Protezione dei dati
REGOLAMENTI
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (
1
),
visto il parere del Comitato delle regioni (
2
),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (
3
),
considerando quanto segue:
(1) La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto
fondamentale. L’articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») e
l’articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni
persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
(2) I principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali dovrebbero
rispettarne i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, a
prescindere dalla loro nazionalità o dalla loro residenza. Il presente regolamento è inteso a contribuire alla realizzazione
di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e di un’unione economica, al progresso economico e
sociale, al rafforzamento e alla convergenza delle economie nel mercato interno e al benessere delle persone
fisiche.
(3) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (
4
) ha come obiettivo di armonizzare la tutela dei
diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche rispetto alle attività di trattamento dei dati e assicurare la
libera circolazione dei dati personali tra Stati membri.
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/1
(
1
) GU C 229 del 31.7.2012, pag. 90.
(
2
) GU C 391 del 18.12.2012, pag. 127.
(
3
) Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima
lettura dell’8 aprile 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 14 aprile 2016.
(
4
) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(4) Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell’uomo. Il diritto alla protezione dei dati di
carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va
contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Il presente regolamento
rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in
particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati
personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d’informazione, la libertà
d’impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e
linguistica.
(5) L’integrazione economica e sociale conseguente al funzionamento del mercato interno ha condotto a un considerevole
aumento dei flussi transfrontalieri di dati personali e quindi anche dei dati personali scambiati, in tutta
l’Unione, tra attori pubblici e privati, comprese persone fisiche, associazioni e imprese. Il diritto dell’Unione
impone alle autorità nazionali degli Stati membri di cooperare e scambiarsi dati personali per essere in grado di
svolgere le rispettive funzioni o eseguire compiti per conto di un’autorità di un altro Stato membro.
(6) La rapidità dell’evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati
personali. La portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo. La
tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali,
come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività. Sempre più spesso, le persone fisiche rendono
disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che li riguardano. La tecnologia ha trasformato
l’economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali
all’interno dell’Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al
tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali.
(7) Tale evoluzione richiede un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati nell’Unione, affiancato
da efficaci misure di attuazione, data l’importanza di creare il clima di fiducia che consentirà lo sviluppo dell’economia
digitale in tutto il mercato interno. È opportuno che le persone fisiche abbiano il controllo dei dati
personali che li riguardano e che la certezza giuridica e operativa sia rafforzata tanto per le persone fisiche
quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche.
(8) Ove il presente regolamento preveda specificazioni o limitazioni delle sue norme ad opera del diritto degli Stati
membri, gli Stati membri possono, nella misura necessaria per la coerenza e per rendere le disposizioni nazionali
comprensibili alle persone cui si applicano, integrare elementi del presente regolamento nel proprio diritto
nazionale.
(9) Sebbene i suoi obiettivi e principi rimangano tuttora validi, la direttiva 95/46/CE non ha impedito la frammentazione
dell’applicazione della protezione dei dati personali nel territorio dell’Unione, né ha eliminato l’incertezza
giuridica o la percezione, largamente diffusa nel pubblico, che in particolare le operazioni online comportino
rischi per la protezione delle persone fisiche. La compresenza di diversi livelli di protezione dei diritti e delle
libertà delle persone fisiche, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, con riguardo al
trattamento di tali dati negli Stati membri può ostacolare la libera circolazione dei dati personali all’interno
dell’Unione. Tali differenze possono pertanto costituire un freno all’esercizio delle attività economiche su scala
dell’Unione, falsare la concorrenza e impedire alle autorità nazionali di adempiere agli obblighi loro derivanti dal
diritto dell’Unione. Tale divario creatosi nei livelli di protezione è dovuto alle divergenze nell’attuare e applicare la
direttiva 95/46/CE.
(10) Al fine di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche e rimuovere gli ostacoli alla
circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione, il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone
fisiche con riguardo al trattamento di tali dati dovrebbe essere equivalente in tutti gli Stati membri. È opportuno
assicurare un’applicazione coerente e omogenea delle norme a protezione dei diritti e delle libertà fondamentali
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in tutta l’Unione. Per quanto riguarda il
trattamento dei dati personali per l’adempimento di un obbligo legale, per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, gli Stati membri
dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali al fine di specificare ulteriormente l’applicazione
delle norme del presente regolamento. In combinato disposto con la legislazione generale e orizzontale
in materia di protezione dei dati che attua la direttiva 95/46/CE gli Stati membri dispongono di varie leggi
settoriali in settori che richiedono disposizioni più specifiche. Il presente regolamento prevede anche un margine
di manovra degli Stati membri per precisarne le norme, anche con riguardo al trattamento di categorie particolari
di dati personali («dati sensibili»). In tal senso, il presente regolamento non esclude che il diritto degli Stati
membri stabilisca le condizioni per specifiche situazioni di trattamento, anche determinando con maggiore
precisione le condizioni alle quali il trattamento di dati personali è lecito.
L 119/2 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016
(11) Un’efficace protezione dei dati personali in tutta l’Unione presuppone il rafforzamento e la disciplina dettagliata
dei diritti degli interessati e degli obblighi di coloro che effettuano e determinano il trattamento dei dati personali,
nonché poteri equivalenti per controllare e assicurare il r
corrispondenza e gli indirizzari, o l’uso dei social network e attività online intraprese nel quadro di tali attività.
Tuttavia, il presente regolamento si applica ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento che
forniscono i mezzi per trattare dati personali nell’ambito di tali attività a carattere personale o domestico.
(19) La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, e la libera circolazione
di tali dati sono oggetto di uno specifico atto dell’Unione. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto
applicarsi ai trattamenti effettuati per tali finalità. I dati personali trattati dalle autorità pubbliche in forza del
presente regolamento, quando utilizzati per tali finalità, dovrebbero invece essere disciplinati da un più specifico
atto dell’Unione, segnatamente la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (
1
). Gli Stati
membri possono conferire alle autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2016/680 altri compiti che non
siano necessariamente svolti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione
di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, affinché il
trattamento di dati personali per tali altre finalità, nella misura in cui ricada nell’ambito di applicazione del diritto
dell’Unione, rientri nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
Con riguardo al trattamento dei dati personali da parte di tali autorità competenti per finalità rientranti
nell’ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre
disposizioni più specifiche per adattare l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali
disposizioni possono determinare con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento di dati personali
da parte di dette autorità competenti per tali altre finalità, tenuto conto della struttura costituzionale, organizzativa
e amministrativa dei rispettivi Stati membri. Quando il trattamento dei dati personali effettuato da
organismi privati rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento, è opportuno che lo stesso preveda
la facoltà per gli Stati membri, a determinate condizioni, di adottare disposizioni legislative intese a limitare
determinati obblighi e diritti, qualora tale limitazione costituisca una misura necessaria e proporzionata in una
società democratica per la salvaguardia di importanti interessi specifici, comprese la sicurezza pubblica e le
attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, incluse
la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica. Ciò riveste particolare importanza ad
esempio nel quadro del riciclaggio o di attività di medicina legale.
(20) Sebbene il presente regolamento si applichi, tra l’altro, anche alle attività delle autorità giurisdizionali e di altre
autorità giudiziarie, il diritto dell’Unione o degli Stati membri potrebbe specificare le operazioni e le procedure di
trattamento relativamente al trattamento dei dati personali effettuato da autorità giurisdizionali e da altre autorità
giudiziarie. Non è opportuno che rientri nella competenza delle autorità di controllo il trattamento di dati
personali effettuato dalle autorità giurisdizionali nell’adempimento delle loro funzioni giurisdizionali, al fine di
salvaguardare l’indipendenza della magistratura nell’adempimento dei suoi compiti giurisdizionali, compreso il
processo decisionale. Si dovrebbe poter affidare il controllo su tali trattamenti di dati ad organismi specifici
all’interno del sistema giudiziario dello Stato membro, che dovrebbero in particolare assicurare la conformità alle
norme del presente regolamento, rafforzare la consapevolezza della magistratura con riguardo agli obblighi che
alla stessa derivano dal presente regolamento ed esaminare i reclami in relazione a tali operazioni di trattamento
dei dati.
(21) Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (
2
), in particolare delle norme relative alla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi di cui agli
articoli da 12 a 15 della medesima direttiva. Detta direttiva mira a contribuire al buon funzionamento del
mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra Stati membri.
(22) Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell’ambito delle attività di uno stabilimento di un titolare del
trattamento o responsabile del trattamento nel territorio dell’Unione dovrebbe essere conforme al presente
regolamento, indipendentemente dal fatto che il trattamento avvenga all’interno dell’Unione. Lo stabilimento
implica l’effettivo e reale svolgimento di attività nel quadro di un’organizzazione stabile. A tale riguardo, non è
determinante la forma giuridica assunta, sia essa una succursale o una filiale dotata di personalità giuridica.
L 119/4 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016
(
1
) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, concernente la tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI
del Consiglio (Cfr. pagina 89 della presente Gazzetta ufficiale).
(
2
) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della
società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178
del 17.7.2000, pag. 1).
(23) Onde evitare che una persona fisica venga privata della protezione cui ha diritto in base al presente regolamento,
è opportuno che questo disciplini il trattamento dei dati personali degli interessati che si trovano nell’Unione
effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento non stabilito nell’Unione, quando le
attività di trattamento sono connesse all’offerta di beni o servizi a detti interessati indipendentemente dal fatto
che vi sia un pagamento correlato. Per determinare se tale titolare o responsabile del trattamento stia offrendo
beni o servizi agli interessati che si trovano nell’Unione, è opportuno verificare se risulta che il titolare o il
responsabile del trattamento intenda fornire servizi agli interessati in uno o più Stati membri dell’Unione. Mentre
la semplice accessibilità del sito web del titolare del trattamento, del responsabile del trattamento o di un intermediario
nell’Unione, di un indirizzo di posta elettronica o di altre coordinate di contatto o l’impiego di una lingua
abitualmente utilizzata nel paese terzo in cui il titolare del trattamento è stabilito sono insufficienti per accertare
tale intenzione, fattori quali l’utilizzo di una lingua o di una moneta abitualmente utilizzata in uno o più Stati
membri, con la possibilità di ordinare beni e servizi in tale altra lingua, o la menzione di clienti o utenti che si
trovano nell’Unione possono evidenziare l’intenzione del titolare o del responsabile del trattamento di offrire beni
o servizi agli interessati nell’Unione.
(24) È opportuno che anche il trattamento dei dati personali degli interessati che si trovano nell’Unione ad opera di un
titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento non stabilito nell’Unione sia soggetto al presente
regolamento quando è riferito al monitoraggio del comportamento di detti interessati, nella misura in cui tale
comportamento ha luogo all’interno dell’Unione. Per stabilire se un’attività di trattamento sia assimilabile al
controllo del comportamento dell’interessato, è opportuno verificare se le persone fisiche sono tracciate su
internet, compreso l’eventuale ricorso successivo a tecniche di trattamento dei dati personali che consistono nella
profilazione della persona fisica, in particolare per adottare decisioni che la riguardano o analizzarne o
prevederne le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali.
(25) Laddove vige il diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico, ad esempio nella rappresentanza
diplomatica o consolare di uno Stato membro, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a un
titolare del trattamento non stabilito nell’Unione.
(26) È auspicabile applicare i principi di protezione dei dati a tutte le informazioni relative a una persona fisica
identificata o identificabile. I dati personali sottoposti a pseudonimizzazione, i quali potrebbero essere attribuiti a
una persona fisica mediante l’utilizzo di ulteriori informazioni, dovrebbero essere considerati informazioni su una
persona fisica identificabile. Per stabilire l’identificabilità di una persona è opportuno considerare tutti i mezzi,
come l’individuazione, di cui il titolare del trattamento o un terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare
detta persona fisica direttamente o indirettamente. Per accertare la ragionevole probabilità di utilizzo dei mezzi
per identificare la persona fisica, si dovrebbe prendere in considerazione l’insieme dei fattori obiettivi, tra cui i
costi e il tempo necessario per l’identificazione, tenendo conto sia delle tecnologie disponibili al momento del
trattamento, sia degli sviluppi tecnologici. I principi di protezione dei dati non dovrebbero pertanto applicarsi a
informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile
o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l’identificazione
dell’interessato. Il presente regolamento non si applica pertanto al trattamento di tali informazioni anonime,
anche per finalità statistiche o di ricerca.
(27) Il presente regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute. Gli Stati membri possono
prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute.
(28) L’applicazione della pseudonimizzazione ai dati personali può ridurre i rischi per gli interessati e aiutare i titolari
del trattamento e i responsabili del trattamento a rispettare i loro obblighi di protezione dei dati. L’introduzione
esplicita della «pseudonimizzazione» nel presente regolamento non è quindi intesa a precludere altre misure di
protezione dei dati.
(29) Al fine di creare incentivi per l’applicazione della pseudonimizzazione nel trattamento dei dati personali,
dovrebbero essere possibili misure di pseudonimizzazione con possibilità di analisi generale all’interno dello
stesso titolare del trattamento, qualora il titolare del trattamento abbia adottato le misure tecniche e organizzative
necessarie ad assicurare, per il trattamento interessato, l’attuazione del presente regolamento, e che le
informazioni aggiuntive per l’attribuzione dei dati personali a un interessato specifico siano conservate separatamente.
Il titolare del trattamento che effettua il trattamento dei dati personali dovrebbe indicare le persone
autorizzate all’interno dello stesso titolare del trattamento.
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/5
(30) Le persone fisiche possono essere associate a identificativi online prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli
strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, a marcatori temporanei (cookies) o a identificativi di
altro tipo, come i tag di identificazione a radiofrequenza. Tali identificativi possono lasciare tracce che, in
particolare se combinate con identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere
utilizzate per creare profili delle persone fisiche e identificarle.
(31) Le autorità pubbliche a cui i dati personali sono comunicati conformemente a un obbligo legale ai fini dell’esercizio
della loro missione istituzionale, quali autorità fiscali e doganali, unità di indagine finanziaria, autorità
amministrative indipendenti o autorità dei mercati finanziari, responsabili della regolamentazione e della vigilanza
dei mercati dei valori mobiliari, non dovrebbero essere considerate destinatari qualora ricevano dati personali che
sono necessari per svolgere una specifica indagine nell’interesse generale, conformemente al diritto dell’Unione o
degli Stati membri. Le richieste di comunicazione inviate dalle autorità pubbliche dovrebbero sempre essere
scritte, motivate e occasionali e non dovrebbero riguardare un intero archivio o condurre all’interconnessione di
archivi. Il trattamento di tali dati personali da parte delle autorità pubbliche dovrebbe essere conforme alle norme
in materia di protezione dei dati applicabili secondo le finalità del trattamento.
(32) Il consenso dovrebbe essere espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l’interessato manifesta
l’intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o orale. Ciò potrebbe
comprendere la selezione di un’apposita casella in un sito web, la scelta di impostazioni tecniche per servizi della
società dell’informazione o qualsiasi altra dichiarazione o qualsiasi altro comportamento che indichi chiaramente
in tale contesto che l’interessato accetta il trattamento proposto. Non dovrebbe pertanto configurare consenso il
silenzio, l’inattività o la preselezione di caselle. Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le attività di trattamento
svolte per la stessa o le stesse finalità. Qualora il trattamento abbia più finalità, il consenso dovrebbe essere
prestato per tutte queste. Se il consenso dell’interessato è richiesto attraverso mezzi elettronici, la richiesta deve
essere chiara, concisa e non interferire immotivatamente con il servizio per il quale il consenso è espresso.
