga, e dei motivi del

ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le

informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell’interessato.

4. Se non ottempera alla richiesta dell’interessato, il titolare del trattamento informa l’interessato senza ritardo, e al

più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre

reclamo a un’autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.

5. Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli

articoli da 15 a 22 e dell’articolo 34 sono gratuite. Se le richieste dell’interessato sono manifestamente infondate o

eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:

a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le

informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta; oppure

b) rifiutare di soddisfare la richiesta.

Incombe al titolare del trattamento l’onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

6. Fatto salvo l’articolo 11, qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l’identità della persona

fisica che presenta la richiesta di cui agli articoli da 15 a 21, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per

confermare l’identità dell’interessato.

7. Le informazioni da fornire agli interessati a norma degli articoli 13 e 14 possono essere fornite in combinazione

con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme

del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone sono leggibili da dispositivo automatico.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 92 al fine di stabilire le

informazioni da presentare sotto forma di icona e le procedure per fornire icone standardizzate.

Sezione 2

Informazione e accesso ai dati personali

Articolo 13

Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato

1. In caso di raccolta presso l’interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all’interessato,

nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;

b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;

L 119/40 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

d) qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del

trattamento o da terzi;

e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;

f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione

internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei

trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o

opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del

trattamento fornisce all’interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e

trasparente:

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale

periodo;

b) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al

diritto alla portabilità dei dati;

c) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a),

l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata

sul consenso prestato prima della revoca;

d) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la

conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze

della mancata comunicazione di tali dati;

f) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e,

almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di

tale trattamento per l’interessato.

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella

per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all’interessato informazioni in merito a tale

diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l’interessato dispone già delle informazioni.

Articolo 14

Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato

1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l’interessato, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le

seguenti informazioni:

a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;

b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;

d) le categorie di dati personali in questione;

e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/41

f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo

o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o,

nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie

adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti

informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell’interessato:

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale

periodo;

b) qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del

trattamento o da terzi;

c) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

d) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a),

l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata

sul consenso prima della revoca;

e) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;

f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l’eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al

pubblico;

g) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e,

almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di

tale trattamento per l’interessato.

3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:

a) entro un termine ragionevole dall’ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione

delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;

b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l’interessato, al più tardi al momento della

prima comunicazione all’interessato; oppure

c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.

4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella

per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all’interessato informazioni in merito a tale

diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:

a) l’interessato dispone già delle informazioni;

b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il

trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le

condizioni e le garanzie di cui all’articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l’obbligo di cui al paragrafo 1 del

presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale

trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i

legittimi interessi dell’interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;

c) l’ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è

soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell’interessato;

oppure

d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato

dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.

L 119/42 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

Articolo 15

Diritto di accesso dell’interessato

1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un

trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti

informazioni:

a) le finalità del trattamento;

b) le categorie di dati personali in questione;

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se

destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati

per determinare tale periodo;

e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati

personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;

g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e,

almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di

tale trattamento per l’interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il

diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie

richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi

amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato,

le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Sezione 3

Rettifica e cancellazione

Articolo 16

Diritto di rettifica

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano

senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione

dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17

Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)

1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo

riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i

dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/43

b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o

all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo

prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato

membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8,

paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli,

tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per

informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare

qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato

membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse

oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h)

e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3;

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente

all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di

pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o

e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18

Diritto di limitazione di trattamento

1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una

delle seguenti ipotesi:

a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare

l’esattezza di tali dati personali;

b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia

limitato l’utilizzo;

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari

all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito

all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.

2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione,

soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria

oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione

o di uno Stato membro.

L 119/44 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

3. L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del

trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19

Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del

trattamento

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali

rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’articolo 16, dell’articolo 17, paragrafo 1, e

dell’articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento

comunica all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda.

Articolo 20

Diritto alla portabilità dei dati

1. L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico

i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro

titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:

a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 9, paragrafo 2,

lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e

b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

2. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l’interessato ha il

diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente

fattibile.

3. L’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l’articolo 17. Tale diritto non

si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di

pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Sezione 4

Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone

fisiche

Articolo 21

Diritto di opposizione

1. L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al

trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la

profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali

salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi,

sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in

qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la

profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

3. Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più

oggetto di trattamento per tali finalità.

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/45

4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all’attenzione dell’interessato ed è presentato chiaramente

e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l’interessato.

5. Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società dell’informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l’interessato

può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell’articolo 89,

paragrafo 1, l’interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati

personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Articolo 22

Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

1. L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,

compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente

sulla sua persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:

a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e un titolare del trattamento;

b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa

altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato;

c) si basi sul consenso esplicito dell’interessato.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti,

le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, almeno il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare del

trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9,

paragrafo 1, a meno che non sia d’applicazione l’articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure

adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato.

Sezione 5

Limitazioni

Articolo 23

Limitazioni

1. Il diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del

trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22

e 34, nonché all’articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui

agli articoli da 12 a 22, qualora tale limitazione rispetti l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura

necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:

a) la sicurezza nazionale;

b) la difesa;

c) la sicurezza pubblica;

L 119/46 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

d) la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, incluse la

salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;

e) altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante

interesse economico o finanziario dell’Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e

tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;

f) la salvaguardia dell’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;

g) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;

h) una funzione di controllo, d’ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all’esercizio di

pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a), a e) e g);

i) la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui;

j) l’esecuzione delle azioni civili.

2. In particolare qualsiasi misura legislativa di cui al paragrafo 1 contiene disposizioni specifiche riguardanti almeno,

se del caso:

a) le finalità del trattamento o le categorie di trattamento;

b) le categorie di dati personali;

c) la portata delle limitazioni introdotte;

d) le garanzie per prevenire abusi o l’accesso o il trasferimento illeciti;

e) l’indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari;

f) i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione e delle

finalità del trattamento o delle categorie di trattamento;

g) i rischi per i diritti e le libertà degli interessati; e

h) il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa compromettere la finalità della

stessa.

CAPO IV

Titolare del trattamento e responsabile del trattamento

Sezione 1

Obblighi generali

Articolo 24

Responsabilità del titolare del trattamento

1. Tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei

rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in

atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è

effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.

2. Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al paragrafo 1 includono l’attuazione di

politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento.

3. L’adesione ai codici di condotta di cui all’articolo 40 o a un meccanismo di certificazione di cui all’articolo 42 può

essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento.

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/47

Articolo 25

Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita

1. Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’ambito di applicazione, del

contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà

delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all’atto del

trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione,

volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel

trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli

interessati.

2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati,

per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale

per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l’accessibilità. In

particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un

numero indefinito di persone fisiche senza l’intervento della persona fisica.

3. Un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dell’articolo 42 può essere utilizzato come elemento per

dimostrare la conformità ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 26

Contitolari del trattamento

1. Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi

sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive

responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo

all’esercizio dei diritti dell’interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13

e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell’Unione o dello Stato

membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati.

2. L’accordo di cui al paragrafo 1 riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati.

Il contenuto essenziale dell’accordo è messo a disposizione dell’interessato.

3. Indipendentemente dalle disposizioni dell’accordo di cui al paragrafo 1, l’interessato può esercitare i propri diritti ai

sensi del presente regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.

Articolo 27

Rappresentanti di titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento non stabiliti

nell’Unione

1. Ove si applichi l’articolo 3, paragrafo 2, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento designa per

iscritto un rappresentante nell’Unione.

2. L’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica:

a) al trattamento se quest’ultimo è occasionale, non include il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati

di cui all’articolo 9, paragrafo 1, o di dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10, ed è

improbabile che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tenuto conto della natura, del

contesto, dell’ambito di applicazione e delle finalità del trattamento; oppure

b) alle autorità pubbliche o agli organismi pubblici.

L 119/48 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

3. Il rappresentante è stabilito in uno degli Stati membri in cui si trovano gli interessati e i cui dati personali sono

trattati nell’ambito dell’offerta di beni o servizi o il cui comportamento è monitorato.

4. Ai fini della conformità con il presente regolamento, il rappresentante è incaricato dal titolare del trattamento o dal

responsabile del trattamento a fungere da interlocutore, in aggiunta o in sostituzione del titolare del trattamento o del

responsabile del trattamento, in particolare delle autorità di controllo e degli interessati, per tutte le questioni riguardanti

il trattamento.

5. La designazione di un rappresentante a cura del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento fa salve

le azioni legali che potrebbero essere promosse contro lo stesso titolare del trattamento o responsabile del trattamento.

Articolo 28

Responsabile del trattamento

1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre

unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e

organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela

dei diritti dell’interessato.

2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o

generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa

il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del

trattamento, dando così al titolare del trattamento l’opportunità di opporsi a tali modifiche.

3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico

a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del

trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo

di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto

giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di

dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o

nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare

del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per

rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano

un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32;

d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;

e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative

adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del titolare del trattamento di dare seguito

alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III;

f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto

della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione

dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri

preveda la conservazione dei dati; e

h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli

obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati

dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/49

Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del

trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o

dell’Unione, relative alla protezione dei dati.

4. Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l’esecuzione di

specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono

imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, gli stessi

obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e

il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto

misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento.

Qualora l’altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il

responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l’intera responsabilità dell’adempimento degli

obblighi dell’altro responsabile.

5. L’adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all’articolo 40 o a un

meccanismo di certificazione approvato di cui all’articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare le

garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo.

6. Fatto salvo un contratto individuale tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il contratto o

altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali

tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al titolare del

trattamento o al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43.

7. La Commissione può stabilire clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo

e secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 93, paragrafo 2.

8. Un’autorità di controllo può adottare clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente

articolo in conformità del meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63.

9. Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.

10. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando

le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione.

Articolo 29

Trattamento sotto l’autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che

abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo

che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri.

Articolo 30

Registri delle attività di trattamento

1. Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro delle attività di

trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni:

a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante

del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;

b) le finalità del trattamento;

c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;

L 119/50 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi

od organizzazioni internazionali;

e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa

l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma

dell’articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;

g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’articolo 32,

paragrafo 1.

2. Ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro di tutte le categorie

di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:

a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per

conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del

responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa

l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma

dell’articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’articolo 32,

paragrafo 1.

3. I registri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico.

4. Su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il rappresentante del

titolare del trattamento o del responsabile del trattamento mettono il registro a disposizione dell’autorità di controllo.

5. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti,

a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, il

trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di cui all’articolo 9, paragrafo 1,

o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10.

Articolo 31

Cooperazione con l’autorità di controllo

Il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il loro rappresentante cooperano, su

richiesta, con l’autorità di controllo nell’esecuzione dei suoi compiti.

Sezione 2

Sicurezza dei dati personali

Articolo 32

Sicurezza del trattamento

1. Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle

finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche,

il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per

garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/51

b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei

servizi di trattamento;

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o

tecnico;

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di

garantire la sicurezza del trattamento.

2. Nel valutare l’adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che

derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso,

in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

3. L’adesione a un codice di condotta approvato di cui all’articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato

di cui all’articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1

del presente articolo.

4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e

abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo

richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri.

Articolo 33

Notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di controllo

1. In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all’autorità di controllo

competente a norma dell’articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è

venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le

libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all’autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei

motivi del ritardo.

2. Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a

conoscenza della violazione.

3. La notifica di cui al paragrafo 1 deve almeno:

a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo

di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in

questione;

b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso

cui ottenere più informazioni;

c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l’adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio

alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

4. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono

essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

5. Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative,

le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente all’autorità di controllo

di verificare il rispetto del presente articolo.

Articolo 34

Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato

1. Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle

persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all’interessato senza ingiustificato ritardo.

L 119/52 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

2. La comunicazione all’interessato di cui al paragrafo 1 del presente articolo descrive con un linguaggio semplice e

chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le misure di cui all’articolo 33,

paragrafo 3, lettere b), c) e d).

3. Non è richiesta la comunicazione all’interessato di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure

erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali

incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;

b) il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio

elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;

c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica

o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.

4. Nel caso in cui il titolare del trattamento non abbia ancora comunicato all’interessato la violazione dei dati

personali, l’autorità di controllo può richiedere, dopo aver valutato la probabilità che la violazione dei dati personali

presenti un rischio elevato, che vi provveda o può decidere che una delle condizioni di cui al paragrafo 3 è soddisfatta.

Sezione 3

Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva

Articolo 35

Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati

1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura,

l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone

fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell’impatto dei trattamenti

previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che

presentano rischi elevati analoghi.

2. Il titolare del trattamento, allorquando svolge una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, si consulta con il

responsabile della protezione dei dati, qualora ne sia designato uno.

3. La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 1 è richiesta in particolare nei casi seguenti:

a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato,

compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo

analogo significativamente su dette persone fisiche;

b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, o di dati

relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10; o

c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

4. L’autorità di controllo redige e rende pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una

valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi del paragrafo 1. L’autorità di controllo comunica tali elenchi al

comitato di cui all’articolo 68.