(33) In molti casi non è possibile individuare pienamente la finalità del trattamento dei dati personali a fini di ricerca
scientifica al momento della raccolta dei dati. Pertanto, dovrebbe essere consentito agli interessati di prestare il
proprio consenso a taluni settori della ricerca scientifica laddove vi sia rispetto delle norme deontologiche
riconosciute per la ricerca scientifica. Gli interessati dovrebbero avere la possibilità di prestare il proprio consenso
soltanto a determinati settori di ricerca o parti di progetti di ricerca nella misura consentita dalla finalità prevista.
(34) È opportuno che per dati genetici si intendano i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche, ereditarie o
acquisite, di una persona fisica, che risultino dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in
questione, in particolare dall’analisi dei cromosomi, dell’acido desossiribonucleico (DNA) o dell’acido ribonucleico
(RNA), ovvero dall’analisi di un altro elemento che consenta di ottenere informazioni equivalenti.
(35) Nei dati personali relativi alla salute dovrebbero rientrare tutti i dati riguardanti lo stato di salute dell’interessato
che rivelino informazioni connesse allo stato di salute fisica o mentale passata, presente o futura dello stesso.
Questi comprendono informazioni sulla persona fisica raccolte nel corso della sua registrazione al fine di ricevere
servizi di assistenza sanitaria o della relativa prestazione di cui alla direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio (
1
); un numero, un simbolo o un elemento specifico attribuito a una persona fisica per identificarla
in modo univoco a fini sanitari; le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo o
una sostanza organica, compresi i dati genetici e i campioni biologici; e qualsiasi informazione riguardante, ad
esempio, una malattia, una disabilità, il rischio di malattie, l’anamnesi medica, i trattamenti clinici o lo stato
fisiologico o biomedico dell’interessato, indipendentemente dalla fonte, quale, ad esempio, un medico o altro
operatore sanitario, un ospedale, un dispositivo medico o un test diagnostico in vitro.
(36) Lo stabilimento principale di un titolare del trattamento nell’Unione dovrebbe essere il luogo in cui ha sede la sua
amministrazione centrale nell’Unione, a meno che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati
personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell’Unione, nel qual caso tale altro
stabilimento dovrebbe essere considerato lo stabilimento principale. Lo stabilimento principale di un titolare del
L 119/6 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016
(
1
) Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti
relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).
trattamento nell’Unione dovrebbe essere determinato in base a criteri obiettivi e implicare l’effettivo e reale
svolgimento di attività di gestione finalizzate alle principali decisioni sulle finalità e sui mezzi del trattamento nel
quadro di un’organizzazione stabile. Tale criterio non dovrebbe dipendere dal fatto che i dati personali siano
trattati in quella sede. La presenza o l’uso di mezzi tecnici e tecnologie di trattamento di dati personali o di
attività di trattamento non costituiscono di per sé lo stabilimento principale né sono quindi criteri determinanti
della sua esistenza. Per quanto riguarda il responsabile del trattamento, per «stabilimento principale» dovrebbe
intendersi il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell’Unione o, se non dispone di un’amministrazione
centrale nell’Unione, il luogo in cui sono condotte le principali attività di trattamento nell’Unione. In
caso di coinvolgimento sia del titolare del trattamento sia del responsabile del trattamento, l’autorità di controllo
competente capofila dovrebbe continuare a essere l’autorità di controllo dello Stato membro in cui il titolare del
trattamento ha lo stabilimento principale, ma l’autorità di controllo del responsabile del trattamento dovrebbe
essere considerata autorità di controllo interessata e tale autorità di controllo dovrebbe partecipare alla procedura
di cooperazione prevista dal presente regolamento. In ogni caso, le autorità di controllo dello Stato membro o
degli Stati membri in cui il responsabile del trattamento ha uno o più stabilimenti non dovrebbero essere
considerate autorità di controllo interessate quando il progetto di decisione riguarda soltanto il titolare del
trattamento. Se il trattamento è effettuato da un gruppo imprenditoriale, lo stabilimento principale dell’impresa
controllante dovrebbe essere considerato lo stabilimento principale del gruppo di imprese, tranne nei casi in cui
le finalità e i mezzi del trattamento sono stabiliti da un’altra impresa.
(37) Un gruppo imprenditoriale dovrebbe costituirsi di un’impresa controllante e delle sue controllate, là dove
l’impresa controllante dovrebbe essere quella che può esercitare un’influenza dominante sulle controllate in forza,
ad esempio, della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle norme societarie o del potere di fare applicare
le norme in materia di protezione dei dati personali. Un’impresa che controlla il trattamento dei dati personali in
imprese a essa collegate dovrebbe essere considerata, unitamente a tali imprese, quale «gruppo imprenditoriale».
(38) I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno
consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in
relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l’utilizzo
dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di
dati personali relativi ai minori all’atto dell’utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore. Il consenso del
titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di
consulenza forniti direttamente a un minore.
(39) Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere lecito e corretto. Dovrebbero essere trasparenti per le
persone fisiche le modalità con cui sono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati dati personali che li
riguardano nonché la misura in cui i dati personali sono o saranno trattati. Il principio della trasparenza impone
che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento di tali dati personali siano facilmente accessibili e
comprensibili e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro. Tale principio riguarda, in particolare, l’informazione
degli interessati sull’identità del titolare del trattamento e sulle finalità del trattamento e ulteriori
informazioni per assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo alle persone fisiche interessate e ai
loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano. È
opportuno che le persone fisiche siano sensibilizzate ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al
trattamento dei dati personali, nonché alle modalità di esercizio dei loro diritti relativi a tale trattamento. In
particolare, le finalità specifiche del trattamento dei dati personali dovrebbero essere esplicite e legittime e
precisate al momento della raccolta di detti dati personali. I dati personali dovrebbero essere adeguati, pertinenti e
limitati a quanto necessario per le finalità del loro trattamento. Da qui l’obbligo, in particolare, di assicurare che il
periodo di conservazione dei dati personali sia limitato al minimo necessario. I dati personali dovrebbero essere
trattati solo se la finalità del trattamento non è ragionevolmente conseguibile con altri mezzi. Onde assicurare
che i dati personali non siano conservati più a lungo del necessario, il titolare del trattamento dovrebbe stabilire
un termine per la cancellazione o per la verifica periodica. È opportuno adottare tutte le misure ragionevoli
affinché i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati. I dati personali dovrebbero essere trattati in modo da
garantirne un’adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire l’accesso o l’utilizzo non autorizzato dei dati
personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento.
(40) Perché sia lecito, il trattamento di dati personali dovrebbe fondarsi sul consenso dell’interessato o su altra base
legittima prevista per legge dal presente regolamento o dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, come indicato
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/7
nel presente regolamento, tenuto conto della necessità di ottemperare all’obbligo legale al quale il titolare del
trattamento è soggetto o della necessità di esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o di esecuzione
di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
(41) Qualora il presente regolamento faccia riferimento a una base giuridica o a una misura legislativa, ciò non
richiede necessariamente l’adozione di un atto legislativo da parte di un parlamento, fatte salve le prescrizioni
dell’ordinamento costituzionale dello Stato membro interessato. Tuttavia, tale base giuridica o misura legislativa
dovrebbe essere chiara e precisa, e la sua applicazione prevedibile, per le persone che vi sono sottoposte, in
conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (la «Corte di giustizia») e della Corte
europea dei diritti dell’uomo.
(42) Per i trattamenti basati sul consenso dell’interessato, il titolare del trattamento dovrebbe essere in grado di
dimostrare che l’interessato ha acconsentito al trattamento. In particolare, nel contesto di una dichiarazione scritta
relativa a un’altra questione dovrebbero esistere garanzie che assicurino che l’interessato sia consapevole del fatto
di esprimere un consenso e della misura in cui ciò avviene. In conformità della direttiva 93/13/CEE del
Consiglio (
1
) è opportuno prevedere una dichiarazione di consenso predisposta dal titolare del trattamento in una
forma comprensibile e facilmente accessibile, che usi un linguaggio semplice e chiaro e non contenga clausole
abusive. Ai fini di un consenso informato, l’interessato dovrebbe essere posto a conoscenza almeno dell’identità
del titolare del trattamento e delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali. Il consenso non
dovrebbe essere considerato liberamente espresso se l’interessato non è in grado di operare una scelta autenticamente
libera o è nell’impossibilità di rifiutare o revocare il consenso senza subire pregiudizio.
(43) Per assicurare la libertà di espressione del consenso, è opportuno che il consenso non costituisca un valido
presupposto per il trattamento dei dati personali in un caso specifico, qualora esista un evidente squilibrio tra
l’interessato e il titolare del trattamento, specie quando il titolare del trattamento è un’autorità pubblica e ciò
rende pertanto improbabile che il consenso sia stato espresso liberamente in tutte le circostanze di tale situazione
specifica. Si presume che il consenso non sia stato liberamente espresso se non è possibile esprimere un consenso
separato a distinti trattamenti di dati personali, nonostante sia appropriato nel singolo caso, o se l’esecuzione di
un contratto, compresa la prestazione di un servizio, è subordinata al consenso sebbene esso non sia necessario
per tale esecuzione.
(44) Il trattamento dovrebbe essere considerato lecito se è necessario nell’ambito di un contratto o ai fini della
conclusione di un contratto.
(45) È opportuno che il trattamento effettuato in conformità a un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è
soggetto o necessario per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici
poteri sia basato sul diritto dell’Unione o di uno Stato membro. Il presente regolamento non impone che vi sia
un atto legislativo specifico per ogni singolo trattamento. Un atto legislativo può essere sufficiente come base per
più trattamenti effettuati conformemente a un obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento o se il
trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici
poteri. Dovrebbe altresì spettare al diritto dell’Unione o degli Stati membri stabilire la finalità del trattamento.
Inoltre, tale atto legislativo potrebbe precisare le condizioni generali del presente regolamento che presiedono alla
liceità del trattamento dei dati personali, prevedere le specificazioni per stabilire il titolare del trattamento, il tipo
di dati personali oggetto del trattamento, gli interessati, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali,
le limitazioni della finalità, il periodo di conservazione e altre misure per garantire un trattamento lecito e
corretto. Dovrebbe altresì spettare al diritto dell’Unione o degli Stati membri stabilire se il titolare del trattamento
che esegue un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri debba essere una pubblica
autorità o altra persona fisica o giuridica di diritto pubblico o, qualora sia nel pubblico interesse, anche per
finalità inerenti alla salute, quali la sanità pubblica e la protezione sociale e la gestione dei servizi di assistenza
sanitaria, di diritto privato, quale un’associazione professionale.
(46) Il trattamento di dati personali dovrebbe essere altresì considerato lecito quando è necessario per proteggere un
interesse essenziale per la vita dell’interessato o di un’altra persona fisica. Il trattamento di dati personali fondato
L 119/8 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016
(
1
) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95
del 21.4.1993, pag. 29).
sull’interesse vitale di un’altra persona fisica dovrebbe avere luogo in principio unicamente quando il trattamento
non può essere manifestamente fondato su un’altra base giuridica. Alcuni tipi di trattamento dei dati personali
possono rispondere sia a rilevanti motivi di interesse pubblico sia agli interessi vitali dell’interessato, per esempio
se il trattamento è necessario a fini umanitari, tra l’altro per tenere sotto controllo l’evoluzione di epidemie e la
loro diffusione o in casi di emergenze umanitarie, in particolare in casi di catastrofi di origine naturale e umana.
(47) I legittimi interessi di un titolare del trattamento, compresi quelli di un titolare del trattamento a cui i dati
personali possono essere comunicati, o di terzi possono costituire una base giuridica del trattamento, a
condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato, tenuto conto delle
ragionevoli aspettative nutrite dall’interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento. Ad
esempio, potrebbero sussistere tali legittimi interessi quando esista una relazione pertinente e appropriata tra
l’interessato e il titolare del trattamento, ad esempio quando l’interessato è un cliente o è alle dipendenze del
titolare del trattamento. In ogni caso, l’esistenza di legittimi interessi richiede un’attenta valutazione anche in
merito all’eventualità che l’interessato, al momento e nell’ambito della raccolta dei dati personali, possa ragionevolmente
attendersi che abbia luogo un trattamento a tal fine. Gli interessi e i diritti fondamentali dell’interessato
potrebbero in particolare prevalere sugli interessi del titolare del trattamento qualora i dati personali siano trattati
in circostanze in cui gli interessati non possano ragionevolmente attendersi un ulteriore trattamento dei dati
personali. Posto che spetta al legislatore prevedere per legge la base giuridica che autorizza le autorità pubbliche a
trattare i dati personali, la base giuridica per un legittimo interesse del titolare del trattamento non dovrebbe
valere per il trattamento effettuato dalle autorità pubbliche nell’esecuzione dei loro compiti. Costituisce parimenti
legittimo interesse del titolare del trattamento interessato trattare dati personali strettamente necessari a fini di
prevenzione delle frodi. Può essere considerato legittimo interesse trattare dati personali per finalità di marketing
diretto.
(48) I titolari del trattamento facenti parte di un gruppo imprenditoriale o di enti collegati a un organismo centrale
possono avere un interesse legittimo a trasmettere dati personali all’interno del gruppo imprenditoriale a fini
amministrativi interni, compreso il trattamento di dati personali dei clienti o dei dipendenti. Sono fatti salvi i
principi generali per il trasferimento di dati personali, all’interno di un gruppo imprenditoriale, verso un’impresa
situata in un paese terzo.
(49) Costituisce legittimo interesse del titolare del trattamento interessato trattare dati personali relativi al traffico, in
misura strettamente necessaria e proporzionata per garantire la sicurezza delle reti e dell’informazione, vale a dire
la capacità di una rete o di un sistema d’informazione di resistere, a un dato livello di sicurezza, a eventi
imprevisti o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei
dati personali conservati o trasmessi e la sicurezza dei relativi servizi offerti o resi accessibili tramite tali reti e
sistemi da autorità pubbliche, organismi di intervento in caso di emergenza informatica (CERT), gruppi di
intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT), fornitori di reti e servizi di comunicazione
elettronica e fornitori di tecnologie e servizi di sicurezza. Ciò potrebbe, ad esempio, includere misure atte a
impedire l’accesso non autorizzato a reti di comunicazioni elettroniche e la diffusione di codici maligni, e a porre
termine agli attacchi da «blocco di servizio» e ai danni ai sistemi informatici e di comunicazione elettronica.
(50) Il trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle per le quali i dati personali sono stati inizialmente
raccolti dovrebbe essere consentito solo se compatibile con le finalità per le quali i dati personali sono stati
inizialmente raccolti. In tal caso non è richiesta alcuna base giuridica separata oltre a quella che ha consentito la
raccolta dei dati personali. Se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
per l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, il diritto dell’Unione o degli Stati
membri può stabilire e precisare le finalità e i compiti per i quali l’ulteriore trattamento è considerato lecito e
compatibile. L’ulteriore trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, o di ricerca scientifica o storica
o a fini statistici dovrebbe essere considerato un trattamento lecito e compatibile. La base giuridica fornita dal
diritto dell’Unione o degli Stati membri per il trattamento dei dati personali può anche costituire una base
giuridica per l’ulteriore trattamento. Per accertare se la finalità di un ulteriore trattamento sia compatibile con la
finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento dovrebbe, dopo aver
soddisfatto tutti i requisiti per la liceità del trattamento originario, tener conto tra l’altro di ogni nesso tra tali
finalità e le finalità dell’ulteriore trattamento previsto, del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/9
particolare le ragionevoli aspettative dell’interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento con
riguardo al loro ulteriore utilizzo; della natura dei dati personali; delle conseguenze dell’ulteriore trattamento
previsto per gli interessati; e dell’esistenza di garanzie adeguate sia nel trattamento originario sia nell’ulteriore
trattamento previsto.