5. L’autorità di controllo può inoltre redigere e rendere pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti per le quali

non è richiesta una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati. L’autorità di controllo comunica tali elenchi al

comitato.

6. Prima di adottare gli elenchi di cui ai paragrafi 4 e 5, l’autorità di controllo competente applica il meccanismo di

coerenza di cui all’articolo 63 se tali elenchi comprendono attività di trattamento finalizzate all’offerta di beni o servizi a

interessati o al monitoraggio del loro comportamento in più Stati membri, o attività di trattamento che possono incidere

significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione.

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/53

7. La valutazione contiene almeno:

a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile,

l’interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;

b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;

c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1; e

d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la

protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli

interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

8. Nel valutare l’impatto del trattamento effettuato dai relativi titolari o responsabili è tenuto in debito conto il

rispetto da parte di questi ultimi dei codici di condotta approvati di cui all’articolo 40, in particolare ai fini di una

valutazione d’impatto sulla protezione dei dati.

9. Se del caso, il titolare del trattamento raccoglie le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul

trattamento previsto, fatta salva la tutela degli interessi commerciali o pubblici o la sicurezza dei trattamenti.

10. Qualora il trattamento effettuato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) o e), trovi nel diritto dell’Unione o

nel diritto dello Stato membro cui il titolare del trattamento è soggetto una base giuridica, tale diritto disciplini il

trattamento specifico o l’insieme di trattamenti in questione, e sia già stata effettuata una valutazione d’impatto sulla

protezione dei dati nell’ambito di una valutazione d’impatto generale nel contesto dell’adozione di tale base giuridica, i

paragrafi da 1 a 7 non si applicano, salvo che gli Stati membri ritengano necessario effettuare tale valutazione prima di

procedere alle attività di trattamento.

11. Se necessario, il titolare del trattamento procede a un riesame per valutare se il trattamento dei dati personali sia

effettuato conformemente alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati almeno quando insorgono variazioni del

rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento.

Articolo 36

Consultazione preventiva

1. Il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l’autorità di controllo qualora la valutazione

d’impatto sulla protezione dei dati a norma dell’articolo 35 indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in

assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio.

2. Se ritiene che il trattamento previsto di cui al paragrafo 1 violi il presente regolamento, in particolare qualora il

titolare del trattamento non abbia identificato o attenuato sufficientemente il rischio, l’autorità di controllo fornisce,

entro un termine di otto settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione, un parere scritto al titolare del

trattamento e, ove applicabile, al responsabile del trattamento e può avvalersi dei poteri di cui all’articolo 58. Tale

periodo può essere prorogato di sei settimane, tenendo conto della complessità del trattamento previsto. L’autorità di

controllo informa il titolare del trattamento e, ove applicabile, il responsabile del trattamento di tale proroga, unitamente

ai motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione. La decorrenza dei termini può

essere sospesa fino all’ottenimento da parte dell’autorità di controllo delle informazioni richieste ai fini della consultazione.

3. Al momento di consultare l’autorità di controllo ai sensi del paragrafo 1, il titolare del trattamento comunica

all’autorità di controllo:

a) ove applicabile, le rispettive responsabilità del titolare del trattamento, dei contitolari del trattamento e dei

responsabili del trattamento, in particolare relativamente al trattamento nell’ambito di un gruppo imprenditoriale;

b) le finalità e i mezzi del trattamento previsto;

c) le misure e le garanzie previste per proteggere i diritti e le libertà degli interessati a norma del presente regolamento;

d) ove applicabile, i dati di contatto del titolare della protezione dei dati;

L 119/54 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

e) la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati di cui all’articolo 35;

f) ogni altra informazione richiesta dall’autorità di controllo.

4. Gli Stati membri consultano l’autorità di controllo durante l’elaborazione di una proposta di atto legislativo che

deve essere adottato dai parlamenti nazionali o di misura regolamentare basata su detto atto legislativo relativamente al

trattamento.

5. Nonostante il paragrafo 1, il diritto degli Stati membri può prescrivere che i titolari del trattamento consultino

l’autorità di controllo, e ne ottengano l’autorizzazione preliminare, in relazione al trattamento da parte di un titolare del

trattamento per l’esecuzione, da parte di questi, di un compito di interesse pubblico, tra cui il trattamento con riguardo

alla protezione sociale e alla sanità pubblica.

Sezione 4

Responsabile della protezione dei dati

Articolo 37

Designazione del responsabile della protezione dei dati

1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della

protezione dei dati ogniqualvolta:

a) il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali

quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;

b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per

loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su

larga scala; oppure

c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su

larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di

cui all’articolo 10.

2. Un gruppo imprenditoriale può nominare un unico responsabile della protezione dei dati, a condizione che un

responsabile della protezione dei dati sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento.

3. Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un’autorità pubblica o un organismo

pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi

pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione.

4. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il titolare e del trattamento, il responsabile del trattamento o le

associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento

possono o, se previsto dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, devono designare un responsabile della protezione

dei dati. Il responsabile della protezione dei dati può agire per dette associazioni e altri organismi rappresentanti i titolari

del trattamento o i responsabili del trattamento.

5. Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della

conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i

compiti di cui all’articolo 39.

6. Il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del

trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi.

7. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della

protezione dei dati e li comunica all’autorità di controllo.

Articolo 38

Posizione del responsabile della protezione dei dati

1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati

sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/55

2. Il titolare e del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il responsabile della protezione dei dati

nell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai

dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.

3. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati

non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l’esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati

non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l’adempimento dei propri

compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o

del responsabile del trattamento.

4 Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al

trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento.

5. Il responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all’adempimento dei propri

compiti, in conformità del diritto dell’Unione o degli Stati membri.

6. Il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il

responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi.

Articolo 39

Compiti del responsabile della protezione dei dati

1. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che

eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni

dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l’osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla

protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di

protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del

personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo

svolgimento ai sensi dell’articolo 35;

d) cooperare con l’autorità di controllo; e

e) fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione

preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

2. Nell’eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al

trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Sezione 5

Codici di condotta e certificazione

Articolo 40

Codici di condotta

1. Gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione incoraggiano l’elaborazione di codici di

condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, in funzione delle specificità dei vari

settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese.

2. Le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o responsabili del

trattamento possono elaborare i codici di condotta, modificarli o prorogarli, allo scopo di precisare l’applicazione del

presente regolamento, ad esempio relativamente a:

a) il trattamento corretto e trasparente dei dati;

L 119/56 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

b) i legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento in contesti specifici;

c) la raccolta dei dati personali;

d) la pseudonimizzazione dei dati personali;

e) l’informazione fornita al pubblico e agli interessati;

f) l’esercizio dei diritti degli interessati;

g) l’informazione fornita e la protezione del minore e le modalità con cui è ottenuto il consenso dei titolari della responsabilità

genitoriale sul minore;

h) le misure e le procedure di cui agli articoli 24 e 25 e le misure volte a garantire la sicurezza del trattamento di cui

all’articolo 32;

i) la notifica di una violazione dei dati personali alle autorità di controllo e la comunicazione di tali violazioni dei dati

personali all’interessato;

j) il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali; o

k) le procedure stragiudiziali e di altro tipo per comporre le controversie tra titolari del trattamento e interessati in

materia di trattamento, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi degli articoli 77 e 79.

3. Oltre all’adesione ai codici di condotta approvati ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo e aventi validità

generale a norma del paragrafo 9 del presente articolo da parte di titolari o responsabili soggetti al presente

regolamento, possono aderire a tali codici di condotta anche i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento

che non sono soggetti al presente regolamento ai sensi dell’articolo 3, al fine di fornire adeguate garanzie nel quadro dei

trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali alle condizioni di cui all’articolo 46,

paragrafo 2, lettera e). Detti titolari del trattamento o responsabili del trattamento assumono l’impegno vincolante e

azionabile, mediante strumenti contrattuali o di altro tipo giuridicamente vincolanti, di applicare le stesse adeguate

garanzie anche per quanto riguarda i diritti degli interessati.

4. Il codice di condotta di cui al paragrafo 2 del presente articolo contiene i meccanismi che consentono all’organismo

di cui all’articolo 41, paragrafo 1, di effettuare il controllo obbligatorio del rispetto delle norme del codice da

parte dei titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento che si impegnano ad applicarlo, fatti salvi i compiti e

i poteri delle autorità di controllo competenti ai sensi degli articoli 55 o 56.

5. Le associazioni e gli altri organismi di cui al paragrafo 2 del presente articolo che intendono elaborare un codice di

condotta o modificare o prorogare un codice esistente sottopongono il progetto di codice, la modifica o la proroga

all’autorità di controllo competente ai sensi dell’articolo 55. L’autorità di controllo esprime un parere sulla conformità al

presente regolamento del progetto di codice, della modifica o della proroga e approva tale progetto, modifica o proroga,

se ritiene che offra in misura sufficiente garanzie adeguate.

6. Qualora il progetto di codice, la modifica o la proroga siano approvati ai sensi dell’articolo 55, e se il codice di

condotta in questione non si riferisce alle attività di trattamento in vari Stati membri, l’autorità di controllo registra e

pubblica il codice.

7. Qualora il progetto di codice di condotta si riferisca alle attività di trattamento in vari Stati membri, prima di

approvare il progetto, la modifica o la proroga, l’autorità di controllo che è competente ai sensi dell’articolo 55 lo

sottopone, tramite la procedura di cui all’articolo 63, al comitato, il quale formula un parere sulla conformità al presente

regolamento del progetto di codice, della modifica o della proroga o, nel caso di cui al paragrafo 3 del presente articolo,

sulla previsione di adeguate garanzie.

8. Qualora il parere di cui al paragrafo 7 confermi che il progetto di codice di condotta, la modifica o la proroga è

conforme al presente regolamento o, nel caso di cui al paragrafo 3, fornisce adeguate garanzie, il comitato trasmette il

suo parere alla Commissione.

9. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, che il codice di condotta, la modifica o la proroga

approvati, che le sono stati sottoposti ai sensi del paragrafo 8 del presente articolo, hanno validità generale all’interno

dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 93, paragrafo 2.

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/57

10. La Commissione provvede a dare un’adeguata pubblicità dei codici approvati per i quali è stata decisa la validità

generale ai sensi del paragrafo 9.

11. Il comitato raccoglie in un registro tutti i codici di condotta, le modifiche e le proroghe approvati e li rende

pubblici mediante mezzi appropriati.

Articolo 41

Monitoraggio dei codici di condotta approvati

1. Fatti salvi i compiti e i poteri dell’autorità di controllo competente di cui agli articoli 57 e 58, il controllo della

conformità con un codice di condotta ai sensi dell’articolo 40 può essere effettuato da un organismo in possesso del

livello adeguato di competenze riguardo al contenuto del codice e del necessario accreditamento a tal fine dell’autorità di

controllo competente.

2. L’organismo di cui al paragrafo 1 può essere accreditato a monitorare l’osservanza di un codice di condotta se esso

ha:

a) dimostrato in modo convincente all’autorità di controllo competente di essere indipendente e competente riguardo al

contenuto del codice;

b) istituito procedure che gli consentono di valutare l’ammissibilità dei titolari del trattamento e dei responsabili del

trattamento in questione ad applicare il codice, di controllare che detti titolari e responsabili ne rispettino le

disposizioni e di riesaminarne periodicamente il funzionamento;

c) istituito procedure e strutture atte a gestire i reclami relativi a violazioni del codice o il modo in cui il codice è stato

o è attuato da un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento e a rendere dette procedure e strutture

trasparenti per gli interessati e il pubblico; e

d) dimostrato in modo convincente all’autorità di controllo competente che i compiti e le funzioni da esso svolti non

danno adito a conflitto di interessi.

3. L’autorità di controllo competente presenta al comitato il progetto di criteri per l’accreditamento dell’organismo di

cui al paragrafo 1 del presente articolo, ai sensi del meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63.

4. Fatti salvi i compiti e i poteri dell’autorità di controllo competente e le disposizioni del capo VIII, un organismo di

cui al paragrafo 1 del presente articolo adotta, stanti garanzie appropriate, le opportune misure in caso di violazione del

codice da parte di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento, tra cui la sospensione o l’esclusione dal

codice del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento. Esso informa l’autorità di controllo competente di

tali misure e dei motivi della loro adozione.

5. L’autorità di controllo competente revoca l’accreditamento dell’organismo di cui al paragrafo 1, se le condizioni per

l’accreditamento non sono, o non sono più, rispettate o se le misure adottate dall’organismo violano il presente

regolamento.

6. Il presente articolo non si applica al trattamento effettuato da autorità pubbliche e da organismi pubblici.

Articolo 42

Certificazione

1. Gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione incoraggiano, in particolare a livello di

Unione, l’istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei

dati allo scopo di dimostrare la conformità al presente regolamento dei trattamenti effettuati dai titolari del trattamento

e dai responsabili del trattamento. Sono tenute in considerazione le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie

imprese.

L 119/58 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

2. Oltre all’adesione dei titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento soggetti al presente regolamento, i

meccanismi, i sigilli o i marchi approvati ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo, possono essere istituiti al fine di

dimostrare la previsione di garanzie appropriate da parte dei titolari del trattamento o responsabili del trattamento non

soggetti al presente regolamento ai sensi dell’articolo 3, nel quadro dei trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o

organizzazioni internazionali alle condizioni di cui all’articolo 46, paragrafo 2, lettera f). Detti titolari del trattamento o

responsabili del trattamento assumono l’impegno vincolante e azionabile, mediante strumenti contrattuali o di altro tipo

giuridicamente vincolanti, di applicare le stesse adeguate garanzie anche per quanto riguarda i diritti degli interessati.

3. La certificazione è volontaria e accessibile tramite una procedura trasparente.

4. La certificazione ai sensi del presente articolo non riduce la responsabilità del titolare del trattamento o del

responsabile del trattamento riguardo alla conformità al presente regolamento e lascia impregiudicati i compiti e i poteri

delle autorità di controllo competenti a norma degli articoli 55 o 56.

5. La certificazione ai sensi del presente articolo è rilasciata dagli organismi di certificazione di cui all’articolo 43 o

dall’autorità di controllo competente in base ai criteri approvati da tale autorità di controllo competente ai sensi dell’articolo

58, paragrafo 3, o dal comitato, ai sensi dell’articolo 63. Ove i criteri siano approvati dal comitato, ciò può

risultare in una certificazione comune, il sigillo europeo per la protezione dei dati.

6. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento che sottopone il trattamento effettuato al meccanismo

di certificazione fornisce all’organismo di certificazione di cui all’articolo 43 o, ove applicabile, all’autorità di controllo

competente tutte le informazioni e l’accesso alle attività di trattamento necessarie a espletare la procedura di certificazione.

7. La certificazione è rilasciata al titolare del trattamento o responsabile del trattamento per un periodo massimo di

tre anni e può essere rinnovata alle stesse condizioni purché continuino a essere soddisfatti i requisiti pertinenti. La

certificazione è revocata, se del caso, dagli organismi di certificazione di cui all’articolo 43 o dall’autorità di controllo

competente, a seconda dei casi, qualora non siano o non siano più soddisfatti i requisiti per la certificazione.

8. Il comitato raccoglie in un registro tutti i meccanismi di certificazione e i sigilli e i marchi di protezione dei dati e

li rende pubblici con qualsiasi mezzo appropriato.

Articolo 43

Organismi di certificazione

1. Fatti salvi i compiti e i poteri dell’autorità di controllo competente di cui agli articoli 57 e 58, gli organismi di

certificazione in possesso del livello adeguato di competenze riguardo alla protezione dei dati, rilasciano e rinnovano la

certificazione, dopo averne informato l’autorità di controllo al fine di consentire alla stessa di esercitare i suoi poteri a

norma dell’articolo 58, paragrafo 2, lettera h), ove necessario. Gli Stati membri garantiscono che tali organismi di certificazione

siano accreditati da uno o entrambi dei seguenti organismi:

a) dall’autorità di controllo competente ai sensi degli articoli 55 o 56;

b) dall’organismo nazionale di accreditamento designato in virtù del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento

europeo e del Consiglio (

1

) conformemente alla norma EN-ISO/IEC 17065/2012 e ai requisiti aggiuntivi stabiliti

dall’autorità di controllo competente ai sensi degli articoli 55 o 56.

2. Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 sono accreditati in conformità di tale paragrafo solo se:

a) hanno dimostrato in modo convincente all’autorità di controllo competente di essere indipendenti e competenti

riguardo al contenuto della certificazione;

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/59

(

1

) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento

e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218

del 13.8.2008, pag. 30).

b) si sono impegnati a rispettare i criteri di cui all’articolo 42, paragrafo 5, e approvati dall’autorità di controllo

competente ai sensi degli articoli 55 o 56 o dal comitato, ai sensi dell’articolo 63;

c) hanno istituito procedure per il rilascio, il riesame periodico e il ritiro delle certificazioni, dei sigilli e dei marchi di

protezione dei dati;

d) hanno istituito procedure e strutture atte a gestire i reclami relativi a violazioni della certificazione o il modo in

Articolo 45

Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza

1. Il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale è ammesso se la

Commissione ha deciso che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all’interno del paese terzo, o l’organizzazione

internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non

necessita di autorizzazioni specifiche.

2. Nel valutare l’adeguatezza del livello di protezione, la Commissione prende in considerazione in particolare i

seguenti elementi:

a) lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la pertinente legislazione generale e

settoriale (anche in materia di sicurezza pubblica, difesa, sicurezza nazionale, diritto penale e accesso delle autorità

pubbliche ai dati personali), così come l’attuazione di tale legislazione, le norme in materia di protezione dei dati, le

norme professionali e le misure di sicurezza, comprese le norme per il trasferimento successivo dei dati personali

verso un altro paese terzo o un’altra organizzazione internazionale osservate nel paese o dall’organizzazione internazionale

in questione, la giurisprudenza nonché i diritti effettivi e azionabili degli interessati e un ricorso effettivo in

sede amministrativa e giudiziaria per gli interessati i cui dati personali sono oggetto di trasferimento;

b) l’esistenza e l’effettivo funzionamento di una o più autorità di controllo indipendenti nel paese terzo o cui è soggetta

un’organizzazione internazionale, con competenza per garantire e controllare il rispetto delle norme in materia di

protezione dei dati, comprensiva di adeguati poteri di esecuzione, per assistere e fornire consulenza agli interessati in

merito all’esercizio dei loro diritti e cooperare con le autorità di controllo degli Stati membri; e

c) gli impegni internazionali assunti dal paese terzo o dall’organizzazione internazionale in questione o altri obblighi

derivanti da convenzioni o strumenti giuridicamente vincolanti come pure dalla loro partecipazione a sistemi multilaterali

o regionali, in particolare in relazione alla protezione dei dati personali.

3. La Commissione, previa valutazione dell’adeguatezza del livello di protezione, può decidere, mediante atti di

esecuzione, che un paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all’interno di un paese terzo, o un’organizzazione

internazionale garantiscono un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

L’atto di esecuzione prevede un meccanismo di riesame periodico, almeno ogni quattro anni, che tenga conto di tutti gli

sviluppi pertinenti nel paese terzo o nell’organizzazione internazionale. L’atto di esecuzione specifica il proprio ambito

di applicazione geografico e settoriale e, ove applicabile, identifica la o le autorità di controllo di cui al paragrafo 2,

lettera b), del presente articolo. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 93,

paragrafo 2.

4. La Commissione controlla su base continuativa gli sviluppi nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali che

potrebbero incidere sul funzionamento delle decisioni adottate a norma del paragrafo 3 del presente articolo e delle

decisioni adottate sulla base dell’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE.

5. Se risulta dalle informazioni disponibili, in particolare in seguito al riesame di cui al paragrafo 3 del presente

articolo, che un paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all’interno di un paese terzo, o un’organizzazione

internazionale non garantiscono più un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, la

Commissione revoca, modifica o sospende nella misura necessaria la decisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo

mediante atti di esecuzione senza effetto retroattivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame

di cui all’articolo 93, paragrafo 2, o, in casi di estrema urgenza, secondo la procedura di cui all’articolo 93, paragrafo 3.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente

applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 93, paragrafo 3.

6. La Commissione avvia consultazioni con il paese terzo o l’organizzazione internazionale per porre rimedio alla

situazione che ha motivato la decisione di cui al paragrafo 5.

7. Una decisione ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo lascia impregiudicato il trasferimento di dati personali

verso il paese terzo, il territorio o uno o più settori specifici all’interno del paese terzo, o verso l’organizzazione internazionale

in questione, a norma degli articoli da 46 a 49.

8. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul suo sito web l’elenco dei paesi terzi, dei

territori e settori specifici all’interno di un paese terzo, e delle organizzazioni internazionali per i quali ha deciso che è o

non è più garantito un livello di protezione adeguato.

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/61

9. Le decisioni adottate dalla Commissione in base all’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE restano in

vigore fino a quando non sono modificate, sostituite o abrogate da una decisione della Commissione adottata conformemente

al paragrafo 3 o 5 del presente articolo.

Articolo 46

Trasferimento soggetto a garanzie adeguate

1. In mancanza di una decisione ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, il titolare del trattamento o il responsabile del

trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale solo se ha fornito

garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi.

2. Possono costituire garanzie adeguate di cui al paragrafo 1 senza necessitare di autorizzazioni specifiche da parte di

un’autorità di controllo:

a) uno strumento giuridicamente vincolante e avente efficacia esecutiva tra autorità pubbliche o organismi pubblici;

b) le norme vincolanti d’impresa in conformità dell’articolo 47;

c) le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 93,

paragrafo 2;

d) le clausole tipo di protezione dei dati adottate da un’autorità di controllo e approvate dalla Commissione secondo la

procedura d’esame di cui all’articolo 93, paragrafo 2;

e) un codice di condotta approvato a norma dell’articolo 40,unitamente all’impegno vincolante ed esecutivo da parte del

titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nel paese terzo ad applicare le garanzie adeguate, anche

per quanto riguarda i diritti degli interessati; o

f) un meccanismo di certificazione approvato a norma dell’articolo 42, unitamente all’impegno vincolante ed esigibile

da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nel paese terzo ad applicare le garanzie

adeguate, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati.

3. Fatta salva l’autorizzazione dell’autorità di controllo competente, possono altresì costituire in particolare garanzie

adeguate di cui al paragrafo 1:

a) le clausole contrattuali tra il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e il titolare del trattamento, il

responsabile del trattamento o il destinatario dei dati personali nel paese terzo o nell’organizzazione internazionale; o

b) le disposizioni da inserire in accordi amministrativi tra autorità pubbliche o organismi pubblici che comprendono

diritti effettivi e azionabili per gli interessati.

4. L’autorità di controllo applica il meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63 nei casi di cui al paragrafo 3 del

presente articolo.

5. Le autorizzazioni rilasciate da uno Stato membro o dall’autorità di controllo in base all’articolo 26, paragrafo 2,

della direttiva 95/46/CE restano valide fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate, se necessario, dalla

medesima autorità di controllo. Le decisioni adottate dalla Commissione in base all’articolo 26, paragrafo 4, della

direttiva 95/46/CE restano in vigore fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate, se necessario, da una

decisione della Commissione adottata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 47

Norme vincolanti d’impresa

1. L’autorità di controllo competente approva le norme vincolanti d’impresa in conformità del meccanismo di

coerenza di cui all’articolo 63, a condizione che queste:

a) siano giuridicamente vincolanti e si applichino a tutti i membri interessati del gruppo imprenditoriale o del gruppo

di imprese che svolgono un’attività economica comune, compresi i loro dipendenti;

L 119/62 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

b) conferiscano espressamente agli interessati diritti azionabili in relazione al trattamento dei loro dati personali; e

c) soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2.

2. Le norme vincolanti d’impresa di cui al paragrafo 1 specificano almeno:

a) la struttura e le coordinate di contatto del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un’attività

economica comune e di ciascuno dei suoi membri;

b) i trasferimenti o il complesso di trasferimenti di dati, in particolare le categorie di dati personali, il tipo di

trattamento e relative finalità, il tipo di interessati cui si riferiscono i dati e l’identificazione del paese terzo o dei

paesi terzi in questione;

c) la loro natura giuridicamente vincolante, a livello sia interno che esterno;

d) l’applicazione dei principi generali di protezione dei dati, in particolare in relazione alla limitazione della finalità, alla

minimizzazione dei dati, alla limitazione del periodo di conservazione, alla qualità dei dati, alla protezione fin dalla

progettazione e alla protezione per impostazione predefinita, alla base giuridica del trattamento e al trattamento di

categorie particolari di dati personali, le misure a garanzia della sicurezza dei dati e i requisiti per i trasferimenti

successivi ad organismi che non sono vincolati dalle norme vincolanti d’impresa;

e) i diritti dell’interessato in relazione al trattamento e i mezzi per esercitarli, compresi il diritto di non essere

sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione ai sensi dell’articolo

22, il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente e di ricorrere alle autorità giurisdizionali

competenti degli Stati membri conformemente all’articolo 79, e il diritto di ottenere riparazione e, se del caso, il

risarcimento per violazione delle norme vincolanti d’impresa;

f) il fatto che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro si

assume la responsabilità per qualunque violazione delle norme vincolanti d’impresa commesse da un membro

interessato non stabilito nell’Unione; il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può essere esonerato

in tutto o in parte da tale responsabilità solo se dimostra che l’evento dannoso non è imputabile al membro in

questione;

g) le modalità in base alle quali sono fornite all’interessato le informazioni sulle norme vincolanti d’impresa, in

particolare sulle disposizioni di cui alle lettere d), e) e f), in aggiunta alle informazioni di cui agli articoli 13 e 14;

h) i compiti di qualunque responsabile della protezione dei dati designato ai sensi dell’articolo 35 o di ogni altra

persona o entità incaricata del controllo del rispetto delle norme vincolanti d’impresa all’interno del gruppo imprenditoriale

o del gruppo di imprese che svolgono un’attività economica comune e il controllo della formazione e della

gestione dei reclami;

i) le procedure di reclamo;

j) i meccanismi all’interno del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un’attività economica

comune per garantire la verifica della conformità alle norme vincolanti d’impresa. Tali meccanismi comprendono

verifiche sulla protezione dei dati e metodi per assicurare provvedimenti correttivi intesi a proteggere i diritti dell’interessato.