Ove l’interessato abbia prestato il suo consenso o il trattamento si basi sul diritto dell’Unione o degli Stati
membri che costituisce una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare, in
particolare, importanti obiettivi di interesse pubblico generale, il titolare del trattamento dovrebbe poter
sottoporre i dati personali a ulteriore trattamento a prescindere dalla compatibilità delle finalità. In ogni caso,
dovrebbe essere garantita l’applicazione dei principi stabiliti dal presente regolamento, in particolare l’obbligo di
informare l’interessato di tali altre finalità e dei suoi diritti, compreso il diritto di opporsi. L’indicazione da parte
del titolare del trattamento di possibili reati o minacce alla sicurezza pubblica e la trasmissione dei dati personali
pertinenti a un’autorità competente in singoli casi o in più casi riguardanti lo stesso reato o la stessa minaccia alla
sicurezza pubblica dovrebbero essere considerate nell’interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento.
Tuttavia, tale trasmissione nell’interesse legittimo del titolare del trattamento o l’ulteriore trattamento dei dati
personali dovrebbero essere vietati se il trattamento non è compatibile con un obbligo vincolante di segretezza, di
natura giuridica, professionale o di altro genere.
(51) Meritano una specifica protezione i dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili sotto il
profilo dei diritti e delle libertà fondamentali, dal momento che il contesto del loro trattamento potrebbe creare
rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali. Tra tali dati personali dovrebbero essere compresi anche i
dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, essendo inteso che l’utilizzo dei termini «origine razziale»
nel presente regolamento non implica l’accettazione da parte dell’Unione di teorie che tentano di dimostrare
l’esistenza di razze umane distinte. Il trattamento di fotografie non dovrebbe costituire sistematicamente un
trattamento di categorie particolari di dati personali, poiché esse rientrano nella definizione di dati biometrici
soltanto quando saranno trattate attraverso un dispositivo tecnico specifico che consente l’identificazione univoca
o l’autenticazione di una persona fisica. Tali dati personali non dovrebbero essere oggetto di trattamento, a meno
che il trattamento non sia consentito nei casi specifici di cui al presente regolamento, tenendo conto del fatto che
il diritto degli Stati membri può stabilire disposizioni specifiche sulla protezione dei dati per adeguare l’applicazione
delle norme del presente regolamento ai fini della conformità a un obbligo legale o dell’esecuzione di un
compito di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Oltre
ai requisiti specifici per tale trattamento, dovrebbero applicarsi i principi generali e altre norme del presente
regolamento, in particolare per quanto riguarda le condizioni per il trattamento lecito. È opportuno prevedere
espressamente deroghe al divieto generale di trattare tali categorie particolari di dati personali, tra l’altro se l’interessato
esprime un consenso esplicito o in relazione a esigenze specifiche, in particolare se il trattamento è
eseguito nel corso di legittime attività di talune associazioni o fondazioni il cui scopo sia permettere l’esercizio
delle libertà fondamentali.
(52) La deroga al divieto di trattare categorie particolari di dati personali dovrebbe essere consentita anche quando è
prevista dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, fatte salve adeguate garanzie, per proteggere i dati personali
e altri diritti fondamentali, laddove ciò avvenga nell’interesse pubblico, in particolare il trattamento dei dati
personali nel settore del diritto del lavoro e della protezione sociale, comprese le pensioni, e per finalità di
sicurezza sanitaria, controllo e allerta, la prevenzione o il controllo di malattie trasmissibili e altre minacce gravi
alla salute. Tale deroga può avere luogo per finalità inerenti alla salute, compresa la sanità pubblica e la gestione
dei servizi di assistenza sanitaria, soprattutto al fine di assicurare la qualità e l’economicità delle procedure per
soddisfare le richieste di prestazioni e servizi nell’ambito del regime di assicurazione sanitaria, o a fini di
archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. La deroga dovrebbe anche
consentire di trattare tali dati personali se necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto, che sia in
sede giudiziale, amministrativa o stragiudiziale.
(53) Le categorie particolari di dati personali che meritano una maggiore protezione dovrebbero essere trattate
soltanto per finalità connesse alla salute, ove necessario per conseguire tali finalità a beneficio delle persone e
dell’intera società, in particolare nel contesto della gestione dei servizi e sistemi di assistenza sanitaria o sociale,
compreso il trattamento di tali dati da parte della dirigenza e delle autorità sanitarie nazionali centrali a fini di
controllo della qualità, informazione sulla gestione e supervisione nazionale e locale generale del sistema di
assistenza sanitaria o sociale, nonché per garantire la continuità dell’assistenza sanitaria o sociale e dell’assistenza
sanitaria transfrontaliera o per finalità di sicurezza sanitaria, controllo e allerta o a fini di archiviazione nel
L 119/10 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in base al diritto dell’Unione o nazionale che
deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico, nonché per studi svolti nel pubblico interesse nell’ambito della
sanità pubblica. Pertanto il presente regolamento dovrebbe prevedere condizioni armonizzate per il trattamento
di categorie particolari di dati personali relativi alla salute in relazione a esigenze specifiche, in particolare qualora
il trattamento di tali dati sia svolto da persone vincolate dal segreto professionale per talune finalità connesse alla
salute. Il diritto dell’Unione o degli Stati membri dovrebbe prevedere misure specifiche e appropriate a protezione
dei diritti fondamentali e dei dati personali delle persone fisiche. Gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di
mantenere o introdurre ulteriori condizioni, fra cui limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati
biometrici o dati relativi alla salute, senza tuttavia ostacolare la libera circolazione dei dati personali all’interno
dell’Unione quando tali condizioni si applicano al trattamento transfrontaliero degli stessi.
(54) Il trattamento di categorie particolari di dati personali può essere necessario per motivi di interesse pubblico nei
settori della sanità pubblica, senza il consenso dell’interessato. Tale trattamento dovrebbe essere soggetto a misure
appropriate e specifiche a tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche. In tale contesto, la nozione di
«sanità pubblica» dovrebbe essere interpretata secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1338/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio (
1
): tutti gli elementi relativi alla salute, ossia lo stato di salute, morbilità e
disabilità incluse, i determinanti aventi un effetto su tale stato di salute, le necessità in materia di assistenza
sanitaria, le risorse destinate all’assistenza sanitaria, la prestazione di assistenza sanitaria e l’accesso universale a
essa, la spesa sanitaria e il relativo finanziamento e le cause di mortalità. Il trattamento dei dati relativi alla salute
effettuato per motivi di interesse pubblico non dovrebbe comportare il trattamento dei dati personali per altre
finalità da parte di terzi, quali datori di lavoro, compagnie di assicurazione e istituti di credito.
(55) Inoltre, è effettuato per motivi di interesse pubblico il trattamento di dati personali a cura di autorità pubbliche
allo scopo di realizzare fini, previsti dal diritto costituzionale o dal diritto internazionale pubblico, di associazioni
religiose ufficialmente riconosciute.
(56) Se, nel corso di attività elettorali, il funzionamento del sistema democratico presuppone, in uno Stato membro,
che i partiti politici raccolgano dati personali sulle opinioni politiche delle persone, può esserne consentito il
trattamento di tali dati per motivi di interesse pubblico, purché siano predisposte garanzie adeguate.
(57) Se i dati personali che tratta non gli consentono di identificare una persona fisica, il titolare del trattamento non
dovrebbe essere obbligato ad acquisire ulteriori informazioni per identificare l’interessato al solo fine di rispettare
una disposizione del presente regolamento. Tuttavia, il titolare del trattamento non dovrebbe rifiutare le ulteriori
informazioni fornite dall’interessato al fine di sostenere l’esercizio dei suoi diritti. L’identificazione dovrebbe
includere l’identificazione digitale di un interessato, ad esempio mediante un meccanismo di autenticazione quali
le stesse credenziali, utilizzate dall’interessato per l’accesso (log in) al servizio on line offerto dal titolare del
trattamento.
(58) Il principio della trasparenza impone che le informazioni destinate al pubblico o all’interessato siano concise,
facilmente accessibili e di facile comprensione e che sia usato un linguaggio semplice e chiaro, oltre che, se del
caso, una visualizzazione. Tali informazioni potrebbero essere fornite in formato elettronico, ad esempio, se
destinate al pubblico, attraverso un sito web. Ciò è particolarmente utile in situazioni in cui la molteplicità degli
operatori coinvolti e la complessità tecnologica dell’operazione fanno sì che sia difficile per l’interessato
comprendere se, da chi e per quali finalità sono raccolti dati personali che lo riguardano, quali la pubblicità
online. Dato che i minori meritano una protezione specifica, quando il trattamento dati li riguarda, qualsiasi
informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire
facilmente.
(59) È opportuno prevedere modalità volte ad agevolare l’esercizio, da parte dell’interessato, dei diritti di cui al
presente regolamento, compresi i meccanismi per richiedere e, se del caso, ottenere gratuitamente, in particolare
l’accesso ai dati, la loro rettifica e cancellazione e per esercitare il diritto di opposizione. Il titolare del trattamento
dovrebbe predisporre anche i mezzi per inoltrare le richieste per via elettronica, in particolare qualora i dati
personali siano trattati con mezzi elettronici. Il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a rispondere alle
richieste dell’interessato senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro un mese e a motivare la sua eventuale
intenzione di non accogliere tali richieste.
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/11
(
1
) Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in
materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70).
(60) I principi di trattamento corretto e trasparente implicano che l’interessato sia informato dell’esistenza del
trattamento e delle sue finalità. Il titolare del trattamento dovrebbe fornire all’interessato eventuali ulteriori
informazioni necessarie ad assicurare un trattamento corretto e trasparente, prendendo in considerazione le
circostanze e del contesto specifici in cui i dati personali sono trattati. Inoltre l’interessato dovrebbe essere
informato dell’esistenza di una profilazione e delle conseguenze della stessa. In caso di dati personali raccolti
direttamente presso l’interessato, questi dovrebbe inoltre essere informato dell’eventuale obbligo di fornire i dati
personali e delle conseguenze in cui incorre se si rifiuta di fornirli. Tali informazioni possono essere fornite in
combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile,
un quadro d’insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone dovrebbero essere leggibili
da dispositivo automatico.
(61) L’interessato dovrebbe ricevere le informazioni relative al trattamento di dati personali che lo riguardano al
momento della raccolta presso l’interessato o, se i dati sono ottenuti da altra fonte, entro un termine ragionevole,
in funzione delle circostanze del caso. Se i dati personali possono essere legittimamente comunicati a un altro
destinatario, l’interessato dovrebbe esserne informato nel momento in cui il destinatario riceve la prima comunicazione
dei dati personali. Il titolare del trattamento, qualora intenda trattare i dati personali per una finalità
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, dovrebbe fornire all’interessato, prima di tale ulteriore
trattamento, informazioni in merito a tale finalità diversa e altre informazioni necessarie. Qualora non sia
possibile comunicare all’interessato l’origine dei dati personali, perché sono state utilizzate varie fonti, dovrebbe
essere fornita un’informazione di carattere generale.
(62) Per contro, non è necessario imporre l’obbligo di fornire l’informazione se l’interessato dispone già dell’informazione,
se la registrazione o la comunicazione dei dati personali sono previste per legge o se informare l’interessato
si rivela impossibile o richiederebbe uno sforzo sproporzionato. Quest’ultima eventualità potrebbe
verificarsi, ad esempio, nei trattamenti eseguiti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica
o storica o a fini statistici. In tali casi si può tener conto del numero di interessati, dell’antichità dei dati e di
eventuali garanzie adeguate in essere.
(63) Un interessato dovrebbe avere il diritto di accedere ai dati personali raccolti che la riguardano e di esercitare tale
diritto facilmente e a intervalli ragionevoli, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. Ciò
include il diritto di accedere ai dati relativi alla salute, ad esempio le cartelle mediche contenenti informazioni
quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati. Ogni
interessato dovrebbe pertanto avere il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione
alla finalità per cui i dati personali sono trattati, ove possibile al periodo in cui i dati personali sono trattati, ai
destinatari dei dati personali, alla logica cui risponde qualsiasi trattamento automatizzato dei dati e, almeno
quando è basato sulla profilazione, alle possibili conseguenze di tale trattamento. Ove possibile, il titolare del
trattamento dovrebbe poter fornire l’accesso remoto a un sistema sicuro che consenta all’interessato di consultare
direttamente i propri dati personali. Tale diritto non dovrebbe ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il
segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d’autore che tutelano il software.
Tuttavia, tali considerazioni non dovrebbero condurre a un diniego a fornire all’interessato tutte le informazioni.
Se il titolare del trattamento tratta una notevole quantità d’informazioni riguardanti l’interessato, il titolare in
questione dovrebbe poter richiedere che l’interessato precisi, prima che siano fornite le informazioni, l’informazione
o le attività di trattamento cui la richiesta si riferisce.
(64) Il titolare del trattamento dovrebbe adottare tutte le misure ragionevoli per verificare l’identità di un interessato
che chieda l’accesso, in particolare nel contesto di servizi online e di identificativi online. Il titolare del
trattamento non dovrebbe conservare dati personali al solo scopo di poter rispondere a potenziali richieste.
(65) Un interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che la riguardano e il «diritto
all’oblio» se la conservazione di tali dati violi il presente regolamento o il diritto dell’Unione o degli Stati membri
cui è soggetto il titolare del trattamento. In particolare, l’interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere che siano
cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per
le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il proprio consenso o si sia opposto al
trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti
conforme al presente regolamento. Tale diritto è in particolare rilevante se l’interessato ha prestato il proprio
consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole
L 119/12 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016
successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da internet. L’interessato dovrebbe poter
esercitare tale diritto indipendentemente dal fatto che non sia più un minore. Tuttavia, dovrebbe essere lecita
l’ulteriore conservazione dei dati personali qualora sia necessaria per esercitare il diritto alla libertà di espressione
e di informazione, per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse pubblico o nell’esercizio
di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico nel settore della
sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici,
ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.
(66) Per rafforzare il «diritto all’oblio» nell’ambiente online, è opportuno che il diritto di cancellazione sia esteso in
modo tale da obbligare il titolare del trattamento che ha pubblicato dati personali a informare i titolari del
trattamento che trattano tali dati personali di cancellare qualsiasi link verso tali dati personali o copia o
riproduzione di detti dati personali. Nel fare ciò, è opportuno che il titolare del trattamento adotti misure
ragionevoli tenendo conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a disposizione del titolare del trattamento,
comprese misure tecniche, per informare della richiesta dell’interessato i titolari del trattamento che trattano i dati
personali.
(67) Le modalità per limitare il trattamento dei dati personali potrebbero consistere, tra l’altro, nel trasferire temporaneamente
i dati selezionati verso un altro sistema di trattamento, nel rendere i dati personali selezionati inaccessibili
agli utenti o nel rimuovere temporaneamente i dati pubblicati da un sito web. Negli archivi automatizzati, la
limitazione del trattamento dei dati personali dovrebbe in linea di massima essere assicurata mediante dispositivi
tecnici in modo tale che i dati personali non siano sottoposti a ulteriori trattamenti e non possano più essere
modificati. Il sistema dovrebbe indicare chiaramente che il trattamento dei dati personali è stato limitato.