I risultati di tale verifica dovrebbero essere comunicati alla persona o entità di cui alla lettera h) e

all’organo amministrativo dell’impresa controllante del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che

svolgono un’attività economica comune e dovrebbero essere disponibili su richiesta all’autorità di controllo

competente;

k) i meccanismi per riferire e registrare le modifiche delle norme e comunicarle all’autorità di controllo;

l) il meccanismo di cooperazione con l’autorità di controllo per garantire la conformità da parte di ogni membro del

gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un’attività economica comune, in particolare la messa

a disposizione dell’autorità di controllo dei risultati delle verifiche delle misure di cui alla lettera j);

m) i meccanismi per segnalare all’autorità di controllo competente ogni requisito di legge cui è soggetto un membro del

gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un’attività economica comune in un paese terzo che

potrebbe avere effetti negativi sostanziali sulle garanzie fornite dalle norme vincolanti d’impresa; e

n) l’appropriata formazione in materia di protezione dei dati al personale che ha accesso permanente o regolare ai dati

personali.

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/63

3. La Commissione può specificare il formato e le procedure per lo scambio di informazioni tra titolari del

trattamento, responsabili del trattamento e autorità di controllo in merito alle norme vincolanti d’impresa ai sensi del

presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 93, paragrafo 2.

Articolo 48

Trasferimento o comunicazione non autorizzati dal diritto dell’Unione

Le sentenze di un’autorità giurisdizionale e le decisioni di un’autorità amministrativa di un paese terzo che dispongono il

trasferimento o la comunicazione di dati personali da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del

trattamento possono essere riconosciute o assumere qualsivoglia carattere esecutivo soltanto se basate su un accordo

internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l’Unione o un suo Stato membro, ad esempio un trattato di

mutua assistenza giudiziaria, fatti salvi gli altri presupposti di trasferimento a norma del presente capo.

Articolo 49

Deroghe in specifiche situazioni

1. In mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, o di garanzie adeguate ai sensi

dell’articolo 46, comprese le norme vincolanti d’impresa, è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di

dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale soltanto se si verifica una delle seguenti

condizioni:

a) l’interessato abbia esplicitamente acconsentito al trasferimento proposto, dopo essere stato informato dei possibili

rischi di siffatti trasferimenti per l’interessato, dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie

adeguate;

b) il trasferimento sia necessario all’esecuzione di un contratto concluso tra l’interessato e il titolare del trattamento

ovvero all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell’interessato;

c) il trasferimento sia necessario per la conclusione o l’esecuzione di un contratto stipulato tra il titolare del trattamento

e un’altra persona fisica o giuridica a favore dell’interessato;

d) il trasferimento sia necessario per importanti motivi di interesse pubblico;

e) il trasferimento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;

f) il trasferimento sia necessario per tutelare gli interessi vitali dell’interessato o di altre persone, qualora l’interessato si

trovi nell’incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;

g) il trasferimento sia effettuato a partire da un registro che, a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, mira a

fornire informazioni al pubblico e può esser consultato tanto dal pubblico in generale quanto da chiunque sia in

grado di dimostrare un legittimo interesse, solo a condizione che sussistano i requisiti per la consultazione previsti

dal diritto dell’Unione o degli Stati membri.

Se non è possibile basare il trasferimento su una disposizione dell’articolo 45 o 46, comprese le disposizioni sulle norme

vincolanti d’impresa, e nessuna delle deroghe in specifiche situazioni a norma del primo comma del presente paragrafo è

applicabile, il trasferimento verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale sia ammesso soltanto se non è

ripetitivo, riguarda un numero limitato di interessati, è necessario per il perseguimento degli interessi legittimi cogenti

del titolare del trattamento, su cui non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà dell’interessato, e qualora il titolare e

del trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative al trasferimento e sulla base di tale valutazione abbia fornito

garanzie adeguate relativamente alla protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento informa del trasferimento

l’autorità di controllo. In aggiunta alla fornitura di informazioni di cui agli articoli 13 e 14, il titolare del trattamento

informa l’interessato del trasferimento e degli interessi legittimi cogenti perseguiti.

2. Il trasferimento di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera g), non può riguardare la totalità dei dati personali o

intere categorie di dati personali contenute nel registro. Se il registro è destinato a essere consultato da persone aventi un

legittimo interesse, il trasferimento è ammesso soltanto su richiesta di tali persone o qualora tali persone ne siano i

destinatari.

L 119/64 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

3. Il primo comma, lettere a), b) e c), e il secondo comma del paragrafo 1 non si applicano alle attività svolte dalle

autorità pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri.

4. L’interesse pubblico di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), è riconosciuto dal diritto dell’Unione o dal

diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

5. In mancanza di una decisione di adeguatezza, il diritto dell’Unione o degli Stati membri può, per importanti

motivi di interesse pubblico, fissare espressamente limiti al trasferimento di categorie specifiche di dati verso un paese

terzo o un’organizzazione internazionale. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione.

6. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento attesta nel registro di cui all’articolo 30 la valutazione e

le garanzie adeguate di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo.

Articolo 50

Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali

In relazione ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, la Commissione e le autorità di controllo adottano misure

appropriate per:

a) sviluppare meccanismi di cooperazione internazionale per facilitare l’applicazione efficace della legislazione sulla

protezione dei dati personali;

b) prestare assistenza reciproca a livello internazionale nell’applicazione della legislazione sulla protezione dei dati

personali, in particolare mediante notificazione, deferimento dei reclami, assistenza alle indagini e scambio di

informazioni, fatte salve garanzie adeguate per la protezione dei dati personali e gli altri diritti e libertà fondamentali;

c) coinvolgere le parti interessate pertinenti in discussioni e attività dirette a promuovere la cooperazione internazionale

nell’applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali;

d) promuovere lo scambio e la documentazione delle legislazioni e prassi in materia di protezione dei dati personali,

compresi i conflitti di giurisdizione con paesi terzi.

CAPO VI

Autorità di controllo indipendenti

Sezione 1

Indipendenza

Articolo 51

Autorità di controllo

1. Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche indipendenti siano incaricate di sorvegliare l’applicazione

del presente regolamento al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al

trattamento e di agevolare la libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione (l’«autorità di controllo»).

2. Ogni autorità di controllo contribuisce alla coerente applicazione del presente regolamento in tutta l’Unione. A tale

scopo, le autorità di controllo cooperano tra loro e con la Commissione, conformemente al capo VII.

3. Qualora in uno Stato membro siano istituite più autorità di controllo, detto Stato membro designa l’autorità di

controllo che rappresenta tali autorità nel comitato e stabilisce il meccanismo in base al quale le altre autorità si

conformano alle norme relative al meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63.

4. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del presente capo al più

tardi entro 25 maggio 2018, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/65

Articolo 52

Indipendenza

1. Ogni autorità di controllo agisce in piena indipendenza nell’adempimento dei propri compiti e nell’esercizio dei

propri poteri conformemente al presente regolamento.

2. Nell’adempimento dei rispettivi compiti e nell’esercizio dei rispettivi poteri previsti dal presente regolamento, il

membro o i membri di ogni autorità di controllo non subiscono pressioni esterne, né dirette, né indirette, e non

sollecitano né accettano istruzioni da alcuno.

3. Il membro o i membri dell’autorità di controllo si astengono da qualunque azione incompatibile con le loro

funzioni e per tutta la durata del mandato non possono esercitare alcuna altra attività incompatibile, remunerata o

meno.

4. Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità di controllo sia dotata delle risorse umane, tecniche e

finanziarie, dei locali e delle infrastrutture necessari per l’effettivo adempimento dei suoi compiti e l’esercizio dei propri

poteri, compresi quelli nell’ambito dell’assistenza reciproca, della cooperazione e della partecipazione al comitato.

5. Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità di controllo selezioni e disponga di proprio personale,

soggetto alla direzione esclusiva del membro o dei membri dell’autorità di controllo interessata.

6. Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità di controllo sia soggetta a un controllo finanziario che non ne

pregiudichi l’indipendenza e disponga di bilanci annuali, separati e pubblici, che possono far parte del bilancio generale

statale o nazionale.

Articolo 53

Condizioni generali per i membri dell’autorità di controllo

1. Gli Stati membri dispongono che ciascun membro delle rispettive autorità di controllo sia nominato attraverso una

procedura trasparente:

— dal rispettivo parlamento;

— dal rispettivo governo;

— dal rispettivo capo di Stato; oppure

— da un organismo indipendente incaricato della nomina a norma del diritto dello Stato membro.

2. Ogni membro possiede le qualifiche, l’esperienza e le competenze, in particolare nel settore della protezione dei

dati personali, richieste per l’esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.

3. Il mandato dei membri cessa alla scadenza del termine o in caso di dimissioni volontarie o di provvedimento

d’ufficio, a norma del diritto dello Stato membro interessato.

4. Un membro è rimosso solo in casi di colpa grave o se non soddisfa più le condizioni richieste per l’esercizio delle

sue funzioni.

Articolo 54

Norme sull’istituzione dell’autorità di controllo

1. Ogni Stato membro prevede con legge tutte le condizioni seguenti:

a) l’istituzione di ogni autorità di controllo;

L 119/66 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

b) le qualifiche e le condizioni di idoneità richieste per essere nominato membro di ogni autorità di controllo;

c) le norme e le procedure per la nomina del membro o dei membri di ogni autorità di controllo;

d) la durata del mandato del membro o dei membri di ogni autorità di controllo non inferiore a quattro anni, salvo per

le prime nomine dopo 24 maggio 2016, alcune delle quali possono avere una durata inferiore qualora ciò sia

necessario per tutelare l’indipendenza dell’autorità di controllo mediante una procedura di nomina scaglionata;

e) l’eventuale rinnovabilità e, in caso positivo, il numero di rinnovi del mandato del membro o dei membri di ogni

autorità di controllo;

f) le condizioni che disciplinano gli obblighi del membro o dei membri e del personale di ogni autorità di controllo, i

divieti relativi ad attività, professioni e benefici incompatibili con tali obblighi durante e dopo il mandato e le regole

che disciplinano la cessazione del rapporto di lavoro.

2. Il membro o i membri e il personale di ogni autorità di controllo sono tenuti, in virtù del diritto dell’Unione o

degli Stati membri, al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell’esecuzione

dei loro compiti o nell’esercizio dei loro poteri, sia durante che dopo il mandato. Per tutta la durata del loro mandato,

tale obbligo del segreto professionale si applica in particolare alle segnalazioni da parte di persone fisiche di violazioni

del presente regolamento.

Sezione 2

Competenza, compiti e poteri

Articolo 55

Competenza

1. Ogni autorità di controllo è competente a eseguire i compiti assegnati e a esercitare i poteri a essa conferiti a

norma del presente regolamento nel territorio del rispettivo Stato membro.

2. Se il trattamento è effettuato da autorità pubbliche o organismi privati che agiscono sulla base dell’articolo 6,

paragrafo 1, lettera c) o e), è competente l’autorità di controllo dello Stato membro interessato. In tal caso, non si

applica l’articolo 56.

3. Le autorità di controllo non sono competenti per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali

nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Articolo 56

Competenza dell’autorità di controllo capofila

1. Fatto salvo l’articolo 55, l’autorità di controllo dello stabilimento principale o dello stabilimento unico del titolare e

del trattamento o responsabile del trattamento è competente ad agire in qualità di autorità di controllo capofila per i

trattamenti transfrontalieri effettuati dal suddetto titolare del trattamento o responsabile del trattamento, secondo la

procedura di cui all’articolo 60.

2. In deroga al paragrafo 1, ogni autorità di controllo è competente per la gestione dei reclami a essa proposti o di

eventuali violazioni del presente regolamento se l’oggetto riguarda unicamente uno stabilimento nel suo Stato membro o

incide in modo sostanziale sugli interessati unicamente nel suo Stato membro.

3. Nei casi indicati al paragrafo 2 del presente articolo, l’autorità di controllo informa senza indugio l’autorità di

controllo capofila in merito alla questione. Entro un termine di tre settimane da quando è stata informata, l’autorità di

controllo capofila decide se intende o meno trattare il caso secondo la procedura di cui all’articolo 60, tenendo conto

dell’esistenza o meno di uno stabilimento del titolare del trattamento o responsabile del trattamento nello Stato membro

dell’autorità di controllo che l’ha informata.

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/67

4. Qualora l’autorità di controllo capofila decida di trattare il caso, si applica la procedura di cui all’articolo 60.

L’autorità di controllo che ha informato l’autorità di controllo capofila può presentare a quest’ultima un progetto di

decisione. L’autorità di controllo capofila tiene nella massima considerazione tale progetto nella predisposizione del

progetto di decisione di cui all’articolo 60, paragrafo 3.

5. Nel caso in cui l’autorità di controllo capofila decida di non trattarlo, l’autorità di controllo che ha informato

l’autorità di controllo capofila tratta il caso conformemente agli articoli 61 e 62.

6. L’autorità di controllo capofila è l’unico interlocutore del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento

in merito al trattamento transfrontaliero effettuato da tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento.

Articolo 57

Compiti

1. Fatti salvi gli altri compiti indicati nel presente regolamento, sul proprio territorio ogni autorità di controllo:

a) sorveglia e assicura l’applicazione del presente regolamento;

b) promuove la consapevolezza e favorisce la comprensione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e

ai diritti in relazione al trattamento. Sono oggetto di particolare attenzione le attività destinate specificamente ai

minori;

c) fornisce consulenza, a norma del diritto degli Stati membri, al parlamento nazionale, al governo e ad altri organismi

e istituzioni in merito alle misure legislative e amministrative relative alla protezione dei diritti e delle libertà delle

persone fisiche con riguardo al trattamento;

d) promuove la consapevolezza dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento riguardo agli obblighi

imposti loro dal presente regolamento;

e) su richiesta, fornisce informazioni all’interessato in merito all’esercizio dei propri diritti derivanti dal presente

regolamento e, se del caso, coopera a tal fine con le autorità di controllo di altri Stati membri;

f) tratta i reclami proposti da un interessato, o da un organismo, un’organizzazione o un’associazione ai sensi dell’articolo

80, e svolge le indagini opportune sull’oggetto del reclamo e informa il reclamante dello stato e dell’esito delle

indagini entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con

un’altra autorità di controllo;

g) collabora, anche tramite scambi di informazioni, con le altre autorità di controllo e presta assistenza reciproca al fine

di garantire l’applicazione e l’attuazione coerente del presente regolamento;

h) svolge indagini sull’applicazione del presente regolamento, anche sulla base di informazioni ricevute da un’altra

autorità di controllo o da un’altra autorità pubblica;

i) sorveglia gli sviluppi che presentano un interesse, se e in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, in

particolare l’evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le prassi commerciali;

j) adotta le clausole contrattuali tipo di cui all’articolo 28, paragrafo 8, e all’articolo 46, paragrafo 2, lettera d);

k) redige e tiene un elenco in relazione al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’articolo

35, paragrafo 4;

l) offre consulenza sui trattamenti di cui all’articolo 36, paragrafo 2;

m) incoraggia l’elaborazione di codici di condotta ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, e fornisce un parere su tali

codici di condotta e approva quelli che forniscono garanzie sufficienti, a norma dell’articolo 40, paragrafo 5;

n) incoraggia l’istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di

protezione dei dati a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, e approva i criteri di certificazione a norma dell’articolo 42,

paragrafo 5;

o) ove applicabile, effettua un riesame periodico delle certificazioni rilasciate in conformità dell’articolo 42, paragrafo 7;

L 119/68 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

p) definisce e pubblica i criteri per l’accreditamento di un organismo per il controllo dei codici di condotta ai sensi

dell’articolo 41 e di un organismo di certificazione ai sensi dell’articolo 43;

q) effettua l’accreditamento di un organismo per il controllo dei codici di condotta ai sensi dell’articolo 41 e di un

organismo di certificazione ai sensi dell’articolo 43;

r) autorizza le clausole contrattuali e le altre disposizioni di cui all’articolo 46, paragrafo 3;

s) approva le norme vincolanti d’impresa ai sensi dell’articolo 47;

t) contribuisce alle attività del comitato;

u) tiene registri interni delle violazioni del presente regolamento e delle misure adottate in conformità dell’articolo 58,

paragrafo 2; e

v) svolge qualsiasi altro compito legato alla protezione dei dati personali.

2. Ogni autorità di controllo agevola la proposizione di reclami di cui al paragrafo 1, lettera f), tramite misure quali

un modulo per la proposizione dei reclami compilabile anche elettronicamente, senza escludere altri mezzi di comunicazione.

3. Ogni autorità di controllo svolge i propri compiti senza spese né per l’interessato né, ove applicabile, per il

responsabile della protezione dei dati.

4. Qualora le richieste siano manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il carattere ripetitivo, l’autorità

di controllo può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi o rifiutarsi di soddisfare la

richiesta. Incombe all’autorità di controllo dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

Articolo 58

Poteri

1. Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri di indagine seguenti:

a) ingiungere al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento e, ove applicabile, al rappresentante del titolare

del trattamento o del responsabile del trattamento, di fornirle ogni informazione di cui necessiti per l’esecuzione dei

suoi compiti;

b) condurre indagini sotto forma di attività di revisione sulla protezione dei dati;

c) effettuare un riesame delle certificazioni rilasciate in conformità dell’articolo 42, paragrafo 7;

d) notificare al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento le presunte violazioni del presente regolamento;

e) ottenere, dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, l’accesso a tutti i dati personali e a tutte le

informazioni necessarie per l’esecuzione dei suoi compiti; e

f) ottenere accesso a tutti i locali del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento, compresi tutti gli

strumenti e mezzi di trattamento dei dati, in conformità con il diritto dell’Unione o il diritto processuale degli Stati

membri.

2. Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri correttivi seguenti:

a) rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti

possono verosimilmente violare le disposizioni del presente regolamento;

b) rivolgere ammonimenti al titolare e del trattamento o al responsabile del trattamento ove i trattamenti abbiano

violato le disposizioni del presente regolamento;

c) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste dell’interessato di

esercitare i diritti loro derivanti dal presente regolamento;

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/69

d) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni

del presente regolamento, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine;

e) ingiungere al titolare del trattamento di comunicare all’interessato una violazione dei dati personali;

f) imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento;

g) ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento a norma degli articoli 16, 17

e 18 e la notificazione di tali misure ai destinatari cui sono stati comunicati i dati personali ai sensi dell’articolo 17,

paragrafo 2, e dell’articolo 19;

h) revocare la certificazione o ingiungere all’organismo di certificazione di ritirare la certificazione rilasciata a norma

degli articoli 42 e 43, oppure ingiungere all’organismo di certificazione di non rilasciare la certificazione se i requisiti

per la certificazione non sono o non sono più soddisfatti;

i) infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle misure di cui al presente

paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso; e

j) ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un paese terzo o un’organizzazione internazionale.

3. Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri autorizzativi e consultivi seguenti:

a) fornire consulenza al titolare del trattamento, secondo la procedura di consultazione preventiva di cui all’articolo 36;

b) rilasciare, di propria iniziativa o su richiesta, pareri destinati al parlamento nazionale, al governo dello Stato membro,

oppure, conformemente al diritto degli Stati membri, ad altri organismi e istituzioni e al pubblico su questioni

riguardanti la protezione dei dati personali;

c) autorizzare il trattamento di cui all’articolo 36, paragrafo 5, se il diritto dello Stato membro richiede una siffatta

autorizzazione preliminare;

d) rilasciare un parere sui progetti di codici di condotta e approvarli, ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 5;

e) accreditare gli organismi di certificazione a norma dell’articolo 43;

f) rilasciare certificazioni e approvare i criteri di certificazione conformemente all’articolo 42, paragrafo 5;

g) adottare le clausole tipo di protezione dei dati di cui all’articolo 28, paragrafo 8, e all’articolo 46, paragrafo 2,

lettera d);

h) autorizzare le clausole contrattuali di cui all’articolo 46, paragrafo 3, lettera a);

i) autorizzare gli accordi amministrativi di cui all’articolo 46, paragrafo 3, lettera b);

j) approvare le norme vincolanti d’impresa ai sensi dell’articolo 47.

4. L’esercizio da parte di un’autorità di controllo dei poteri attribuitile dal presente articolo è soggetto a garanzie

adeguate, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo, previste dal diritto dell’Unione e degli Stati

membri conformemente alla Carta.

5. Ogni Stato membro dispone per legge che la sua autorità di controllo abbia il potere di intentare un’azione o di

agire in sede giudiziale o, ove del caso, stragiudiziale in caso di violazione del presente regolamento per far rispettare le

disposizioni dello stesso.

6. Ogni Stato membro può prevedere per legge che la sua autorità di controllo abbia ulteriori poteri rispetto a quelli

di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. L’esercizio di tali poteri non pregiudica l’operatività effettiva del capo VII.

Articolo 59

Relazioni di attività

Ogni autorità di controllo elabora una relazione annuale sulla propria attività, in cui può figurare un elenco delle

tipologie di violazioni notificate e di misure adottate a norma dell’articolo 58, paragrafo 2. Tali relazioni sono trasmesse

al parlamento nazionale, al governo e alle altre autorità designate dal diritto dello Stato membro. Esse sono messe a

disposizione del pubblico, della Commissione e del comitato.

L 119/70 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

CAPO VII

Cooperazione e coerenza

Sezione 1

Cooperazione

Articolo 60

Cooperazione tra l’autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate

1. L’autorità di controllo capofila coopera con le altre autorità di controllo interessate conformemente al presente

articolo nell’impegno per raggiungere un consenso. L’autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate si

scambiano tutte le informazioni utili.

2. L’autorità di controllo capofila può chiedere in qualunque momento alle altre autorità di controllo interessate di

fornire assistenza reciproca a norma dell’articolo 61 e può condurre operazioni congiunte a norma dell’articolo 62, in

particolare per lo svolgimento di indagini o il controllo dell’attuazione di una misura riguardante un titolare del

trattamento o responsabile del trattamento stabilito in un altro Stato membro.

3. L’autorità di controllo capofila comunica senza indugio le informazioni utili sulla questione alle altre autorità di

controllo interessate. Trasmette senza indugio alle altre autorità di controllo interessate un progetto di decisione per

ottenere il loro parere e tiene debitamente conto delle loro opinioni.

4. Se una delle altre autorità di controllo interessate solleva un’obiezione pertinente e motivata al progetto di

decisione entro un termine di quattro settimane dopo essere stata consultata conformemente al paragrafo 3 del presente

articolo, l’autorità di controllo capofila, ove non dia seguito all’obiezione pertinente e motivata o ritenga l’obiezione non

pertinente o non motivata, sottopone la questione al meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63.

5. L’autorità di controllo capofila, qualora intenda dare seguito all’obiezione pertinente e motivata sollevata, trasmette

un progetto di decisione riveduto alle altre autorità di controllo interessate per ottenere il loro parere. Tale progetto di

decisione riveduto è soggetto alla procedura di cui al paragrafo 4 entro un termine di due settimane.

6. Se nessuna delle altre autorità di controllo interessate ha sollevato obiezioni al progetto di decisione trasmesso

dall’autorità di controllo capofila entro il termine di cui ai paragrafi 4 e 5, si deve considerare che l’autorità di controllo

capofila e le autorità di controllo interessate concordano su tale progetto di decisione e sono da esso vincolate.

7. L’autorità di controllo capofila adotta la decisione e la notifica allo stabilimento principale o allo stabilimento

unico del titolare del trattamento o responsabile del trattamento, a seconda dei casi, e informa le altre autorità di

controllo interessate e il comitato la decisione in questione, compresa una sintesi dei fatti e delle motivazioni pertinenti.

L’autorità di controllo cui è stato proposto un reclamo informa il reclamante riguardo alla decisione.

8. In deroga al paragrafo 7, in caso di archiviazione o di rigetto di un reclamo, l’autorità di controllo cui è stato

proposto il reclamo adotta la decisione e la notifica al reclamante e ne informa il titolare del trattamento.

9. Se l’autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate convengono di archiviare o rigettare parti di

un reclamo e di intervenire su altre parti di tale reclamo, è adottata una decisione separata per ciascuna di tali parti della

questione. L’autorità di controllo capofila adotta la decisione per la parte riguardante azioni in relazione al titolare del

trattamento e la notifica allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del responsabile del trattamento o del

responsabile del trattamento sul territorio del suo Stato membro e ne informa il reclamante, mentre l’autorità di

controllo del reclamante adotta la decisione per la parte riguardante l’archiviazione o il rigetto di detto reclamo, la

notifica a detto reclamante e ne informa il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento.

10. Dopo aver ricevuto la notifica della decisione dell’autorità di controllo capofila a norma dei paragrafi 7 e 9, il

titolare del trattamento o responsabile del trattamento adotta le misure necessarie per garantire la conformità alla

decisione per quanto riguarda le attività di trattamento nel contesto di tutti i suoi stabilimenti nell’Unione. Il titolare del

trattamento o responsabile del trattamento notifica le misure adottate per conformarsi alla decisione all’autorità di

controllo capofila, che ne informa le altre autorità di controllo interessate.

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/71

11. Qualora, in circostanze eccezionali, un’autorità di controllo interessata abbia motivo di ritenere che urga

intervenire per tutelare gli interessi degli interessati, si applica la procedura d’urgenza di cui all’articolo 66.

12. L’autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate si scambiano reciprocamente con mezzi

elettronici, usando un modulo standard, le informazioni richieste a norma del presente articolo.

Articolo 61

Assistenza reciproca

1. Le autorità di controllo si scambiano le informazioni utili e si prestano assistenza reciproca al fine di attuare e

applicare il presente regolamento in maniera coerente, e mettono in atto misure per cooperare efficacemente tra loro.

L’assistenza reciproca comprende, in particolare, le richieste di informazioni e le misure di controllo, quali le richieste di

autorizzazioni e consultazioni preventive e le richieste di effettuare ispezioni e indagini.

2. Ogni autorità di controllo adotta tutte le misure opportune necessarie per dare seguito alle richieste delle altre

autorità di controllo senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tali misure

possono consistere, in particolare, nella trasmissione di informazioni utili sullo svolgimento di un’indagine.