(68) Per rafforzare ulteriormente il controllo sui propri dati è opportuno anche che l’interessato abbia il diritto,
qualora i dati personali siano trattati con mezzi automatizzati, di ricevere in un formato strutturato, di uso
comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile i dati personali che lo riguardano che abbia fornito a
un titolare del trattamento e di trasmetterli a un altro titolare del trattamento. È opportuno incoraggiare i titolari
del trattamento a sviluppare formati interoperabili che consentano la portabilità dei dati. Tale diritto dovrebbe
applicarsi qualora l’interessato abbia fornito i dati personali sulla base del proprio consenso o se il trattamento è
necessario per l’esecuzione di un contratto. Non dovrebbe applicarsi qualora il trattamento si basi su un
fondamento giuridico diverso dal consenso o contratto. Per sua stessa natura, tale diritto non dovrebbe essere
esercitato nei confronti dei titolari del trattamento che trattano dati personali nell’esercizio delle loro funzioni
pubbliche. Non dovrebbe pertanto applicarsi quando il trattamento dei dati personali è necessario per l’adempimento
di un obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel
pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Il diritto
dell’interessato di trasmettere o ricevere dati personali che lo riguardano non dovrebbe comportare l’obbligo per i
titolari del trattamento di adottare o mantenere sistemi di trattamento tecnicamente compatibili. Qualora un certo
insieme di dati personali riguardi più di un interessato, il diritto di ricevere i dati personali non dovrebbe
pregiudicare i diritti e le libertà degli altri interessati in ottemperanza del presente regolamento. Inoltre tale diritto
non dovrebbe pregiudicare il diritto dell’interessato di ottenere la cancellazione dei dati personali e le limitazioni
di tale diritto di cui al presente regolamento e non dovrebbe segnatamente implicare la cancellazione dei dati
personali riguardanti l’interessato forniti da quest’ultimo per l’esecuzione di un contratto, nella misura in cui e
fintantoché i dati personali siano necessari all’esecuzione di tale contratto. Ove tecnicamente fattibile, l’interessato
dovrebbe avere il diritto di ottenere che i dati personali siano trasmessi direttamente da un titolare del
trattamento a un altro.
(69) Qualora i dati personali possano essere lecitamente trattati, essendo il trattamento necessario per l’esecuzione di
un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento, ovvero per i legittimi interessi di un titolare del trattamento o di terzi, l’interessato dovrebbe
comunque avere il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare.
È opportuno che incomba al titolare del trattamento dimostrare che i suoi interessi legittimi cogenti prevalgono
sugli interessi o sui diritti e sulle libertà fondamentali dell’interessato.
(70) Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato dovrebbe avere il diritto, in
qualsiasi momento e gratuitamente, di opporsi a tale trattamento, sia con riguardo a quello iniziale o ulteriore,
compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Tale diritto dovrebbe essere
esplicitamente portato all’attenzione dell’interessato e presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra
informazione.
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/13
(71) L’interessato dovrebbe avere il diritto di non essere sottoposto a una decisione, che possa includere una misura,
che valuti aspetti personali che lo riguardano, che sia basata unicamente su un trattamento automatizzato e che
produca effetti giuridici che lo riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, quali il
rifiuto automatico di una domanda di credito online o pratiche di assunzione elettronica senza interventi umani.
Tale trattamento comprende la «profilazione», che consiste in una forma di trattamento automatizzato dei dati
personali che valuta aspetti personali concernenti una persona fisica, in particolare al fine di analizzare o
prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli
interessi personali, l’affidabilità o il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti dell’interessato, ove ciò
produca effetti giuridici che la riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
Tuttavia, è opportuno che sia consentito adottare decisioni sulla base di tale trattamento, compresa la
profilazione, se ciò è espressamente previsto dal diritto dell’Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare
del trattamento, anche a fini di monitoraggio e prevenzione delle frodi e dell’evasione fiscale secondo i
regolamenti, le norme e le raccomandazioni delle istituzioni dell’Unione o degli organismi nazionali di vigilanza e
a garanzia della sicurezza e dell’affidabilità di un servizio fornito dal titolare del trattamento, o se è necessario per
la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e un titolare del trattamento, o se l’interessato ha
espresso il proprio consenso esplicito. In ogni caso, tale trattamento dovrebbe essere subordinato a garanzie
adeguate, che dovrebbero comprendere la specifica informazione all’interessato e il diritto di ottenere l’intervento
umano, di esprimere la propria opinione, di ottenere una spiegazione della decisione conseguita dopo tale
valutazione e di contestare la decisione. Tale misura non dovrebbe riguardare un minore.
Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente nel rispetto dell’interessato, tenendo in considerazione le
circostanze e il contesto specifici in cui i dati personali sono trattati, è opportuno che il titolare del trattamento
utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, metta in atto misure tecniche e
organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze
dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e al fine di garantire la sicurezza dei dati personali secondo una
modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti dell’interessato e che impedisca
tra l’altro effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della razza o dell’origine etnica, delle
opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell’appartenenza sindacale, dello status genetico,
dello stato di salute o dell’orientamento sessuale, ovvero che comportano misure aventi tali effetti. Il processo
decisionale automatizzato e la profilazione basati su categorie particolari di dati personali dovrebbero essere
consentiti solo a determinate condizioni.
(72) La profilazione è soggetta alle norme del presente regolamento che disciplinano il trattamento dei dati personali,
quali le basi giuridiche del trattamento o i principi di protezione dei dati. Il comitato europeo per la protezione
dei dati istituito dal presente regolamento («comitato») dovrebbe poter emanare orientamenti in tale contesto.
(73) Il diritto dell’Unione o degli Stati membri può imporre limitazioni a specifici principi e ai diritti di informazione,
accesso, rettifica e cancellazione di dati, al diritto alla portabilità dei dati, al diritto di opporsi, alle decisioni basate
sulla profilazione, nonché alla comunicazione di una violazione di dati personali all’interessato e ad alcuni
obblighi connessi in capo ai titolari del trattamento, ove ciò sia necessario e proporzionato in una società
democratica per la salvaguardia della sicurezza pubblica, ivi comprese la tutela della vita umana, in particolare in
risposta a catastrofi di origine naturale o umana, le attività di prevenzione, indagine e perseguimento di reati o
l’esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica,
o di violazioni della deontologia professionale, per la tutela di altri importanti obiettivi di interesse pubblico
generale dell’Unione o di uno Stato membro, tra cui un interesse economico o finanziario rilevante dell’Unione o
di uno Stato membro, per la tenuta di registri pubblici per ragioni di interesse pubblico generale, per l’ulteriore
trattamento di dati personali archiviati al fine di fornire informazioni specifiche connesse al comportamento
politico sotto precedenti regimi statali totalitari o per la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui,
compresi la protezione sociale, la sanità pubblica e gli scopi umanitari. Tali limitazioni dovrebbero essere
conformi alla Carta e alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali.
(74) È opportuno stabilire la responsabilità generale del titolare del trattamento per qualsiasi trattamento di dati
personali che quest’ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto. In
particolare, il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed
essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il presente regolamento, compresa
l’efficacia delle misure. Tali misure dovrebbero tener conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e
delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
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(75) I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da
trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare: se il
trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d’identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla
reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, decifratura non autorizzata
della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo; se gli interessati rischiano di
essere privati dei loro diritti e delle loro libertà o venga loro impedito l’esercizio del controllo sui dati personali
che li riguardano; se sono trattati dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati
relativi alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza; in caso di valutazione di
aspetti personali, in particolare mediante l’analisi o la previsione di aspetti riguardanti il rendimento professionale,
la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l’affidabilità o il comportamento,
l’ubicazione o gli spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili personali; se sono trattati dati personali di
persone fisiche vulnerabili, in particolare minori; se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati personali
e un vasto numero di interessati.
(76) La probabilità e la gravità del rischio per i diritti e le libertà dell’interessato dovrebbero essere determinate con
riguardo alla natura, all’ambito di applicazione, al contesto e alle finalità del trattamento. Il rischio dovrebbe
essere considerato in base a una valutazione oggettiva mediante cui si stabilisce se i trattamenti di dati
comportano un rischio o un rischio elevato.
(77) Gli orientamenti per la messa in atto di opportune misure e per dimostrare la conformità da parte del titolare del
trattamento o dal responsabile del trattamento in particolare per quanto riguarda l’individuazione del rischio
connesso al trattamento, la sua valutazione in termini di origine, natura, probabilità e gravità, e l’individuazione
di migliori prassi per attenuare il rischio, potrebbero essere forniti in particolare mediante codici di condotta
approvati, certificazioni approvate, linee guida fornite dal comitato o indicazioni fornite da un responsabile della
protezione dei dati. Il comitato può inoltre pubblicare linee guida sui trattamenti che si ritiene improbabile
possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e indicare quali misure possono
essere sufficienti in tali casi per far fronte a tale rischio.
(78) La tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali richiede
l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto delle disposizioni del presente
regolamento. Al fine di poter dimostrare la conformità con il presente regolamento, il titolare del trattamento
dovrebbe adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino in particolare i principi della protezione dei
dati fin dalla progettazione e della protezione dei dati di default. Tali misure potrebbero consistere, tra l’altro, nel
ridurre al minimo il trattamento dei dati personali, pseudonimizzare i dati personali il più presto possibile, offrire
trasparenza per quanto riguarda le funzioni e il trattamento di dati personali, consentire all’interessato di
controllare il trattamento dei dati e consentire al titolare del trattamento di creare e migliorare caratteristiche di
sicurezza. In fase di sviluppo, progettazione, selezione e utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti basati sul
trattamento di dati personali o che trattano dati personali per svolgere le loro funzioni, i produttori dei prodotti,
dei servizi e delle applicazioni dovrebbero essere incoraggiati a tenere conto del diritto alla protezione dei dati
allorché sviluppano e progettano tali prodotti, servizi e applicazioni e, tenuto debito conto dello stato dell’arte, a
far sì che i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento possano adempiere ai loro obblighi di
protezione dei dati. I principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e di default dovrebbero essere presi
in considerazione anche nell’ambito degli appalti pubblici.
(79) La protezione dei diritti e delle libertà degli interessati così come la responsabilità generale dei titolari del
trattamento e dei responsabili del trattamento, anche in relazione al monitoraggio e alle misure delle autorità di
controllo, esigono una chiara ripartizione delle responsabilità ai sensi del presente regolamento, compresi i casi in
cui un titolare del trattamento stabilisca le finalità e i mezzi del trattamento congiuntamente con altri titolari del
trattamento o quando l’operazione di trattamento viene eseguita per conto del titolare del trattamento.
(80) Quando un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento non stabilito nell’Unione tratta dati
personali di interessati che si trovano nell’Unione e le sue attività di trattamento sono connesse all’offerta di beni
o alla prestazione di servizi a tali interessati nell’Unione, indipendentemente dall’obbligatorietà di un pagamento
dell’interessato, o al controllo del loro comportamento, nella misura in cui tale comportamento ha luogo
all’interno dell’Unione, è opportuno che tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento designi un
rappresentante, tranne se il trattamento è occasionale, non include il trattamento, su larga scala, di categorie
particolari di dati personali o il trattamento di dati personali relativi alle condanne penali e ai reati, ed è
improbabile che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tenuto conto della natura, del
contesto, dell’ambito di applicazione e delle finalità del trattamento, o se il titolare del trattamento è un’autorità
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/15
pubblica o un organismo pubblico. Il rappresentante dovrebbe agire per conto del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento e può essere interpellato da qualsiasi autorità di controllo. Il rappresentante
dovrebbe essere esplicitamente designato mediante mandato scritto del titolare del trattamento o del responsabile
del trattamento ad agire per conto di questi ultimi con riguardo agli obblighi che a questi derivano dal presente
regolamento. La designazione di tale rappresentante non incide sulla responsabilità generale del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento ai sensi del presente regolamento. Tale rappresentante dovrebbe
svolgere i suoi compiti nel rispetto del mandato conferitogli dal titolare del trattamento o dal responsabile del
trattamento, anche per quanto riguarda la cooperazione con le autorità di controllo competenti per qualsiasi
misura adottata al fine di garantire il rispetto del presente regolamento. Il rappresentante designato dovrebbe
essere oggetto di misure attuative in caso di inadempienza da parte del titolare del trattamento o del responsabile
del trattamento.
(81) Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il
responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attività di
trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a
responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica,
affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del
presente regolamento, anche per la sicurezza del trattamento. L’applicazione da parte del responsabile del
trattamento di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato può essere
utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi da parte del titolare del trattamento.
L’esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un
contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile
del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento,
la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei
compiti e responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del
rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell’interessato. Il titolare del trattamento e il responsabile del
trattamento possono scegliere di usare un contratto individuale o clausole contrattuali tipo che sono adottate
direttamente dalla Commissione oppure da un’autorità di controllo in conformità del meccanismo di coerenza e
successivamente dalla Commissione. Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare del
trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire o cancellare i
dati personali salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento
prescriva la conservazione dei dati personali.
(82) Per dimostrare che si conforma al presente regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del
trattamento dovrebbe tenere un registro delle attività di trattamento effettuate sotto la sua responsabilità. Sarebbe
necessario obbligare tutti i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento a cooperare con l’autorità di
controllo e a mettere, su richiesta, detti registri a sua disposizione affinché possano servire per monitorare detti
trattamenti.
(83) Per mantenere la sicurezza e prevenire trattamenti in violazione al presente regolamento, il titolare del
trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe valutare i rischi inerenti al trattamento e attuare misure
per limitare tali rischi, quali la cifratura. Tali misure dovrebbero assicurare un adeguato livello di sicurezza,
inclusa la riservatezza, tenuto conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione rispetto ai rischi che presentano i
trattamenti e alla natura dei dati personali da proteggere. Nella valutazione del rischio per la sicurezza dei dati è
opportuno tenere in considerazione i rischi presentati dal trattamento dei dati personali, come la distruzione
accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la rivelazione o l’accesso non autorizzati a dati personali trasmessi,
conservati o comunque elaborati, che potrebbero cagionare in particolare un danno fisico, materiale o
immateriale.
(84) Per potenziare il rispetto del presente regolamento qualora i trattamenti possano presentare un rischio elevato per
i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento dovrebbe essere responsabile dello svolgimento
di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati per determinare, in particolare, l’origine, la natura, la
particolarità e la gravità di tale rischio. L’esito della valutazione dovrebbe essere preso in considerazione nella
determinazione delle opportune misure da adottare per dimostrare che il trattamento dei dati personali rispetta il
presente regolamento. Laddove la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati indichi che i trattamenti
presentano un rischio elevato che il titolare del trattamento non può attenuare mediante misure opportune in
termini di tecnologia disponibile e costi di attuazione, prima del trattamento si dovrebbe consultare l’autorità di
controllo.
(85) Una violazione dei dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare danni fisici,
materiali o immateriali alle persone fisiche, ad esempio perdita del controllo dei dati personali che li riguardano o
limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o usurpazione d’identità, perdite finanziarie, decifratura non
autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali
protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo alla persona fisica
L 119/16 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016
interessata. Pertanto, non appena viene a conoscenza di un’avvenuta violazione dei dati personali, il titolare del
trattamento dovrebbe notificare la violazione dei dati personali all’autorità di controllo competente, senza ingiustificato
ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che il titolare
del trattamento non sia in grado di dimostrare che, conformemente al principio di responsabilizzazione, è
improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Oltre il termine di 72 ore, tale notifica dovrebbe essere corredata delle ragioni del ritardo e le informazioni
potrebbero essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
(86) Il titolare del trattamento dovrebbe comunicare all’interessato la violazione dei dati personali senza indebito
ritardo, qualora questa violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e
le libertà della persona fisica, al fine di consentirgli di prendere le precauzioni necessarie. La comunicazione
dovrebbe descrivere la natura della violazione dei dati personali e formulare raccomandazioni per la persona
fisica interessata intese ad attenuare i potenziali effetti negativi. Tali comunicazioni agli interessati dovrebbero
essere effettuate non appena ragionevolmente possibile e in stretta collaborazione con l’autorità di controllo e nel
rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti quali le autorità incaricate dell’applicazione
della legge. Ad esempio, la necessità di attenuare un rischio immediato di danno richiederebbe che la
comunicazione agli interessati fosse tempestiva, ma la necessità di attuare opportune misure per contrastare
violazioni di dati personali ripetute o analoghe potrebbe giustificare tempi più lunghi per la comunicazione.