3. La richiesta di assistenza contiene tutte le informazioni necessarie, compresi lo scopo e i motivi della richiesta. Le

informazioni scambiate sono utilizzate ai soli fini per cui sono state richieste.

4. L’autorità di controllo richiesta non deve rifiutare di dare seguito alla richiesta, salvo che:

a) non sia competente per trattare l’oggetto della richiesta o per le misure cui deve dare esecuzione; o

b) l’accoglimento della richiesta violi le disposizioni del presente regolamento o il diritto dell’Unione o dello Stato

membro cui è soggetta l’autorità di controllo che riceve la richiesta.

5. L’autorità di controllo richiesta informa l’autorità di controllo richiedente dell’esito o, a seconda dei casi, dei

progressi delle misure adottate per rispondere alla richiesta. L’autorità di controllo richiesta deve fornire le motivazioni

del rigetto della richiesta.

6. Di norma, le autorità di controllo richieste forniscono con mezzi elettronici, usando un modulo standard, le

informazioni richieste da altre autorità di controllo.

7. Le autorità di controllo richieste non impongono alcuna spesa per le misure da loro adottate a seguito di una

richiesta di assistenza reciproca. Le autorità di controllo possono concordare disposizioni di indennizzo reciproco per

spese specifiche risultanti dalla prestazione di assistenza reciproca in circostanze eccezionali.

8. Qualora l’autorità di controllo non fornisca le informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, entro un

mese dal ricevimento della richiesta di un’altra autorità di controllo, l’autorità di controllo richiedente può adottare

misure provvisorie nel territorio del suo Stato membro ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1. Si considera, in tal caso, che

urga intervenire ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 1, e che sia necessaria una decisione vincolante d’urgenza da parte del

comitato a norma dell’articolo 66, paragrafo 2.

9. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare il formato e le procedure per l’assistenza reciproca di

cui al presente articolo e le modalità per lo scambio di informazioni con mezzi elettronici tra autorità di controllo e tra

le autorità di controllo e il comitato, in particolare il modulo standard di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Tali atti

di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 93, paragrafo 2.

Articolo 62

Operazioni congiunte delle autorità di controllo

1. Se del caso, le autorità di controllo conducono operazioni congiunte, incluse indagini congiunte e misure di

contrasto congiunte, cui partecipano membri o personale di autorità di controllo di altri Stati membri.

L 119/72 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

2. Qualora il titolare del trattamento o responsabile del trattamento abbia stabilimenti in vari Stati membri o qualora

esista la probabilità che il trattamento abbia su un numero significativo di interessati in più di uno Stato membro un

impatto negativo sostanziale, un’autorità di controllo di ogni Stato membro in questione ha il diritto di partecipare alle

operazioni congiunte. L’autorità di controllo che è competente conformemente all’articolo 56, paragrafo 1, o

all’articolo 56 paragrafo 4, invita l’autorità di controllo di ogni Stato membro interessato a partecipare all’operazione

congiunta in questione e risponde senza ritardo alle richieste di partecipazione delle autorità di controllo.

3. Un’autorità di controllo può, in conformità del diritto degli Stati membri e con l’autorizzazione dell’autorità di

controllo ospitata, conferire poteri, anche d’indagine, ai membri o al personale dell’autorità di controllo ospitata che

partecipano alle operazioni congiunte o consentire ai membri o al personale dell’autorità di controllo ospitata, nella

misura in cui il diritto dello Stato membro dell’autorità di controllo ospite lo permette, di esercitare i loro poteri

d’indagine in conformità del diritto dello Stato membro dell’autorità di controllo ospitata. Tali poteri d’indagine possono

essere esercitati unicamente sotto il controllo e in presenza di membri o personale dell’autorità di controllo ospite. I

membri o il personale dell’autorità di controllo ospitata sono soggetti al diritto dello Stato membro dell’autorità di

controllo ospite.

4. Qualora, in conformità del paragrafo 1, il personale di un’autorità di controllo ospitata operi in un altro Stato

membro, lo Stato membro dell’autorità di controllo ospite si assume la responsabilità del suo operato, compreso

l’obbligo di risarcimento, per i danni causati da detto personale nel corso delle operazioni, conformemente al diritto

dello Stato membro nel cui territorio esso opera.

5. Lo Stato membro nel cui territorio sono stati causati i danni risarcisce tali danni alle condizioni applicabili ai danni

causati dal proprio personale. Lo Stato membro dell’autorità di controllo ospitata il cui personale ha causato danni a

terzi nel territorio di un altro Stato membro rimborsa integralmente a tale altro Stato membro importi corrisposti agli

aventi diritto per conto di detti terzi.

6. Fatto salvo l’esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi e fatta eccezione per il paragrafo 5, ciascuno Stato

membro rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere a un altro Stato membro il risarcimento dei danni di cui al

paragrafo 4.

7. Qualora sia prevista un’operazione congiunta e un’autorità di controllo non si conformi entro un mese all’obbligo

di cui al paragrafo 2, seconda frase, del presente articolo, le altre autorità di controllo possono adottare misure

provvisorie nel territorio del loro Stato membro ai sensi dell’articolo 55. Si considera, in tal caso, che urga intervenire ai

sensi dell’articolo 66, paragrafo 1, e che siano necessari un parere o una decisione vincolante d’urgenza da parte del

comitato a norma dell’articolo 66, paragrafo 2.

Sezione 2

Coerenza

Articolo 63

Meccanismo di coerenza

Al fine di contribuire all’applicazione coerente del presente regolamento in tutta l’Unione, le autorità di controllo

cooperano tra loro e, se del caso, con la Commissione mediante il meccanismo di coerenza stabilito nella presente

sezione.

Articolo 64

Parere del comitato europeo per la protezione dei dati

1. Il comitato emette un parere ove un’autorità di controllo competente intenda adottare una delle misure in

appresso. A tal fine, l’autorità di controllo competente comunica il progetto di decisione al comitato, quando la

decisione:

a) è finalizzata a stabilire un elenco di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei

dati ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 4;

b) riguarda una questione di cui all’articolo 40, paragrafo 7, relativa alla conformità al presente regolamento di un

progetto di codice di condotta o una modifica o proroga di un codice di condotta;

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/73

c) è finalizzata ad approvare i criteri per l’accreditamento di un organismo ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 3, o di un

organismo di certificazione ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3;

d) è finalizzata a determinare clausole tipo di protezione dei dati di cui all’articolo 46, paragrafo 2, lettera d), e

all’articolo 28, paragrafo 8;

e) è finalizzata ad autorizzare clausole contrattuali di cui all’articolo 46, paragrafo 3, lettera a); oppure

f) è finalizzata ad approvare norme vincolanti d’impresa ai sensi dell’articolo 47.

2. Qualsiasi autorità di controllo, il presidente del comitato o la Commissione può richiedere che le questioni di

applicazione generale o che producono effetti in più di uno Stato membro siano esaminate dal comitato al fine di

ottenere un parere, in particolare se un’autorità di controllo competente non si conforma agli obblighi relativi all’assistenza

reciproca ai sensi dell’articolo 61 o alle operazioni congiunte ai sensi dell’articolo 62.

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, il comitato emette un parere sulla questione che gli è stata presentata, purché non

abbia già emesso un parere sulla medesima questione. Tale parere è adottato entro un termine di otto settimane a

maggioranza semplice dei membri del comitato. Tale termine può essere prorogato di sei settimane, tenendo conto della

complessità della questione. Per quanto riguarda il progetto di decisione di cui al paragrafo 1 trasmesso ai membri del

comitato conformemente al paragrafo 5, il membro che non abbia sollevato obiezioni entro un termine ragionevole

indicato dal presidente è considerato assentire al progetto di decisione.

4. Senza ingiustificato ritardo, le autorità di controllo e la Commissione comunicano per via elettronica, usando un

modulo standard, al comitato tutte le informazioni utili, in particolare, a seconda del caso, una sintesi dei fatti, il

progetto di decisione, i motivi che rendono necessaria l’attuazione di tale misura e i pareri delle altre autorità di

controllo interessate.

5. Il presidente del comitato informa, senza ingiustificato ritardo, con mezzi elettronici:

a) i membri del comitato e la Commissione di tutte le informazioni utili che sono state comunicate al comitato con

modulo standard. Se necessario, il segretariato del comitato fornisce una traduzione delle informazioni utili; e

b) l’autorità di controllo di cui, secondo i casi, ai paragrafi 1 e 2, e la Commissione in merito al parere, che rende

pubblico.

6. L’autorità di controllo competente si astiene dall’adottare il suo progetto di decisione di cui al paragrafo 1 entro il

termine di cui al paragrafo 3.

7. L’autorità di controllo di cui al paragrafo 1 tiene nella massima considerazione il parere del comitato e, entro due

settimane dal ricevimento del parere, comunica per via elettronica, usando un modulo standard, al presidente del

comitato se intende mantenere o modificare il progetto di decisione e, se del caso, il progetto di decisione modificato.

8. Se entro il termine di cui al paragrafo 7 del presente articolo l’autorità di controllo interessata informa il presidente

del comitato, fornendo le pertinenti motivazioni, che non intende conformarsi al parere del comitato, in tutto o in parte,

si applica l’articolo 65, paragrafo 1.

Articolo 65

Composizione delle controversie da parte del comitato

1. Al fine di assicurare l’applicazione corretta e coerente del presente regolamento nei singoli casi, il comitato adotta

una decisione vincolante nei seguenti casi:

a) se, in un caso di cui all’articolo 60, paragrafo 4, un’autorità di controllo interessata ha sollevato un’obiezione

pertinente e motivata a un progetto di decisione dell’autorità capofila o l’autorità capofila ha rigettato tale obiezione

in quanto non pertinente o non motivata. La decisione vincolante riguarda tutte le questioni oggetto dell’obiezione

pertinente e motivata, in particolare se sussista una violazione del presente regolamento;

L 119/74 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

b) se vi sono opinioni contrastanti in merito alla competenza delle autorità di controllo interessate per lo stabilimento

principale;

c) se un’autorità di controllo competente non richiede il parere del comitato nei casi di cui all’articolo 64, paragrafo 1,

o non si conforma al parere del comitato emesso a norma dell’articolo 64. In tal caso qualsiasi autorità di controllo

interessata o la Commissione può comunicare la questione al comitato.

2. La decisione di cui al paragrafo 1 è adottata entro un mese dal deferimento della questione da parte di una

maggioranza di due terzi dei membri del comitato. Tale termine può essere prorogato di un mese, in considerazione

della complessità della questione. La decisione di cui al paragrafo 1 è motivata e trasmessa all’autorità di controllo

capofila e a tutte le autorità di controllo interessate ed è per esse vincolante.

3. Qualora non sia stato in grado di adottare una decisione entro i termini di cui al paragrafo 2, il comitato adotta la

sua decisione entro due settimane dalla scadenza del secondo mese di cui al paragrafo 2, a maggioranza semplice dei

membri del comitato. In caso di parità di voti dei membri del comitato, prevale il voto del presidente.

4. Le autorità di controllo interessate non adottano una decisione sulla questione sottoposta al comitato a norma del

paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 2 e 3.

5. Il presidente del comitato notifica senza ingiustificato ritardo alle autorità di controllo interessate la decisione di

cui al paragrafo 1 e ne informa la Commissione. La decisione è pubblicata senza ritardo sul sito web del comitato dopo

che l’autorità di controllo ha notificato la decisione definitiva di cui al paragrafo 6.

6. L’autorità di controllo capofila o, se del caso, l’autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo adotta la sua

decisione definitiva in base alla decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo senza ingiustificato ritardo e al più

tardi entro un mese dalla notifica della decisione da parte del comitato. L’autorità di controllo capofila o, se del caso,

l’autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo, informa il comitato circa la data in cui la decisione definitiva è

notificata rispettivamente al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento e all’interessato. La decisione

definitiva delle autorità di controllo interessate è adottata ai sensi dell’articolo 60, paragrafi 7, 8 e 9. La decisione finale

fa riferimento alla decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e precisa che la decisione di cui a tale paragrafo

sarà pubblicata sul sito web del comitato conformemente al paragrafo 5 del presente articolo. La decisione finale deve

accludere la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 66

Procedura d’urgenza

1. In circostanze eccezionali, qualora ritenga che urga intervenire per proteggere i diritti e le libertà degli interessati,

un’autorità di controllo interessata può, in deroga al meccanismo di coerenza di cui agli articoli 63, 64 e 65, o alla

procedura di cui all’articolo 60, adottare immediatamente misure provvisorie intese a produrre effetti giuridici nel

proprio territorio, con un periodo di validità determinato che non supera i tre mesi. L’autorità di controllo comunica

senza ritardo tali misure e la motivazione della loro adozione alle altre autorità di controllo interessate, al comitato e alla

Commissione.

2. Qualora abbia adottato una misura ai sensi del paragrafo 1 e ritenga che urga adottare misure definitive, l’autorità

di controllo può chiedere un parere d’urgenza o una decisione vincolante d’urgenza del comitato, motivando tale

richiesta.

3. Qualsiasi autorità di controllo può chiedere un parere d’urgenza o una decisione vincolante d’urgenza, a seconda

dei casi, del comitato qualora un’autorità di controllo competente non abbia adottato misure adeguate in una situazione

in cui urge intervenire per proteggere i diritti e le libertà degli interessati, motivando la richiesta di tale parere o

decisione, in particolare l’urgenza dell’intervento.

4. In deroga all’articolo 64, paragrafo 3, e all’articolo 65, paragrafo 2, il parere d’urgenza o la decisione vincolante

d’urgenza di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono adottati entro due settimane a maggioranza semplice dei

membri del comitato.

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/75

Articolo 67

Scambio di informazioni

La Commissione può adottare atti di esecuzione di portata generale per specificare le modalità per lo scambio di

informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato, in particolare il

modulo standard di cui all’articolo 64.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 93, paragrafo 2.

Sezione 3

Comitato europeo per la protezione dei dati

Articolo 68

Comitato europeo per la protezione dei dati

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati («comitato») è istituito quale organismo dell’Unione ed è dotato di

personalità giuridica.

2. Il comitato è rappresentato dal suo presidente.

3. Il comitato è composto dalla figura di vertice di un’autorità di controllo per ciascuno Stato membro e dal garante

europeo della protezione dei dati, o dai rispettivi rappresentanti.

4. Qualora, in uno Stato membro, più autorità di controllo siano incaricate di sorvegliare l’applicazione delle

disposizioni del presente regolamento, è designato un rappresentante comune conformemente al diritto di tale Stato

membro.

5. La Commissione ha il diritto di partecipare alle attività e alle riunioni del comitato senza diritto di voto. La

Commissione designa un rappresentante. Il presidente del comitato comunica alla Commissione le attività del comitato.

6. Nei casi di cui all’articolo 65, il garante europeo della protezione dei dati ha diritto di voto solo per decisioni che

riguardano principi e norme applicabili a istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione che corrispondono nella

sostanza a quelli del presente regolamento.

Articolo 69

Indipendenza

1. Nell’esecuzione dei suoi compiti o nell’esercizio dei suoi poteri ai sensi degli articoli 70 e 71, il comitato opera con

indipendenza.

2. Fatte salve le richieste della Commissione di cui all’articolo 70, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 70, paragrafo 2,

nell’esecuzione dei suoi compiti o nell’esercizio dei suoi poteri il comitato non sollecita né accetta istruzioni da alcuno.

Articolo 70

Compiti del comitato

1. Il comitato garantisce l’applicazione coerente del presente regolamento. A tal fine, il comitato, di propria iniziativa

o, se del caso, su richiesta della Commissione, in particolare:

a) sorveglia il presente regolamento e ne assicura l’applicazione corretta nei casi previsti agli articoli 64 e 65 fatti salvi i

compiti delle autorità nazionali di controllo;

L 119/76 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

b) fornisce consulenza alla Commissione in merito a qualsiasi questione relativa alla protezione dei dati personali

nell’Unione, comprese eventuali proposte di modifica del presente regolamento;

c) fornisce consulenza alla Commissione sul formato e le procedure per lo scambio di informazioni tra titolari del

trattamento, responsabili del trattamento e autorità di controllo in merito alle norme vincolanti d’impresa;

d) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi in materia di procedure per la cancellazione di link, copie o

riproduzioni di dati personali dai servizi di comunicazione accessibili al pubblico di cui all’articolo 17, paragrafo 2;

e) esamina, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei suoi membri o della Commissione, qualsiasi questione relativa

all’applicazione del presente regolamento e pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi al fine di

promuovere l’applicazione coerente del presente regolamento;

f) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori pratiche conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, per

specificare ulteriormente i criteri e le condizioni delle decisioni basate sulla profilazione ai sensi dell’articolo 22,

paragrafo 2;

g) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, per

accertare la violazione di dati personali e determinare l’ingiustificato ritardo di cui all’articolo 33, paragrafi 1 e 2, e

le circostanze particolari in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è tenuto a notificare la

violazione dei dati personali;

h) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, relative

alle circostanze in cui una violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le

libertà delle persone fisiche di cui all’articolo 34, paragrafo 1;

i) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, al fine

di specificare ulteriormente i criteri e i requisiti dei trasferimenti di dati personali basati sulle norme vincolanti

d’impresa applicate, rispettivamente, dai titolari del trattamento e dai responsabili del trattamento, nonché gli

ulteriori requisiti per assicurare la protezione dei dati personali degli interessati di cui all’articolo 47;

j) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, al fine

di specificare ulteriormente i criteri e i requisiti dei trasferimenti di dati personali sulla base dell’articolo 49,

paragrafo 1;

k) elabora per le autorità di controllo linee guida riguardanti l’applicazione delle misure di cui all’articolo 58,

paragrafi 1, 2 e 3, e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’articolo 83;

l) valuta l’applicazione pratica delle linee guida, raccomandazioni e migliori prassi di cui alle lettere e) e f);

m) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, per

stabilire procedure comuni per le segnalazioni da parte di persone fisiche di violazioni del presente regolamento ai

sensi dell’articolo 54, paragrafo 2;

n) incoraggia l’elaborazione di codici di condotta e l’istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati

nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati ai sensi degli articoli 40 e 42;

o) effettua l’accreditamento di organismi di certificazione e il suo riesame periodico a norma dell’articolo 43 e tiene un

registro pubblico di organismi accreditati a norma dell’articolo 43, paragrafo 6, e dei titolari o responsabili del

trattamento accreditati, stabiliti in paesi terzi a norma dell’articolo 42, paragrafo 7;

p) specifica i requisiti di cui all’articolo 43, paragrafo 3, ai fini dell’accreditamento degli organismi di certificazione ai

sensi dell’articolo 42;

q) fornisce alla Commissione un parere in merito ai requisiti di certificazione di cui all’articolo 43, paragrafo 8;

r) fornisce alla Commissione un parere in merito alle icone di cui all’articolo 12, paragrafo 7;

s) fornisce alla Commissione un parere per valutare l’adeguatezza del livello di protezione in un paese terzo o in

un’organizzazione internazionale, così come per valutare se il paese terzo, il territorio o uno o più settori specifici

all’interno di tale paese terzo, o l’organizzazione internazionale non assicurino più un livello adeguato di protezione.

A tal fine, la Commissione fornisce al comitato tutta la documentazione necessaria, inclusa la corrispondenza con il

governo del paese terzo, con riguardo a tale paese terzo, territorio o settore specifico, o con l’organizzazione internazionale;

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/77

t) emette pareri sui progetti di decisione delle autorità di controllo conformemente al meccanismo di coerenza di cui

all’articolo 64, paragrafo 1, e sulle questioni presentate conformemente all’articolo 64, paragrafo 2, ed emette

decisioni vincolanti ai sensi dell’articolo 65, anche nei casi di cui all’articolo 66;

u) promuove la cooperazione e l’effettivo scambio di informazioni e prassi tra le autorità di controllo a livello bilaterale

e multilaterale;

v) promuove programmi comuni di formazione e facilita lo scambio di personale tra le autorità di controllo e, se del

caso, con le autorità di controllo di paesi terzi o di organizzazioni internazionali;

w) promuove lo scambio di conoscenze e documentazione sulla legislazione e sulle prassi in materia di protezione dei

dati tra autorità di controllo di tutto il mondo;

x) emette pareri sui codici di condotta redatti a livello di Unione a norma dell’articolo 40, paragrafo 9; e

y) tiene un registro elettronico, accessibile al pubblico, delle decisioni adottate dalle autorità di controllo e dalle autorità

giurisdizionali su questioni trattate nell’ambito del meccanismo di coerenza.

2. Qualora chieda consulenza al comitato, la Commissione può indicare un termine, tenuto conto dell’urgenza della

questione.

3. Il comitato trasmette pareri, linee guida, raccomandazioni e migliori prassi alla Commissione e al comitato di cui

all’articolo 93, e li pubblica.

4. Se del caso, il comitato consulta le parti interessate e offre loro la possibilità di esprimere commenti entro un

termine ragionevole. Fatto salvo l’articolo 76, il comitato rende pubblici i risultati della procedura di consultazione.

Articolo 71

Relazioni

1. Il comitato redige una relazione annuale sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

nell’Unione e, se del caso, nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali. La relazione è pubblicata ed è trasmessa al

Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

2. La relazione annuale include la valutazione dell’applicazione pratica delle linee guida, raccomandazioni e migliori

prassi di cui all’articolo 70, paragrafo 1, lettera l), nonché delle decisioni vincolanti di cui all’articolo 65.

Articolo 72

Procedura

1. Il comitato decide a maggioranza semplice dei suoi membri, salvo se diversamente previsto dal presente

regolamento.

2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri e

stabilisce le modalità del proprio funzionamento.

Articolo 73

Presidente

1. Il comitato elegge un presidente e due vicepresidenti tra i suoi membri a maggioranza semplice.

2. Il presidente e i vicepresidenti hanno un mandato di cinque anni, rinnovabile una volta.

L 119/78 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

Articolo 74

Compiti del presidente

1. Il presidente ha il compito di:

a) convocare le riunioni del comitato e stabilirne l’ordine del giorno;

b) notificare le decisioni adottate dal comitato a norma dell’articolo 65 all’autorità di controllo capofila e alle autorità di

controllo interessate;

c) assicurare l’esecuzione tempestiva dei compiti del comitato, in particolare in relazione al meccanismo di coerenza di

cui all’articolo 63.

2. Il comitato europeo stabilisce nel proprio regolamento interno la ripartizione dei compiti tra presidente e vicepresidenti.

Articolo 75

Segreteria

1. Il comitato dispone di una segreteria messa a disposizione dal garante europeo della protezione dei dati.

2. La segreteria svolge i propri compiti seguendo esclusivamente le istruzioni del presidente del comitato.

3. Il personale del garante europeo della protezione dei dati coinvolto nell’assolvimento dei compiti attribuiti al

comitato dal presente regolamento è soggetto a linee gerarchiche separate rispetto al personale coinvolto nello

svolgimento dei compiti attribuiti al garante europeo della protezione dei dati.

4. Se del caso, il comitato e il garante europeo della protezione dei dati stabiliscono e pubblicano un protocollo

d’intesa che attua il presente articolo, stabilisce i termini della loro cooperazione e si applica al personale del garante

europeo della protezione dei dati coinvolto nell’assolvimento dei compiti attribuiti al comitato dal presente regolamento.

5. La segreteria presta assistenza in materia di analisi, amministrativa e logistica al comitato.

6. La segreteria è incaricata in particolare:

a) della gestione ordinaria del comitato;

b) della comunicazione tra i membri del comitato, il suo presidente e la Commissione;

c) della comunicazione con le altre istituzioni e il pubblico;

d) dell’uso di mezzi elettronici per la comunicazione interna ed esterna;

e) della traduzione delle informazioni rilevanti;

f) della preparazione delle riunioni del comitato e del relativo seguito;

g) della preparazione, redazione e pubblicazione dei pareri, delle decisioni sulla composizione delle controversie tra le

autorità di controllo e di altri testi adottati dal comitato.

Articolo 76

Riservatezza

1. Se il comitato europeo lo ritiene necessario, le sue deliberazioni hanno carattere riservato, come previsto dal suo

regolamento interno.

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/79

2. L’accesso ai documenti trasmessi ai membri del comitato, agli esperti e ai rappresentanti di terzi è disciplinato dal

regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (

1

).

CAPO VIII

Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni

Articolo 77

Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo

riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello

Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

2. L’autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell’esito del reclamo,

compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 78.

Articolo 78

Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell’autorità di controllo

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di

proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell’autorità di controllo

che la riguarda.

2. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ciascun interessato ha il diritto di proporre un

ricorso giurisdizionale effettivo qualora l’autorità di controllo che sia competente ai sensi degli articoli 55 e 56 non tratti

un reclamo o non lo informi entro tre mesi dello stato o dell’esito del reclamo proposto ai sensi dell’articolo 77.

3. Le azioni nei confronti dell’autorità di controllo sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato

membro in cui l’autorità di controllo è stabilita.

4. Qualora siano promosse azioni avverso una decisione di un’autorità di controllo che era stata preceduta da un

parere o da una decisione del comitato nell’ambito del meccanismo di coerenza, l’autorità di controllo trasmette tale

parere o decisione all’autorità giurisdizionale.

Articolo 79

Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del

responsabile del trattamento

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo

a un’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77, ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale

effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del presente regolamento siano stati violati a seguito di un

trattamento.

2. Le azioni nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento sono promosse dinanzi alle

autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno

stabilimento. In alternativa, tali azioni possono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro

in cui l’interessato risiede abitualmente, salvo che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia

un’autorità pubblica di uno Stato membro nell’esercizio dei pubblici poteri.

L 119/80 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

(

1

) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai

documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Articolo 80

Rappresentanza degli interessati

1. L’interessato ha il diritto di dare mandato a un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di

lucro, che siano debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro, i cui obiettivi statutari siano di pubblico

interesse e che siano attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla

protezione dei dati personali, di proporre il reclamo per suo conto e di esercitare per suo conto i diritti di cui agli

articoli 77, 78 e 79 nonché, se previsto dal diritto degli Stati membri, il diritto di ottenere il risarcimento di cui

all’articolo 82.

2. Gli Stati membri possono prevedere che un organismo, organizzazione o associazione di cui al paragrafo 1 del

presente articolo, indipendentemente dal mandato conferito dall’interessato, abbia il diritto di proporre, in tale Stato

membro, un reclamo all’autorità di controllo competente, e di esercitare i diritti di cui agli articoli 78 e 79, qualora

ritenga che i diritti di cui un interessato gode a norma del presente regolamento siano stati violati in seguito al

trattamento.