(87) È opportuno verificare se siano state messe in atto tutte le misure tecnologiche e organizzative adeguate di
protezione per stabilire immediatamente se c’è stata violazione dei dati personali e informare tempestivamente
l’autorità di controllo e l’interessato. È opportuno stabilire il fatto che la notifica sia stata trasmessa senza ingiustificato
ritardo, tenendo conto in particolare della natura e della gravità della violazione dei dati personali e delle
sue conseguenze e effetti negativi per l’interessato. Siffatta notifica può dar luogo a un intervento dell’autorità di
controllo nell’ambito dei suoi compiti e poteri previsti dal presente regolamento.
(88) Nel definire modalità dettagliate relative al formato e alle procedure applicabili alla notifica delle violazioni di dati
personali, è opportuno tenere debitamente conto delle circostanze di tale violazione, ad esempio stabilire se i dati
personali fossero o meno protetti con misure tecniche adeguate di protezione atte a limitare efficacemente il
rischio di furto d’identità o altre forme di abuso. Inoltre, è opportuno che tali modalità e procedure tengano
conto dei legittimi interessi delle autorità incaricate dell’applicazione della legge, qualora una divulgazione
prematura possa ostacolare inutilmente l’indagine sulle circostanze di una violazione di dati personali.
(89) La direttiva 95/46/CE ha introdotto un obbligo generale di notificare alle autorità di controllo il trattamento dei
dati personali. Mentre tale obbligo comporta oneri amministrativi e finanziari, non ha sempre contribuito a
migliorare la protezione dei dati personali. È pertanto opportuno abolire tali obblighi generali e indiscriminati di
notifica e sostituirli con meccanismi e procedure efficaci che si concentrino piuttosto su quei tipi di trattamenti
che potenzialmente presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, per loro natura,
ambito di applicazione, contesto e finalità. Tali tipi di trattamenti includono, in particolare, quelli che
comportano l’utilizzo di nuove tecnologie o quelli che sono di nuovo tipo e in relazione ai quali il titolare del
trattamento non ha ancora effettuato una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, o la valutazione
d’impatto sulla protezione dei dati si riveli necessaria alla luce del tempo trascorso dal trattamento iniziale.
(90) In tali casi, è opportuno che il titolare del trattamento effettui una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
prima del trattamento, per valutare la particolare probabilità e gravità del rischio, tenuto conto della natura,
dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento e delle fonti di rischio. La valutazione di
impatto dovrebbe vertere, in particolare, anche sulle misure, sulle garanzie e sui meccanismi previsti per attenuare
tale rischio assicurando la protezione dei dati personali e dimostrando la conformità al presente regolamento.
(91) Ciò dovrebbe applicarsi in particolare ai trattamenti su larga scala, che mirano al trattamento di una notevole
quantità di dati personali a livello regionale, nazionale o sovranazionale e che potrebbero incidere su un vasto
numero di interessati e che potenzialmente presentano un rischio elevato, ad esempio, data la loro sensibilità,
laddove, in conformità con il grado di conoscenze tecnologiche raggiunto, si utilizzi una nuova tecnologia su
larga scala, nonché ad altri trattamenti che presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati,
specialmente qualora tali trattamenti rendano più difficoltoso, per gli interessati, l’esercizio dei propri diritti. È
opportuno altresì effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati nei casi in cui i dati personali
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/17
sono trattati per adottare decisioni riguardanti determinate persone fisiche in seguito a una valutazione
sistematica e globale di aspetti personali relativi alle persone fisiche, basata sulla profilazione di tali dati, o in
seguito al trattamento di categorie particolari di dati personali, dati biometrici o dati relativi a condanne penali e
reati o a connesse misure di sicurezza. Una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati è altresì richiesta per la
sorveglianza di zone accessibili al pubblico su larga scala, in particolare se effettuata mediante dispositivi optoelettronici,
o per altri trattamenti che l’autorità di controllo competente ritiene possano presentare un rischio elevato
per i diritti e le libertà degli interessati, specialmente perché impediscono a questi ultimi di esercitare un diritto o
di avvalersi di un servizio o di un contratto, oppure perché sono effettuati sistematicamente su larga scala. Il
trattamento di dati personali non dovrebbe essere considerato un trattamento su larga scala qualora riguardi dati
personali di pazienti o clienti da parte di un singolo medico, operatore sanitario o avvocato. In tali casi non
dovrebbe essere obbligatorio procedere a una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati.
(92) Vi sono circostanze in cui può essere ragionevole ed economico effettuare una valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati che verta su un oggetto più ampio di un unico progetto, per esempio quando autorità
pubbliche o enti pubblici intendono istituire un’applicazione o una piattaforma di trattamento comuni o quando
diversi titolari del trattamento progettano di introdurre un’applicazione o un ambiente di trattamento comuni in
un settore o segmento industriale o per una attività trasversale ampiamente utilizzata.
(93) In vista dell’adozione della legge degli Stati membri che disciplina i compiti dell’autorità pubblica o dell’organismo
pubblico e lo specifico trattamento o insieme di trattamenti, gli Stati membri possono ritenere necessario
effettuare tale valutazione prima di procedere alle attività di trattamento.
(94) Se dalla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati risulta che il trattamento, in mancanza delle garanzie,
delle misure di sicurezza e dei meccanismi per attenuare il rischio, presenterebbe un rischio elevato per i diritti e
le libertà delle persone fisiche e il titolare del trattamento è del parere che il rischio non possa essere ragionevolmente
attenuato in termini di tecnologie disponibili e costi di attuazione, è opportuno consultare l’autorità di
controllo prima dell’inizio delle attività di trattamento. Tale rischio elevato potrebbe scaturire da certi tipi di
trattamento e dall’estensione e frequenza del trattamento, da cui potrebbe derivare altresì un danno o un’interferenza
con i diritti e le libertà della persona fisica. L’autorità di controllo che riceve una richiesta di consultazione
dovrebbe darvi seguito entro un termine determinato. Tuttavia, la mancanza di reazione dell’autorità di controllo
entro tale termine dovrebbe far salvo ogni intervento della stessa nell’ambito dei suoi compiti e poteri previsti dal
presente regolamento, compreso il potere di vietare i trattamenti. Nell’ambito di tale processo di consultazione,
può essere presentato all’autorità di controllo il risultato di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
effettuata riguardo al trattamento in questione, in particolare le misure previste per attenuare il rischio per i diritti
e le libertà delle persone fisiche.
(95) Il responsabile del trattamento, se necessario e su richiesta, dovrebbe assistere il titolare del trattamento nel
garantire il rispetto degli obblighi derivanti dallo svolgimento di una valutazione d’impatto sulla protezione dei
dati e dalla previa consultazione dell’autorità di controllo.
(96) L’autorità di controllo dovrebbe essere altresì consultata durante l’elaborazione di una misura legislativa o regolamentare
che prevede il trattamento di dati personali al fine di garantire che il trattamento previsto rispetti il
presente regolamento e, in particolare, che si attenui il rischio per l’interessato.
(97) Per i trattamenti effettuati da un’autorità pubblica, eccettuate le autorità giurisdizionali o autorità giudiziarie
indipendenti quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali, o per i trattamenti effettuati nel settore privato da
un titolare del trattamento le cui attività principali consistono in trattamenti che richiedono un monitoraggio
regolare e sistematico degli interessati su larga scala, o ove le attività principali del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento consistano nel trattamento su larga scala di categorie particolari di dati personali e
di dati relativi alle condanne penali e ai reati, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe
essere assistito da una persona che abbia una conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia
di protezione dei dati nel controllo del rispetto a livello interno del presente regolamento. Nel settore privato le
attività principali del titolare del trattamento riguardano le sue attività primarie ed esulano dal trattamento dei
dati personali come attività accessoria. Il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere
L 119/18 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016
determinato in particolare in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali
trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento. Tali responsabili della protezione dei dati,
dipendenti o meno del titolare del trattamento, dovrebbero poter adempiere alle funzioni e ai compiti loro
incombenti in maniera indipendente.
(98) Le associazioni o altre organizzazioni rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del
trattamento dovrebbero essere incoraggiate a elaborare codici di condotta, nei limiti del presente regolamento, in
modo da facilitarne l’effettiva applicazione, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei trattamenti effettuati
in alcuni settori e delle esigenze specifiche delle microimprese e delle piccole e medie imprese. In particolare, tali
codici di condotta potrebbero calibrare gli obblighi dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento,
tenuto conto del potenziale rischio del trattamento per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
(99) Nell’elaborare un codice di condotta, o nel modificare o prorogare tale codice, le associazioni e gli altri organismi
rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento dovrebbero consultare le
parti interessate pertinenti, compresi, quando possibile, gli interessati, e tener conto delle osservazioni ricevute e
delle opinioni espresse in riscontro a tali consultazioni.
(100) Al fine di migliorare la trasparenza e il rispetto del presente regolamento dovrebbe essere incoraggiata l’istituzione
di meccanismi di certificazione e sigilli nonché marchi di protezione dei dati che consentano agli interessati di
valutare rapidamente il livello di protezione dei dati dei relativi prodotti e servizi.
(101) I flussi di dati personali verso e da paesi al di fuori dell’Unione e organizzazioni internazionali sono necessari per
l’espansione del commercio internazionale e della cooperazione internazionale. L’aumento di tali flussi ha posto
nuove sfide e problemi riguardanti la protezione dei dati personali. È opportuno però che, quando i dati
personali sono trasferiti dall’Unione a titolari del trattamento e responsabili del trattamento o altri destinatari in
paesi terzi o a organizzazioni internazionali, il livello di tutela delle persone fisiche assicurato nell’Unione dal
presente regolamento non sia compromesso, anche nei casi di trasferimenti successivi dei dati personali dal paese
terzo o dall’organizzazione internazionale verso titolari del trattamento e responsabili del trattamento nello stesso
o in un altro paese terzo o presso un’altra organizzazione internazionale. In ogni caso, i trasferimenti verso paesi
terzi e organizzazioni internazionali potrebbero essere effettuati soltanto nel pieno rispetto del presente
regolamento. Il trasferimento potrebbe aver luogo soltanto se, fatte salve le altre disposizioni del presente
regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento rispetta le condizioni stabilite dalle
disposizioni del presente regolamento in relazione al trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni
internazionali.
(102) Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni degli accordi internazionali conclusi tra l’Unione e i
paesi terzi che disciplinano il trasferimento di dati personali, comprese adeguate garanzie per gli interessati. Gli
Stati membri possono concludere accordi internazionali che implicano il trasferimento di dati personali verso
paesi terzi o organizzazioni internazionali, purché tali accordi non incidano sul presente regolamento o su
qualsiasi altra disposizione del diritto dell’Unione e includano un adeguato livello di protezione per i diritti
fondamentali degli interessati.
(103) La Commissione può decidere, con effetto nell’intera Unione, che un paese terzo, un territorio o un settore
specifico all’interno di un paese terzo, o un’organizzazione internazionale offrono un livello adeguato di
protezione dei dati, garantendo in tal modo la certezza del diritto e l’uniformità in tutta l’Unione nei confronti del
paese terzo o dell’organizzazione internazionale che si ritiene offra tale livello di protezione. In tali casi, i trasferimenti
di dati personali verso tale paese terzo od organizzazione internazionale possono avere luogo senza
ulteriori autorizzazioni. La Commissione può inoltre decidere, dopo aver fornito una dichiarazione completa che
illustra le motivazioni al paese terzo o all’organizzazione internazionale, di revocare una tale decisione.
(104) In linea con i valori fondamentali su cui è fondata l’Unione, in particolare la tutela dei diritti dell’uomo, è
opportuno che la Commissione, nella sua valutazione del paese terzo, o di un territorio o di un settore specifico
all’interno di un paese terzo, tenga conto del modo in cui tale paese rispetta lo stato di diritto, l’accesso alla
giustizia e le norme e gli standard internazionali in materia di diritti dell’uomo, nonché la legislazione generale e
settoriale riguardante segnatamente la sicurezza pubblica, la difesa e la sicurezza nazionale, come pure l’ordine
pubblico e il diritto penale. L’adozione di una decisione di adeguatezza nei confronti di un territorio o di un
settore specifico all’interno di un paese terzo dovrebbe prendere in considerazione criteri chiari e obiettivi come
specifiche attività di trattamento e l’ambito di applicazione delle norme giuridiche e degli atti legislativi applicabili
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/19
in vigore nel paese terzo. Il paese terzo dovrebbe offrire garanzie di un adeguato livello di protezione sostanzialmente
equivalente a quello assicurato all’interno dell’Unione, segnatamente quando i dati personali sono
trattati in uno o più settori specifici. In particolare, il paese terzo dovrebbe assicurare un effettivo controllo
indipendente della protezione dei dati e dovrebbe prevedere meccanismi di cooperazione con autorità di
protezione dei dati degli Stati membri e agli interessati dovrebbero essere riconosciuti diritti effettivi e azionabili e
un mezzo di ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziale.
(105) Al di là degli impegni internazionali che il paese terzo o l’organizzazione internazionale hanno assunto, la
Commissione dovrebbe tenere in considerazione gli obblighi derivanti dalla partecipazione del paese terzo o
dell’organizzazione internazionale a sistemi multilaterali o regionali, soprattutto in relazione alla protezione dei
dati personali, nonché all’attuazione di tali obblighi. In particolare si dovrebbe tenere in considerazione l’adesione
dei paesi terzi alla convenzione del Consiglio d’Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone
rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale e relativo protocollo addizionale. La
Commissione, nel valutare l’adeguatezza del livello di protezione nei paesi terzi o nelle organizzazioni internazionali,
dovrebbe consultare il comitato.
(106) È opportuno che la Commissione controlli il funzionamento delle decisioni sul livello di protezione in un paese
terzo, in un territorio o settore specifico all’interno di un paese terzo, o un’organizzazione internazionale, e
monitorare il funzionamento delle decisioni adottate sulla base dell’articolo 25, paragrafo 6, o dell’articolo 26,
paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE. Nella sua decisione di adeguatezza, la Commissione dovrebbe prevedere un
meccanismo di riesame periodico del loro funzionamento. Tale riesame periodico dovrebbe essere effettuato in
consultazione con il paese terzo o l’organizzazione internazionale in questione e tenere conto di tutti gli sviluppi
pertinenti nel paese terzo o nell’organizzazione internazionale. Ai fini del controllo e dello svolgimento dei
riesami periodici, la Commissione dovrebbe tener conto delle posizioni e delle conclusioni del Parlamento
europeo e del Consiglio, nonché di altri organismi e fonti pertinenti. La Commissione dovrebbe valutare, entro un
termine ragionevole, il funzionamento di tali ultime decisioni e riferire eventuali riscontri pertinenti al comitato
ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (
1
), come stabilito a norma del
presente regolamento, al Parlamento europeo e al Consiglio.
(107) La Commissione può riconoscere che un paese terzo, un territorio o un settore specifico all’interno di un paese
terzo, o un’organizzazione internazionale non garantiscono più un livello adeguato di protezione dei dati. Di
conseguenza il trasferimento di dati personali verso tale paese terzo od organizzazione internazionale dovrebbe
essere vietato, a meno che non siano soddisfatti i requisiti di cui al presente regolamento relativamente ai trasferimenti
sottoposti a garanzie adeguate, comprese norme vincolanti d’impresa, e a deroghe per situazioni
particolari. In tal caso è opportuno prevedere consultazioni tra la Commissione e detti paesi terzi o organizzazioni
internazionali. La Commissione dovrebbe informare tempestivamente il paese terzo o l’organizzazione
internazionale dei motivi e avviare consultazioni con questi al fine di risolvere la situazione.
(108) In mancanza di una decisione di adeguatezza, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento
dovrebbe provvedere a compensare la carenza di protezione dei dati in un paese terzo con adeguate garanzie a
tutela dell’interessato. Tali adeguate garanzie possono consistere nell’applicazione di norme vincolanti d’impresa,
clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione, clausole tipo di protezione dei dati adottate da
un’autorità di controllo o clausole contrattuali autorizzate da un’autorità di controllo. Tali garanzie dovrebbero
assicurare un rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati e dei diritti degli interessati adeguato ai
trattamenti all’interno dell’Unione, compresa la disponibilità di diritti azionabili degli interessati e di mezzi di
ricorso effettivi, fra cui il ricorso effettivo in sede amministrativa o giudiziale e la richiesta di risarcimento,
nell’Unione o in un paese terzo. Esse dovrebbero riguardare, in particolare, la conformità rispetto ai principi
generali in materia di trattamento dei dati personali e ai principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e di
protezione dei dati di default. I trasferimenti possono essere effettuati anche da autorità pubbliche o organismi
pubblici ad autorità pubbliche o organismi pubblici di paesi terzi, o organizzazioni internazionali con analoghi
compiti o funzioni, anche sulla base di disposizioni da inserire in accordi amministrativi, quali un memorandum
d’intesa, che prevedano per gli interessati diritti effettivi e azionabili. L’autorizzazione dell’autorità di controllo
competente dovrebbe essere ottenuta quando le garanzie sono offerte nell’ambito di accordi amministrativi
giuridicamente non vincolanti.
(109) La possibilità che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento utilizzi clausole tipo di protezione
dei dati adottate dalla Commissione o da un’autorità di controllo non dovrebbe precludere ai titolari del
trattamento o ai responsabili del trattamento la possibilità di includere tali clausole tipo in un contratto più
L 119/20 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016
(
1
) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali
relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
ampio, anche in un contratto tra il responsabile del trattamento e un altro responsabile del trattamento, né di
aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché non contraddicano, direttamente o indirettamente, le
clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione o da un’autorità di controllo o ledano i diritti o le libertà
fondamentali degli interessati. I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento dovrebbero essere
incoraggiati a fornire garanzie supplementari attraverso impegni contrattuali che integrino le clausole tipo di
protezione.
(110) Un gruppo imprenditoriale o un gruppo di imprese che svolge un’attività economica comune dovrebbe poter
applicare le norme vincolanti d’impresa approvate per i trasferimenti internazionali dall’Unione agli organismi
dello stesso gruppo imprenditoriale o gruppo d’imprese che svolge un’attività economica comune, purché tali
norme contemplino tutti i principi fondamentali e diritti azionabili che costituiscano adeguate garanzie per i
trasferimenti o categorie di trasferimenti di dati personali.
(111) È opportuno prevedere la possibilità di trasferire dati in alcune circostanze se l’interessato ha esplicitamente
acconsentito, se il trasferimento è occasionale e necessario in relazione a un contratto o un’azione legale, che sia
in sede giudiziale, amministrativa o stragiudiziale, compresi i procedimenti dinanzi alle autorità di regolamentazione.
È altresì opportuno prevedere la possibilità di trasferire dati se sussistono motivi di rilevante interesse
pubblico previsti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri o se i dati sono trasferiti da un registro stabilito per
legge e destinato a essere consultato dal pubblico o dalle persone aventi un legittimo interesse. In quest’ultimo
caso, il trasferimento non dovrebbe riguardare la totalità dei dati personali o delle categorie di dati contenuti nel
registro; inoltre, quando il registro è destinato a essere consultato dalle persone aventi un legittimo interesse, i
dati possono essere trasferiti soltanto se tali persone lo richiedono o ne sono destinatarie, tenendo pienamente
conto degli interessi e dei diritti fondamentali dell’interessato.
(112) Tali deroghe dovrebbero in particolare valere per i trasferimenti di dati richiesti e necessari per importanti motivi
di interesse pubblico, ad esempio nel caso di scambio internazionale di dati tra autorità garanti della concorrenza,
amministrazioni fiscali o doganali, autorità di controllo finanziario, servizi competenti in materia di sicurezza
sociale o sanità pubblica, ad esempio in caso di ricerca di contatti per malattie contagiose o al fine di ridurre e/o
eliminare il doping nello sport. Il trasferimento di dati personali dovrebbe essere altresì considerato lecito quando
è necessario per salvaguardare un interesse che è essenziale per gli interessi vitali dell’interessato o di un’altra
persona, comprese la vita o l’integrità fisica, qualora l’interessato si trovi nell’incapacità di prestare il proprio
consenso. In mancanza di una decisione di adeguatezza, il diritto dell’Unione o degli Stati membri può, per
importanti motivi di interesse pubblico, fissare espressamente limiti al trasferimento di categorie specifiche di dati
verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale. Gli Stati membri dovrebbero notificare tali disposizioni
alla Commissione. Qualunque trasferimento a un’organizzazione internazionale umanitaria di dati personali di un
interessato che si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso ai fini dell’esecuzione di un
compito derivante dalle convenzioni di Ginevra o al fine di rispettare il diritto internazionale umanitario
applicabile nei conflitti armati potrebbe essere considerato necessario per importanti motivi di interesse pubblico
o nell’interesse vitale dell’interessato.
(113) Potrebbero altresì essere autorizzati i trasferimenti qualificabili come non ripetitivi e riguardanti soltanto un
numero limitato di interessati ai fini del perseguimento degli interessi legittimi cogenti del titolare del trattamento,
a meno che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà dell’interessato e qualora il titolare del trattamento
abbia valutato tutte le circostanze relative al trasferimento. Il titolare del trattamento dovrebbe considerare con
particolare attenzione la natura dei dati personali, la finalità e la durata del trattamento o dei trattamenti proposti,
nonché la situazione nel paese d’origine, nel paese terzo e nel paese di destinazione finale, e dovrebbe offrire
garanzie adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei loro dati personali. Tali trasferimenti dovrebbero essere ammessi soltanto nei casi residui in cui
nessuno degli altri presupposti per il trasferimento è applicabile. Per finalità di ricerca scientifica o storica o a fini
statistici, è opportuno tener conto delle legittime aspettative della società nei confronti di un miglioramento delle
conoscenze. Il titolare del trattamento dovrebbe informare l’autorità di controllo e l’interessato in merito al trasferimento.
(114) In ogni caso, se la Commissione non ha adottato alcuna decisione circa il livello adeguato di protezione dei dati
di un paese terzo, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe ricorrere a soluzioni che
diano all’interessato diritti effettivi e azionabili in relazione al trattamento dei suoi dati personali nell’Unione,
dopo il trasferimento, così da continuare a beneficiare dei diritti fondamentali e delle garanzie.
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/21
(115) Alcuni paesi terzi adottano leggi, regolamenti e altri atti normativi finalizzati a disciplinare direttamente le attività
di trattamento di persone fisiche e giuridiche poste sotto la giurisdizione degli Stati membri. Essi possono
includere le sentenze di autorità giurisdizionali o le decisioni di autorità amministrative di paesi terzi che
dispongono il trasferimento o la comunicazione di dati personali da parte di un titolare del trattamento o di un
responsabile del trattamento e non sono basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo
richiedente e l’Unione o un suo Stato membro, ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria. L’applicazione
extraterritoriale di tali leggi, regolamenti e altri atti normativi potrebbe essere contraria al diritto internazionale
e ostacolare il conseguimento della protezione delle persone fisiche assicurata nell’Unione con il presente
regolamento. I trasferimenti dovrebbero quindi essere consentiti solo se ricorrono le condizioni previste dal
presente regolamento per i trasferimenti a paesi terzi. Ciò vale, tra l’altro, quando la comunicazione è necessaria
per un rilevante motivo di interesse pubblico riconosciuto dal diritto dell’Unione o degli Stati membri cui è
soggetto il titolare del trattamento.
(116) Con i trasferimenti transfrontalieri di dati personali al di fuori dell’Unione potrebbe aumentare il rischio che la
persona fisica non possa esercitare il proprio diritto alla protezione dei dati, in particolare per tutelarsi da usi o
comunicazioni illeciti di tali informazioni. Allo stesso tempo, le autorità di controllo possono concludere di non
essere in grado di dar corso ai reclami o svolgere indagini relative ad attività condotte oltre frontiera. I loro sforzi
di collaborazione nel contesto transfrontaliero possono anche essere ostacolati dall’insufficienza di poteri per
prevenire e correggere, da regimi giuridici incoerenti e da difficoltà pratiche quali la limitatezza delle risorse
disponibili. Pertanto vi è la necessità di promuovere una più stretta cooperazione tra le autorità di controllo della
protezione dei dati affinché possano scambiare informazioni e condurre indagini di concerto con le loro
controparti internazionali. Al fine di sviluppare meccanismi di cooperazione internazionale per agevolare e
prestare mutua assistenza a livello internazionale nell’applicazione della legislazione sulla protezione dei dati
personali, la Commissione e le autorità di controllo dovrebbero scambiare informazioni e cooperare, nell’ambito
di attività connesse con l’esercizio dei loro poteri, con le autorità competenti in paesi terzi, sulla base della
reciprocità e in conformità del presente regolamento.
(117) L’istituzione di autorità di controllo a cui è conferito il potere di eseguire i loro compiti ed esercitare i loro poteri
in totale indipendenza in ciascuno Stato membro è un elemento essenziale della protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei loro dati personali. Gli Stati membri dovrebbero poter istituire più di una
autorità di controllo, al fine di rispecchiare la loro struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa.
(118) L’indipendenza delle autorità di controllo non dovrebbe significare che tali autorità non possano essere
assoggettate a meccanismi di controllo o monitoraggio con riguardo alle loro spese o a controllo giurisdizionale.
(119) Laddove siano istituite più autorità di controllo, lo Stato membro dovrebbe stabilire per legge meccanismi atti ad
assicurare la partecipazione effettiva di dette autorità al meccanismo di coerenza. Lo Stato membro dovrebbe in
particolare designare l’autorità di controllo che funge da punto di contatto unico per l’effettiva partecipazione di
tutte le autorità al meccanismo, onde garantire la rapida e agevole cooperazione con altre autorità di controllo, il
comitato e la Commissione.
(120) Ciascuna autorità di controllo dovrebbe disporre delle risorse umane e finanziarie, dei locali e delle infrastrutture
necessari per l’effettivo adempimento dei propri compiti, compresi quelli di assistenza reciproca e cooperazione
con altre autorità di controllo in tutta l’Unione. Ciascuna autorità di controllo dovrebbe disporre di un bilancio
annuale, separato e pubblico, che può far parte del bilancio generale statale o nazionale.
(121) Le condizioni generali applicabili al membro o ai membri dell’autorità di controllo dovrebbero essere stabilite per
legge da ciascuno Stato membro e dovrebbero in particolare prevedere che tali membri devono essere nominati,
attraverso una procedura trasparente, dal parlamento, dal governo o dal capo di Stato dello Stato membro, sulla
base di una proposta del governo, di un membro del governo, del parlamento o di una sua camera, o da un
organismo indipendente incaricato ai sensi del diritto degli Stati membri. Al fine di assicurare l’indipendenza
dell’autorità di controllo, è opportuno che il membro o i membri di tale autorità agiscano con integrità, si
astengano da qualunque azione incompatibile con le loro funzioni e, per tutta la durata del mandato, non
esercitino alcuna altra attività incompatibile, remunerata o meno. L’autorità di controllo dovrebbe disporre di
proprio personale, scelto dalla stessa autorità di controllo o da un organismo indipendente istituito ai sensi del
diritto degli Stati membri, che dovrebbe essere soggetto alla direzione esclusiva del membro o dei membri dell’autorità
di controllo.
(122) Ogni autorità di controllo dovrebbe avere la competenza, nel territorio del proprio Stato membro, a esercitare i
poteri e ad assolvere i compiti a essa attribuiti a norma del presente regolamento. Ciò dovrebbe comprendere in
L 119/22 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016
particolare il trattamento nell’ambito delle attività di uno stabilimento del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento sul territorio del proprio Stato membro, il trattamento di dati personali effettuato
dalle pubbliche autorità o dagli organismi privati che agiscono nel pubblico interesse, il trattamento riguardante
gli interessati nel suo territorio o il trattamento effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del
trattamento non stabilito nell’Unione europea riguardante interessati non residenti nel suo territorio. Ciò
dovrebbe includere l’esame dei reclami proposti dall’interessato, lo svolgimento di indagini sull’applicazione del
regolamento e la promozione della sensibilizzazione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai
diritti relativi al trattamento dei dati personali.
(123) Le autorità di controllo dovrebbero controllare l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento e
contribuire alla sua coerente applicazione in tutta l’Unione, così da tutelare le persone fisiche in relazione al
trattamento dei loro dati personali e facilitare la libera circolazione di tali dati nel mercato interno. A tal fine, le
autorità di controllo dovrebbero cooperare tra loro e con la Commissione, senza che siano necessari accordi tra
gli Stati membri sulla mutua assistenza o su tale tipo di cooperazione.
(124) Qualora il trattamento dei dati personali abbia luogo nell’ambito delle attività di uno stabilimento di un titolare
del trattamento o di un responsabile del trattamento nell’Unione e il titolare del trattamento o il responsabile del
trattamento sia stabilito in più di uno Stato membro o qualora il trattamento effettuato nell’ambito delle attività
dello stabilimento unico di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell’Unione incida o possa
verosimilmente incidere in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro, l’autorità di controllo
dello stabilimento principale del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento o dello stabilimento
unico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento dovrebbe fungere da autorità capofila. Essa
dovrebbe cooperare con le altre autorità interessate perché il titolare del trattamento o il responsabile del
trattamento ha uno stabilimento nel territorio dei loro Stati membri, perché il trattamento incide in modo
sostanziale sugli interessati residenti nel loro territorio o perché è stato proposto loro un reclamo. Anche in caso
di reclamo proposto da un interessato non residente in tale Stato membro, l’autorità di controllo cui è stato
proposto detto reclamo dovrebbe essere considerata un’autorità di controllo interessata. Nell’ambito del suo
compito di rilascio di linee guida su qualsiasi questione relativa all’applicazione del presente regolamento, il
comitato dovrebbe essere in grado di pubblicare linee guida in particolare sui criteri da prendere in considerazione
per accertare se il trattamento in questione incida in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato
membro e su cosa costituisca obiezione pertinente e motivata.
(125) L’autorità capofila dovrebbe essere competente per l’adozione di decisioni vincolanti riguardanti misure di
applicazione dei poteri di cui gode a norma del presente regolamento. Nella sua qualità di autorità capofila,
l’autorità di controllo dovrebbe coinvolgere e coordinare strettamente le autorità di controllo interessate nel
processo decisionale. In caso di decisione di rigetto del reclamo dell’interessato, in tutto o in parte, tale decisione
dovrebbe essere adottata dall’autorità di controllo a cui il reclamo è stato proposto.
(126) La decisione dovrebbe essere adottata congiuntamente dall’autorità di controllo capofila e dalle autorità di
controllo interessate e dovrebbe essere rivolta allo stabilimento principale o unico del titolare del trattamento o
del responsabile del trattamento ed essere vincolante per il titolare del trattamento e il responsabile del
trattamento. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe adottare le misure necessarie
per garantire la conformità al presente regolamento e l’attuazione della decisione notificata dall’autorità di
controllo capofila allo stabilimento principale del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento per
quanto riguarda le attività di trattamento nell’Unione.