Articolo 81

Sospensione delle azioni

1. L’autorità giurisdizionale competente di uno Stato membro che venga a conoscenza di azioni riguardanti lo stesso

oggetto relativamente al trattamento dello stesso titolare del trattamento o dello stesso responsabile del trattamento

pendenti presso un’autorità giurisdizionale in un altro Stato membro, prende contatto con tale autorità giurisdizionale

nell’altro Stato membro per confermare l’esistenza delle azioni.

2. Qualora azioni riguardanti lo stesso oggetto relativamente al trattamento dello stesso titolare del trattamento o

dello stesso responsabile del trattamento siano pendenti presso un’autorità giurisdizionale in un altro Stato membro,

qualunque autorità giurisdizionale competente successivamente adita può sospendere le azioni.

3. Se tali azioni sono pendenti in primo grado, qualunque autorità giurisdizionale successivamente adita può

parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l’autorità giurisdizionale

adita per prima sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei

procedimenti.

Articolo 82

Diritto al risarcimento e responsabilità

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il

diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.

2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi

il presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha

adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in

modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.

3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del

paragrafo 2 se dimostra che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

4. Qualora più titolari del trattamento o responsabili del trattamento oppure entrambi il titolare del trattamento e il

responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, responsabili

dell’eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile

in solido per l’intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell’interessato.

5. Qualora un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento abbia pagato, conformemente al paragrafo 4,

l’intero risarcimento del danno, tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento ha il diritto di reclamare dagli

altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento

corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2.

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/81

6. Le azioni legali per l’esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità

giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all’articolo 79, paragrafo 2.

Articolo 83

Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ogni autorità di controllo provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del presente

articolo in relazione alle violazioni del presente regolamento di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 siano in ogni singolo caso

effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in aggiunta

alle misure di cui all’articolo 58, paragrafo 2, lettere da a) a h) e j), o in luogo di tali misure. Al momento di decidere se

infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare l’ammontare della stessa in ogni singolo caso si tiene

debito conto dei seguenti elementi:

a) la natura, la gravità e la durata della violazione tenendo in considerazione la natura, l’oggetto o a finalità del

trattamento in questione nonché il numero di interessati lesi dal danno e il livello del danno da essi subito;

b) il carattere doloso o colposo della violazione;

c) le misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per attenuare il danno subito dagli

interessati;

d) il grado di responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento tenendo conto delle misure

tecniche e organizzative da essi messe in atto ai sensi degli articoli 25 e 32;

e) eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento;

f) il grado di cooperazione con l’autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili

effetti negativi;

g) le categorie di dati personali interessate dalla violazione;

h) la maniera in cui l’autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura il

titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha notificato la violazione;

i) qualora siano stati precedentemente disposti provvedimenti di cui all’articolo 58, paragrafo 2, nei confronti del

titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in questione relativamente allo stesso oggetto, il rispetto di

tali provvedimenti;

j) l’adesione ai codici di condotta approvati ai sensi dell’articolo 40 o ai meccanismi di certificazione approvati ai sensi

dell’articolo 42; e

k) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso, ad esempio i benefici finanziari

conseguiti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, quale conseguenza della violazione.

3. Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento o un responsabile del

trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del presente regolamento, l’importo totale della sanzione amministrativa

pecuniaria non supera l’importo specificato per la violazione più grave.

4. In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative

pecuniarie fino a 10 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio

precedente, se superiore:

a) gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma degli articoli 8, 11, da 25 a 39, 42

e 43;

b) gli obblighi dell’organismo di certificazione a norma degli articoli 42 e 43;

c) gli obblighi dell’organismo di controllo a norma dell’articolo 41, paragrafo 4;

L 119/82 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

5. In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative

pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio

precedente, se superiore:

a) i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma degli articoli 5, 6, 7 e 9;

b) i diritti degli interessati a norma degli articoli da 12 a 22;

c) i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un’organizzazione internazionale a norma degli

articoli da 44 a 49;

d) qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate a norma del capo IX;

e) l’inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione

dei flussi di dati dell’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, o il negato accesso in violazione dell’articolo

58, paragrafo 1.

6. In conformità del paragrafo 2 del presente articolo, l’inosservanza di un ordine da parte dell’autorità di controllo di

cui all’articolo 58, paragrafo 2, è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le

imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.

7. Fatti salvi i poteri correttivi delle autorità di controllo a norma dell’articolo 58, paragrafo 2, ogni Stato membro

può prevedere norme che dispongano se e in quale misura possono essere inflitte sanzioni amministrative pecuniarie ad

autorità pubbliche e organismi pubblici istituiti in tale Stato membro.

8. L’esercizio da parte dell’autorità di controllo dei poteri attribuitile dal presente articolo è soggetto a garanzie

procedurali adeguate in conformità del diritto dell’Unione e degli Stati membri, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo

e il giusto processo.

9. Se l’ordinamento giuridico dello Stato membro non prevede sanzioni amministrative pecuniarie, il presente

articolo può essere applicato in maniera tale che l’azione sanzionatoria sia avviata dall’autorità di controllo competente e

la sanzione pecuniaria sia irrogata dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali, garantendo nel contempo che i

mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle

autorità di controllo. In ogni caso, le sanzioni pecuniarie irrogate sono effettive, proporzionate e dissuasive. Tali Stati

membri notificano alla Commissione le disposizioni di legge adottate a norma del presente paragrafo al più tardi entro

25 maggio 2018 e comunicano senza ritardo ogni successiva modifica.

Articolo 84

Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle altre sanzioni per le violazioni del presente regolamento in

particolare per le violazioni non soggette a sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell’articolo 83, e adottano tutti

i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 al più tardi

entro 25 maggio 2018, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

CAPO IX

Disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento

Articolo 85

Trattamento e libertà d’espressione e di informazione

1. Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto

alla libertà d’espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica,

artistica o letteraria.

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/83

2. Ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati

membri prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi), III (diritti dell’interessato), IV (titolare del

trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali),

VI (autorità di controllo indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni di trattamento

dei dati) qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d’espressione e di

informazione.

3. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 2 e comunica

senza ritardo ogni successiva modifica.

Articolo 86

Trattamento e accesso del pubblico ai documenti ufficiali

I dati personali contenuti in documenti ufficiali in possesso di un’autorità pubblica o di un organismo pubblico o

privato per l’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico possono essere comunicati da tale autorità o

organismo conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri cui l’autorità pubblica o l’organismo pubblico

sono soggetti, al fine di conciliare l’accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il diritto alla protezione dei dati

personali ai sensi del presente regolamento.

Articolo 87

Trattamento del numero di identificazione nazionale

Gli Stati membri possono precisare ulteriormente le condizioni specifiche per il trattamento di un numero di identificazione

nazionale o di qualsiasi altro mezzo d’identificazione d’uso generale. In tal caso, il numero di identificazione

nazionale o qualsiasi altro mezzo d’identificazione d’uso generale sono utilizzati soltanto in presenza di garanzie

adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato conformemente al presente regolamento.

Articolo 88

Trattamento dei dati nell’ambito dei rapporti di lavoro

1. Gli Stati membri possono prevedere, con legge o tramite contratti collettivi, norme più specifiche per assicurare la

protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti

di lavoro, in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l’adempimento degli

obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e

diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, protezione della proprietà del datore di lavoro o del cliente e

ai fini dell’esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per

finalità di cessazione del rapporto di lavoro.

2. Tali norme includono misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e

dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento, il trasferimento

di dati personali nell’ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un’attività economica

comune e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro.

3. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 entro

25 maggio 2018 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

Articolo 89

Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca

scientifica o storica o a fini statistici

1. Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è

soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato, in conformità del presente regolamento. Tali

garanzie assicurano che siano state predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il

L 119/84 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Tali misure possono includere la pseudonimizzazione, purché le

finalità in questione possano essere conseguite in tal modo. Qualora possano essere conseguite attraverso il trattamento

ulteriore che non consenta o non consenta più di identificare l’interessato, tali finalità devono essere conseguite in tal

modo.

2. Se i dati personali sono trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, il diritto dell’Unione o degli

Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21, fatte salve le condizioni e le garanzie di

cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare

gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità.

3. Se i dati personali sono trattati per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, il diritto dell’Unione o degli Stati

membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18, 19, 20 e 21, fatte salve le condizioni e le

garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di

pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di

dette finalità.

4. Qualora il trattamento di cui ai paragrafi 2 e 3 funga allo stesso tempo a un altro scopo, le deroghe si applicano

solo al trattamento per le finalità di cui ai medesimi paragrafi.

Articolo 90

Obblighi di segretezza

1. Gli Stati membri possono adottare norme specifiche per stabilire i poteri delle autorità di controllo di cui

all’articolo 58, paragrafo 1, lettere e) e f), in relazione ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento che

sono soggetti, ai sensi del diritto dell’Unione o degli Stati membri o di norme stabilite dagli organismi nazionali

competenti, al segreto professionale o a un obbligo di segretezza equivalente, ove siano necessarie e proporzionate per

conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e l’obbligo di segretezza. Tali norme si applicano solo ai dati

personali che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha ricevuto o ha ottenuto in seguito a

un’attività protetta da tale segreto professionale.

2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le norme adottate ai sensi del paragrafo 1 al più tardi entro

25 maggio 2018 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

Articolo 91

Norme di protezione dei dati vigenti presso chiese e associazioni religiose

1. Qualora in uno Stato membro chiese e associazioni o comunità religiose applichino, al momento dell’entrata in

vigore del presente regolamento, corpus completi di norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento, tali

corpus possono continuare ad applicarsi purché siano resi conformi al presente regolamento.

2. Le chiese e le associazioni religiose che applicano i corpus completi di norme di cui al paragrafo 1 del presente

articolo sono soggette al controllo di un’autorità di controllo indipendente che può essere specifica, purché soddisfi le

condizioni di cui al capo VI del presente regolamento.

CAPO X

Atti delegati e atti di esecuzione

Articolo 92

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/85

2. La delega di potere di cui all’articolo 12, paragrafo 8, e all’articolo 43, paragrafo 8, è conferita alla Commissione

per un periodo indeterminato a decorrere 24 maggio 2016.

3. La delega di potere di cui all’articolo 12, paragrafo 8, e all’articolo 43, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi

momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata.

Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al

Consiglio.

5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 8, e all’articolo 43, paragrafo 8, entra in vigore solo se

né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è

stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno

informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del

Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 93

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in

combinato disposto con il suo articolo 5.

CAPO XI

Disposizioni finali

Articolo 94

Abrogazione della direttiva 95/46/CE

1. La direttiva 95/46/CE è abrogata a decorrere da 25 maggio 2018.

2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento. I riferimenti al gruppo per la tutela

delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall’articolo 29 della direttiva 95/46/CE si

intendono fatti al comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal presente regolamento.

Articolo 95

Rapporto con la direttiva 2002/58/CE

Il presente regolamento non impone obblighi supplementari alle persone fisiche o giuridiche in relazione al trattamento

nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione

nell’Unione, per quanto riguarda le materie per le quali sono soggette a obblighi specifici aventi lo stesso

obiettivo fissati dalla direttiva 2002/58/CE.

L 119/86 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016

Articolo 96

Rapporto con accordi precedentemente conclusi

Restano in vigore, fino alla loro modifica, sostituzione o revoca, gli accordi internazionali che comportano il trasferimento

di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali conclusi dagli Stati membri prima di

24 maggio 2016 e conformi al diritto dell’Unione applicabile prima di tale data.

Articolo 97

Relazioni della Commissione

1. Entro 25 maggio 2020 e, successivamente, ogni quattro anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e

al Consiglio relazioni di valutazione e sul riesame del presente regolamento.

2. Nel contesto delle valutazioni e del riesame del presente regolamento di cui al paragrafo 1, la Commissione

esamina, in particolare, l’applicazione e il funzionamento:

a) del capo V sul trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, con particolare

riguardo alle decisioni adottate ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, del presente regolamento, e alle decisioni

adottate sulla base dell’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE;

b) del capo VII su cooperazione e coerenza.

3. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione può richiedere informazioni agli Stati membri e alle autorità di controllo.

4. Nello svolgere le valutazioni e i riesami di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione tiene conto delle posizioni e delle

conclusioni del Parlamento europeo, del Consiglio, nonché di altri organismi o fonti pertinenti.

5. Se del caso, la Commissione presenta opportune proposte di modifica del presente regolamento tenuto conto, in

particolare, degli sviluppi delle tecnologie dell’informazione e dei progressi della società dell’informazione.

Articolo 98

Riesame di altri atti legislativi dell’Unione in materia di protezione dei dati

Se del caso, la Commissione presenta proposte legislative di modifica di altri atti legislativi dell’Unione in materia di

protezione dei dati personali, allo scopo di garantire una protezione uniforme e coerente delle persone fisiche con

riguardo al trattamento. Ciò riguarda in particolare le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento da parte di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione e le norme sulla libera circolazione di tali dati.