(127) Ogni autorità di controllo che non agisce in qualità di autorità di controllo capofila dovrebbe essere competente a
trattare casi locali qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia stabilito in più di uno
Stato membro, ma l’oggetto dello specifico trattamento riguardi unicamente il trattamento effettuato in un
singolo Stato membro e coinvolga soltanto interessati in tale singolo Stato membro, ad esempio quando l’oggetto
riguardi il trattamento di dati personali di dipendenti nell’ambito di specifici rapporti di lavoro in uno Stato
membro. In tali casi, l’autorità di controllo dovrebbe informare senza indugio l’autorità di controllo capofila sulla
questione. Dopo essere stata informata, l’autorità di controllo capofila dovrebbe decidere se intende trattare il
caso a norma della disposizione sulla cooperazione tra l’autorità di controllo capofila e altre autorità di controllo
interessate («meccanismo dello sportello unico»), ovvero se l’autorità di controllo che l’ha informata debba
trattarlo a livello locale. Al momento di decidere se intende trattare il caso, l’autorità di controllo capofila
dovrebbe tenere conto dell’eventuale esistenza, nello Stato membro dell’autorità di controllo che l’ha informata, di
uno stabilimento del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, al fine di garantire l’effettiva
applicazione di una decisione nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.
Qualora l’autorità di controllo capofila decida di trattare il caso, l’autorità di controllo che l’ha informata
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/23
dovrebbe avere la possibilità di presentare un progetto di decisione, che l’autorità di controllo capofila dovrebbe
tenere nella massima considerazione nella preparazione del proprio progetto di decisione nell’ambito di tale
meccanismo di sportello unico.
(128) Le norme sull’autorità di controllo capofila e sul meccanismo di sportello unico non dovrebbero applicarsi
quando il trattamento è effettuato da autorità pubbliche o da organismi privati nell’interesse pubblico. In tali casi
l’unica autorità di controllo competente a esercitare i poteri a essa conferiti a norma del presente regolamento
dovrebbe essere l’autorità di controllo dello Stato membro in cui l’autorità pubblica o l’organismo privato sono
stabiliti.
(129) Al fine di garantire un monitoraggio e un’applicazione coerenti del presente regolamento in tutta l’Unione, le
autorità di controllo dovrebbero avere in ciascuno Stato membro gli stessi compiti e poteri effettivi, fra cui poteri
di indagine, poteri correttivi e sanzionatori, e poteri autorizzativi e consultivi, segnatamente in caso di reclamo
proposto da persone fisiche, e fatti salvi i poteri delle autorità preposte all’esercizio dell’azione penale ai sensi del
diritto degli Stati membri, il potere di intentare un’azione e di agire in sede giudiziale o stragiudiziale in caso di
violazione del presente regolamento. Tali poteri dovrebbero includere anche il potere di imporre una limitazione
provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento. Gli Stati membri possono precisare altri
compiti connessi alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento. È opportuno che i poteri
delle autorità di controllo siano esercitati nel rispetto di garanzie procedurali adeguate previste dal diritto
dell’Unione e degli Stati membri, in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole. In particolare
ogni misura dovrebbe essere appropriata, necessaria e proporzionata al fine di assicurare la conformità al
presente regolamento, tenuto conto delle circostanze di ciascun singolo caso, rispettare il diritto di ogni persona
di essere ascoltata prima che nei suoi confronti sia adottato un provvedimento individuale che le rechi
pregiudizio ed evitare costi superflui ed eccessivi disagi per le persone interessate. I poteri di indagine per quanto
riguarda l’accesso ai locali dovrebbero essere esercitati nel rispetto dei requisiti specifici previsti dal diritto
processuale degli Stati membri, quale l’obbligo di ottenere un’autorizzazione giudiziaria preliminare. Ogni misura
giuridicamente vincolante dell’autorità di controllo dovrebbe avere forma scritta, essere chiara e univoca, riportare
l’autorità di controllo che ha adottato la misura e la relativa data di adozione, recare la firma del responsabile o di
un membro dell’autorità di controllo da lui autorizzata, precisare i motivi della misura e fare riferimento al diritto
a un ricorso effettivo. Ciò non dovrebbe precludere requisiti supplementari ai sensi del diritto processuale degli
Stati membri. L’adozione di una decisione giuridicamente vincolante implica che essa può essere soggetta a
controllo giurisdizionale nello Stato membro dell’autorità di controllo che ha adottato la decisione.
(130) Qualora l’autorità di controllo cui sia stato proposto il reclamo non sia l’autorità di controllo capofila, l’autorità
di controllo capofila dovrebbe cooperare strettamente con l’autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo
in conformità delle disposizioni sulla cooperazione e la coerenza previste dal presente regolamento. In tali casi,
l’autorità di controllo capofila, nell’adottare le misure intese a produrre effetti giuridici, compresa l’imposizione di
sanzioni amministrative pecuniarie, dovrebbe tenere nella massima considerazione il parere dell’autorità di
controllo cui è stato proposto il reclamo e che dovrebbe rimanere competente per svolgere indagini nel territorio
del proprio Stato membro in collegamento con l’autorità di controllo capofila.
(131) Qualora un’altra autorità di controllo agisca in qualità di autorità di controllo capofila per le attività di
trattamento del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, ma il concreto oggetto di un reclamo
o la possibile violazione riguardi solo attività di trattamento del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento nello Stato membro di presentazione del reclamo o di accertamento della possibile violazione e la
questione non incida in modo sostanziale o è improbabile che incida in modo sostanziale su interessati in altri
Stati membri, l’autorità di controllo che riceva un reclamo o che accerti o sia altrimenti informata di situazioni
che implicano possibili violazioni del regolamento dovrebbe tentare una composizione amichevole con il titolare
del trattamento e, qualora ciò non abbia esito, esercitare l’intera sua gamma di poteri. Ciò dovrebbe includere: il
trattamento specifico effettuato nel territorio dello Stato membro dell’autorità di controllo o con riguardo agli
interessati nel territorio di tale Stato membro; il trattamento effettuato nell’ambito di un’offerta di beni o
prestazione di servizi specificamente riguardante gli interessati nel territorio dello Stato membro dell’autorità di
controllo; o il trattamento che deve essere oggetto di valutazione tenuto conto dei pertinenti obblighi giuridici ai
sensi della legislazione degli Stati membri.
(132) Le attività di sensibilizzazione delle autorità di controllo nei confronti del pubblico dovrebbero comprendere
misure specifiche per i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento, comprese le micro, piccole e
medie imprese, e le persone fisiche in particolare nel contesto educativo.
L 119/24 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016
(133) Le autorità di controllo dovrebbero prestarsi assistenza reciproca nell’adempimento dei loro compiti, in modo da
garantire la coerente applicazione e attuazione del presente regolamento nel mercato interno. L’autorità di
controllo che chiede assistenza reciproca può adottare una misura provvisoria in caso di mancato riscontro a una
richiesta di assistenza reciproca entro un mese dal ricevimento di tale richiesta da parte dell’altra autorità di
controllo.
(134) Ciascuna autorità di controllo dovrebbe, se del caso, partecipare alle operazioni congiunte con altre autorità di
controllo. L’autorità di controllo che riceve una richiesta dovrebbe darvi seguito entro un termine determinato.
(135) È opportuno istituire un meccanismo di coerenza per la cooperazione tra le autorità di controllo, al fine di
assicurare un’applicazione coerente del presente regolamento in tutta l’Unione. Tale meccanismo dovrebbe
applicarsi in particolare quando un’autorità di controllo intenda adottare una misura intesa a produrre effetti
giuridici con riguardo ad attività di trattamento che incidono in modo sostanziale su un numero significativo di
interessati in vari Stati membri. È opportuno che il meccanismo si attivi anche quando un’autorità di controllo
interessata o la Commissione chiede che tale questione sia trattata nell’ambito del meccanismo di coerenza. Tale
meccanismo non dovrebbe pregiudicare le misure che la Commissione può adottare nell’esercizio dei suoi poteri
a norma dei trattati.
(136) In applicazione del meccanismo di coerenza il comitato dovrebbe emettere un parere entro un termine
determinato, se i suoi membri lo decidono a maggioranza o se a richiederlo è un’autorità di controllo interessata
o la Commissione. Il comitato dovrebbe altresì avere il potere di adottare decisioni giuridicamente vincolanti
qualora insorgano controversie tra autorità di controllo. A tal fine, dovrebbe adottare, in linea di principio a
maggioranza dei due terzi dei suoi membri, decisioni giuridicamente vincolanti in casi chiaramente determinati in
cui vi siano pareri divergenti tra le autorità di controllo segnatamente nell’ambito del meccanismo di
cooperazione tra l’autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate sul merito del caso, in
particolare sulla sussistenza di una violazione del presente regolamento.
(137) Potrebbe essere necessario intervenire urgentemente per tutelare i diritti e le libertà degli interessati, in particolare
quando sussiste il pericolo che l’esercizio di un diritto possa essere gravemente ostacolato. Un’autorità di
controllo potrebbe pertanto essere in grado di adottare misure provvisorie debitamente giustificate nel proprio
territorio, con un periodo di validità determinato che non dovrebbe superare tre mesi.
(138) L’applicazione di tale meccanismo dovrebbe essere un presupposto di liceità di una misura intesa a produrre
effetti giuridici adottata dall’autorità di controllo nei casi in cui la sua applicazione è obbligatoria. In altri casi di
rilevanza transfrontaliera, si dovrebbe applicare il meccanismo di cooperazione tra autorità di controllo capofila e
autorità di controllo interessate e le autorità di controllo interessate potrebbero prestarsi assistenza reciproca ed
effettuare operazioni congiunte, su base bilaterale o multilaterale, senza attivare il meccanismo di coerenza.
(139) Per promuovere l’applicazione coerente del presente regolamento, il comitato dovrebbe essere istituito come un
organismo indipendente dell’Unione. Per conseguire i suoi obiettivi, il comitato dovrebbe essere dotato di
personalità giuridica. Il comitato dovrebbe essere rappresentato dal suo presidente. Esso dovrebbe sostituire il
gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito con direttiva 95/46/CE.
Il comitato dovrebbe essere composto dalla figura di vertice dell’autorità di controllo di ciascuno Stato membro e
dal garante europeo della protezione dei dati, o dai rispettivi rappresentanti. È opportuno che la Commissione
partecipi alle attività del comitato senza diritto di voto e che il garante europeo della protezione dei dati abbia
diritti di voto specifici. Il comitato dovrebbe contribuire all’applicazione coerente del presente regolamento in
tutta l’Unione, anche fornendo consulenza alla Commissione, in particolare sul livello di protezione garantito dai
paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali, e promuovendo la cooperazione delle autorità di controllo in
tutta l’Unione. Esso dovrebbe assolvere i suoi compiti in piena indipendenza.
(140) Il comitato dovrebbe essere assistito da un segretariato messo a disposizione dal garante europeo della protezione
dei dati. Il personale del garante europeo della protezione dei dati impegnato nell’assolvimento dei compiti
attribuiti al comitato dal presente regolamento dovrebbe svolgere i suoi compiti esclusivamente secondo le
istruzioni del presidente del comitato e riferire a quest’ultimo.
(141) Ciascun interessato dovrebbe avere il diritto di proporre reclamo a un’unica autorità di controllo, in particolare
nello Stato membro in cui risiede abitualmente, e il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo a norma dell’articolo
47 della Carta qualora ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del presente regolamento
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/25
o se l’autorità di controllo non dà seguito a un reclamo, lo respinge in tutto o in parte o lo archivia o non agisce
quando è necessario intervenire per proteggere i diritti dell’interessato. Successivamente al reclamo si dovrebbe
condurre un’indagine, soggetta a controllo giurisdizionale, nella misura in cui ciò sia opportuno nel caso
specifico. È opportuno che l’autorità di controllo informi gli interessati dello stato e dell’esito del reclamo entro
un termine ragionevole. Se il caso richiede un’ulteriore indagine o il coordinamento con un’altra autorità di
controllo, l’interessato dovrebbe ricevere informazioni interlocutorie. Per agevolare la proposizione di reclami,
ogni autorità di controllo dovrebbe adottare misure quali la messa a disposizione di un modulo per la
proposizione dei reclami compilabile anche elettronicamente, senza escludere altri mezzi di comunicazione.
(142) Qualora l’interessato ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del presente regolamento,
dovrebbe avere il diritto di dare mandato a un organismo, un’organizzazione o un’associazione che non abbiano
scopo di lucro, costituiti in conformità del diritto di uno Stato membro, con obiettivi statutari di pubblico
interesse, e che siano attivi nel settore della protezione dei dati personali, per proporre reclamo per suo conto a
un’autorità di controllo, esercitare il diritto a un ricorso giurisdizionale per conto degli interessati o esercitare il
diritto di ottenere il risarcimento del danno per conto degli interessati se quest’ultimo è previsto dal diritto degli
Stati membri. Gli Stati membri possono prescrivere che tale organismo, organizzazione o associazione abbia il
diritto di proporre reclamo in tale Stato membro, indipendentemente dall’eventuale mandato dell’interessato, e il
diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora abbia motivo di ritenere che i diritti di un
interessato siano stati violati in conseguenza di un trattamento dei dati personali che violi il presente
regolamento. tale organismo, organizzazione o associazione può non essere autorizzato a chiedere il risarcimento
del danno per conto di un interessato indipendentemente dal mandato dell’interessato.
(143) Qualsiasi persona fisica o giuridica ha diritto di proporre un ricorso per l’annullamento delle decisioni del
comitato dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste all’articolo 263 TFUE. In quanto destinatari di tali
decisioni, le autorità di controllo interessate che intendono impugnarle, devono proporre ricorso entro due mesi
dalla loro notifica, conformemente all’articolo 263 TFUE. Ove le decisioni del comitato si riferiscano direttamente
e individualmente a un titolare del trattamento, a un responsabile del trattamento o al reclamante, quest’ultimo
può proporre un ricorso per l’annullamento di tali decisioni e dovrebbe farlo entro due mesi dalla loro pubblicazione
sul sito web del comitato, conformemente all’articolo 263 TFUE. Fatto salvo tale diritto ai sensi dell’articolo
263 TFUE, ogni persona fisica o giuridica dovrebbe poter proporre un ricorso giurisdizionale effettivo
dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali nazionali contro una decisione dell’autorità di controllo che
produce effetti giuridici nei confronti di detta persona. Tale decisione riguarda in particolare l’esercizio di poteri
di indagine, correttivi e autorizzativi da parte dell’autorità di controllo o l’archiviazione o il rigetto dei reclami.
Tuttavia, tale diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo non comprende altre misure adottate dalle autorità di
controllo che non sono giuridicamente vincolanti, come pareri o consulenza forniti dall’autorità di controllo. Le
azioni contro l’autorità di controllo dovrebbero essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato
membro in cui l’autorità di controllo è stabilita e dovrebbero essere effettuate in conformità del diritto
processuale dello Stato membro in questione. Tali autorità giurisdizionali dovrebbero esercitare i loro pieni poteri
giurisdizionali, ivi compreso quello di esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto che abbiano rilevanza per la
controversia dinanzi a esse pendente.
Se un reclamo è stato rigettato o archiviato da un’autorità di controllo, il reclamante può proporre ricorso
giurisdizionale nello stesso Stato membro. Nell’ambito dei ricorsi giurisdizionali relativi all’applicazione del
presente regolamento, le autorità giurisdizionali nazionali che ritengano necessario, ai fini di una sentenza,
disporre di una decisione in merito, possono, o nel caso di cui all’articolo 267 TFUE, devono chiedere alla Corte
di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull’interpretazione del diritto dell’Unione, compreso il presente
regolamento. Inoltre, se una decisione dell’autorità di controllo che attua una decisione del comitato è impugnata
dinanzi a un’autorità giurisdizionale nazionale ed è in questione la validità della decisione del comitato, tale
autorità giurisdizionale nazionale non ha il potere di invalidare la decisione del comitato, ma deve deferire la
questione di validità alla Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 267 TFUE quale interpretato dalla Corte di
giustizia, ove ritenga la decisione non valida. Tuttavia, un’autorità giurisdizionale nazionale non può deferire una
questione relativa alla validità di una decisione del comitato su richiesta di una persona fisica o giuridica che ha
avuto la possibilità di proporre un ricorso per l’annullamento di tale decisione, specialmente se direttamente e
individualmente interessata da siffatta decisione, ma non ha agito in tal senso entro il termine stabilito dall’articolo
263 TFUE.
(144) Qualora un’autorità giurisdizionale adita per un’azione contro una decisione di un’autorità di controllo abbia
motivo di ritenere che le azioni riguardanti lo stesso trattamento, quale lo stesso oggetto relativamente al
trattamento da parte dello stesso titolare del trattamento o dello stesso responsabile del trattamento, o lo stesso
titolo, siano sottoposte a un’autorità giurisdizionale competente in un altro Stato membro, l’autorità giurisdizionale
adita dovrebbe contattare tale autorità giurisdizionale al fine di confermare l’esistenza di tali azioni
connesse. Se le azioni connesse sono pendenti dinanzi a un’autorità giurisdizionale in un altro Stato membro,
L 119/26 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016
qualsiasi autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere l’azione proposta dinanzi a essa o, su
richiesta di una delle parti, può dichiarare la propria incompetenza a favore della prima autorità giurisdizionale
adita se tale autorità giurisdizionale è competente a conoscere delle azioni in questione e la sua legge consente la
riunione delle azioni. Le azioni sono considerate connesse quando hanno tra loro un legame così stretto da
rendere opportuno trattarle e decidere in merito contestualmente, per evitare il rischio di sentenze incompatibili
risultanti da azioni separate.
(145) Nelle azioni contro un titolare del trattamento o responsabile del trattamento, il ricorrente dovrebbe poter avviare
un’azione legale dinanzi all’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il
responsabile del trattamento ha uno stabilimento o in cui risiede l’interessato, salvo che il titolare del trattamento
sia un’autorità pubblica di uno Stato membro che agisce nell’esercizio dei suoi poteri pubblici.
(146) Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe risarcire i danni cagionati a una persona da
un trattamento non conforme al presente regolamento ma dovrebbe essere esonerato da tale responsabilità se
dimostra che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. Il concetto di danno dovrebbe essere
interpretato in senso lato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in modo tale da rispecchiare
pienamente gli obiettivi del presente regolamento. Ciò non pregiudica le azioni di risarcimento di danni derivanti
dalla violazione di altre norme del diritto dell’Unione o degli Stati membri. Un trattamento non conforme al
presente regolamento comprende anche il trattamento non conforme agli atti delegati e agli atti di esecuzione
adottati in conformità del presente regolamento e alle disposizioni del diritto degli Stati membri che specificano
disposizioni del presente regolamento. Gli interessati dovrebbero ottenere pieno ed effettivo risarcimento per il
danno subito. Qualora i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento siano coinvolti nello stesso
trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento dovrebbe rispondere per la totalità del
danno. Tuttavia, qualora essi siano riuniti negli stessi procedimenti giudiziari conformemente al diritto degli Stati
membri, il risarcimento può essere ripartito in base alla responsabilità che ricade su ogni titolare del trattamento
o responsabile del trattamento per il danno cagionato dal trattamento, a condizione che sia assicurato il pieno ed
effettivo risarcimento dell’interessato che ha subito il danno. Il titolare del trattamento o il responsabile del
trattamento che ha pagato l’intero risarcimento del danno può successivamente proporre un’azione di regresso
contro altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento.
(147) Qualora il presente regolamento preveda disposizioni specifiche in materia di giurisdizione, in particolare
riguardo a procedimenti che prevedono il ricorso giurisdizionale, compreso quello per risarcimento, contro un
titolare del trattamento o un responsabile del trattamento, disposizioni generali in materia di giurisdizione quali
quelle di cui al regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (
1
) non dovrebbero
pregiudicare l’applicazione di dette disposizioni specifiche.
(148) Per rafforzare il rispetto delle norme del presente regolamento, dovrebbero essere imposte sanzioni, comprese
sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del regolamento,in aggiunta o in sostituzione di misure
appropriate imposte dall’autorità di controllo ai sensi del presente regolamento. In caso di violazione minore o se
la sanzione pecuniaria che dovrebbe essere imposta costituisse un onere sproporzionato per una persona fisica,
potrebbe essere rivolto un ammonimento anziché imposta una sanzione pecuniaria. Si dovrebbe prestare tuttavia
debita attenzione alla natura, alla gravità e alla durata della violazione, al carattere doloso della violazione e alle
misure adottate per attenuare il danno subito, al grado di responsabilità o eventuali precedenti violazioni
pertinenti, alla maniera in cui l’autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, al rispetto dei provvedimenti
disposti nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, all’adesione a un
codice di condotta e eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti. L’imposizione di sanzioni, comprese sanzioni
amministrative pecuniarie dovrebbe essere soggetta a garanzie procedurali appropriate in conformità dei principi
generali del diritto dell’Unione e della Carta, inclusi l’effettiva tutela giurisdizionale e il giusto processo.
(149) Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire disposizioni relative a sanzioni penali per violazioni del presente
regolamento, comprese violazioni di norme nazionali adottate in virtù ed entro i limiti del presente regolamento.
Tali sanzioni penali possono altresì autorizzare la sottrazione dei profitti ottenuti attraverso violazioni del
presente regolamento. Tuttavia, l’imposizione di sanzioni penali per violazioni di tali norme nazionali e di
sanzioni amministrative non dovrebbe essere in contrasto con il principio del ne bis in idem quale interpretato
dalla Corte di giustizia.
(150) Al fine di rafforzare e armonizzare le sanzioni amministrative applicabili per violazione del presente regolamento,
ogni autorità di controllo dovrebbe poter imporre sanzioni amministrative pecuniarie. Il presente regolamento
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/27
(
1
) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale,
il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).
dovrebbe specificare le violazioni, indicare il limite massimo e i criteri per prevedere la relativa sanzione amministrativa
pecuniaria, che dovrebbe essere stabilita dall’autorità di controllo competente in ogni singolo caso, tenuto
conto di tutte le circostanze pertinenti della situazione specifica, in particolare della natura, gravità e durata
dell’infrazione e delle relative conseguenze, nonché delle misure adottate per assicurare la conformità agli obblighi
derivanti dal presente regolamento e prevenire o attenuare le conseguenze della violazione. Se le sanzioni
amministrative sono inflitte a imprese, le imprese dovrebbero essere intese quali definite agli articoli 101 e 102
TFUE a tali fini. Se le sanzioni amministrative sono inflitte a persone che non sono imprese, l’autorità di
controllo dovrebbe tenere conto del livello generale di reddito nello Stato membro come pure della situazione
economica della persona nel valutare l’importo appropriato della sanzione pecuniaria. Il meccanismo di coerenza
può essere utilizzato anche per favorire un’applicazione coerente delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Dovrebbe spettare agli Stati membri determinare se e in che misura le autorità pubbliche debbano essere soggette
a sanzioni amministrative pecuniarie. Imporre una sanzione amministrativa pecuniaria o dare un avvertimento
non incide sull’applicazione di altri poteri delle autorità di controllo o di altre sanzioni a norma del regolamento.
(151) I sistemi giudiziari di Danimarca ed Estonia non consentono l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie
come previsto dal presente regolamento. Le norme relative alle sanzioni amministrative pecuniarie possono essere
applicate in maniera tale che in Danimarca la sanzione pecuniaria sia irrogata dalle competenti autorità giurisdizionali
nazionali quale sanzione penale e in Estonia la sanzione pecuniaria sia imposta dall’autorità di controllo
nel quadro di una procedura d’infrazione, purché l’applicazione di tali norme in detti Stati membri abbia effetto
equivalente alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorità di controllo. Le competenti autorità
giurisdizionali nazionali dovrebbero pertanto tener conto della raccomandazione dell’autorità di controllo che
avvia l’azione sanzionatoria. In ogni caso, le sanzioni pecuniarie irrogate dovrebbero essere effettive, proporzionate
e dissuasive.
(152) Se il presente regolamento non armonizza le sanzioni amministrative o se necessario in altri casi, ad esempio in
caso di gravi violazioni del regolamento, gli Stati membri dovrebbero attuare un sistema che preveda sanzioni
effettive, proporzionate e dissuasive. La natura di tali sanzioni, penali o amministrative, dovrebbe essere
determinata dal diritto degli Stati membri.
(153) Il diritto degli Stati membri dovrebbe conciliare le norme che disciplinano la libertà di espressione e di
informazione, comprese l’espressione giornalistica, accademica, artistica o letteraria, con il diritto alla protezione
dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Il trattamento dei dati personali effettuato unicamente a scopi
giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria dovrebbe essere soggetto a deroghe o esenzioni
rispetto ad alcune disposizioni del presente regolamento se necessario per conciliare il diritto alla protezione dei
dati personali e il diritto alla libertà d’espressione e di informazione sancito nell’articolo 11 della Carta. Ciò
dovrebbe applicarsi in particolare al trattamento dei dati personali nel settore audiovisivo, negli archivi stampa e
nelle emeroteche. È pertanto opportuno che gli Stati adottino misure legislative che prevedano le deroghe e le
esenzioni necessarie ai fini di un equilibrio tra tali diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero adottare tali
esenzioni e deroghe con riferimento alle disposizioni riguardanti i principi generali, i diritti dell’interessato, il
titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o a
organizzazioni internazionali, le autorità di controllo indipendenti, la cooperazione e la coerenza nonché
situazioni di trattamento dei dati specifiche. Qualora tali esenzioni o deroghe differiscano da uno Stato membro
all’altro, dovrebbe applicarsi il diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. Per tenere
conto dell’importanza del diritto alla libertà di espressione in tutte le società democratiche è necessario
interpretare in modo esteso i concetti relativi a detta libertà, quali la nozione di giornalismo.
(154) Il presente regolamento ammette, nell’applicazione delle sue disposizioni, che si tenga conto del principio del
pubblico accesso ai documenti ufficiali. L’accesso del pubblico ai documenti ufficiali può essere considerato di
interesse pubblico. I dati personali contenuti in documenti conservati da un’autorità pubblica o da un organismo
pubblico dovrebbero poter essere diffusi da detta autorità o organismo se la diffusione è prevista dal diritto
dell’Unione o degli Stati membri cui l’autorità pubblica o l’organismo pubblico sono soggetti. Tali disposizioni
legislative dovrebbero conciliare l’accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il riutilizzo delle informazioni del
settore pubblico con il diritto alla protezione dei dati personali e possono quindi prevedere la necessaria
conciliazione con il diritto alla protezione dei dati personali, in conformità del presente regolamento. Il
riferimento alle autorità pubbliche e agli organismi pubblici dovrebbe comprendere, in tale contesto, tutte le
autorità o altri organismi cui si applica il diritto degli Stati membri sull’accesso del pubblico ai documenti. La
direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (
1
) non pregiudica in alcun modo il livello di tutela
L 119/28 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016
(
1
) Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore
pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni di diritto dell’Unione
e degli Stati membri e non modifica, in particolare, gli obblighi e i diritti previsti dal presente regolamento. Nello
specifico, tale direttiva non dovrebbe applicarsi ai documenti il cui accesso è escluso o limitato in virtù dei regimi
di accesso per motivi di protezione dei dati personali, e a parti di documenti accessibili in virtù di tali regimi che
contengono dati personali il cui riutilizzo è stato previsto per legge come incompatibile con la normativa in
materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
(155) Il diritto degli Stati membri o i contratti collettivi, ivi compresi gli «accordi aziendali», possono prevedere norme
specifiche per il trattamento dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per
quanto riguarda le condizioni alle quali i dati personali nei rapporti di lavoro possono essere trattati sulla base
del consenso del dipendente, per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l’adempimento
degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del
lavoro, parità e diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, e ai fini dell’esercizio e del godimento,
individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto
di lavoro.
(156) Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini
statistici dovrebbe essere soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato, in conformità del
presente regolamento. Tali garanzie dovrebbero assicurare che siano state predisposte misure tecniche e organizzative
al fine di garantire, in particolare, il principio della minimizzazione dei dati. L’ulteriore trattamento di dati
personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è da
effettuarsi quando il titolare del trattamento ha valutato la fattibilità di conseguire tali finalità trattando dati
personali che non consentono o non consentono più di identificare l’interessato, purché esistano garanzie
adeguate (come ad esempio la pseudonimizzazione dei dati personali). Gli Stati membri dovrebbero prevedere
garanzie adeguate per il trattamento di dati personali per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, per
finalità di ricerca scientifica o storica o per finalità statistiche. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a
fornire, a specifiche condizioni e fatte salve adeguate garanzie per gli interessati, specifiche e deroghe relative ai
requisiti in materia di informazione e ai diritti alla rettifica, alla cancellazione, all’oblio, alla limitazione del
trattamento, alla portabilità dei dati personali, nonché al diritto di opporsi in caso di trattamento di dati personali
per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, per finalità di ricerca scientifica o storica o per finalità
statistiche. Le condizioni e le garanzie in questione possono comprendere procedure specifiche per l’esercizio di
tali diritti da parte degli interessati, qualora ciò sia appropriato alla luce delle finalità previste dallo specifico
trattamento, oltre a misure tecniche e organizzative intese a ridurre al minimo il trattamento dei dati personali
conformemente ai principi di proporzionalità e di necessità. Il trattamento dei dati personali per finalità
scientifiche dovrebbe rispettare anche altre normative pertinenti, ad esempio quelle sulle sperimentazioni cliniche.
(157) Combinando informazioni provenienti dai registri, i ricercatori possono ottenere nuove conoscenze di grande
utilità relativamente a patologie diffuse come le malattie cardiovascolari, il cancro e la depressione. Avvalendosi
dei registri, i risultati delle ricerche possono acquistare maggiore rilevanza, dal momento che si basano su una
popolazione più ampia. Nell’ambito delle scienze sociali, la ricerca basata sui registri consente ai ricercatori di
ottenere conoscenze essenziali sulla correlazione a lungo termine tra numerose condizioni sociali, quali la
disoccupazione e il livello di istruzione, e altre condizioni di vita. I risultati delle ricerche ottenuti dai registri
forniscono conoscenze solide e di alta qualità, che possono costituire la base per l’elaborazione e l’attuazione di
politiche basate sulla conoscenza, migliorare la qualità della vita per molte persone, migliorare l’efficienza dei
servizi sociali. Al fine di facilitare la ricerca scientifica, i dati personali possono essere trattati per finalità di
ricerca scientifica fatte salve condizioni e garanzie adeguate previste dal diritto dell’Unione o degli Stati membri.
(158) Qualora i dati personali siano trattati a fini di archiviazione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a
tale tipo di trattamento, tenendo presente che non dovrebbe applicarsi ai dati delle persone decedute. Le autorità
pubbliche o gli organismi pubblici o privati che tengono registri di interesse pubblico dovrebbero essere servizi
che, in virtù del diritto dell’Unione o degli Stati membri, hanno l’obbligo legale di acquisire, conservare, valutare,
organizzare, descrivere, comunicare, promuovere, diffondere e fornire accesso a registri con un valore a lungo
termine per l’interesse pubblico generale. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a prevedere il
trattamento ulteriore dei dati personali per finalità di archiviazione, per esempio al fine di fornire specifiche
informazioni connesse al comportamento politico sotto precedenti regimi statali totalitari, a genocidi, crimini
contro l’umanità, in particolare l’Olocausto, o crimini di guerra.
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/29
(159) Qualora i dati personali siano trattati per finalità di ricerca scientifica, il presente regolamento dovrebbe applicarsi
anche a tale trattamento. Nell’ambito del presente regolamento, il trattamento di dati personali per finalità di
ricerca scientifica dovrebbe essere interpretato in senso lato e includere ad esempio sviluppo tecnologico e
dimostrazione, ricerca fondamentale, ricerca applicata e ricerca finanziata da privati, oltre a tenere conto dell’obiettivo
dell’Unione di istituire uno spazio europeo della ricerca ai sensi dell’articolo 179, paragrafo 1, TFUE. Le
finalità di ricerca scientifica dovrebbero altresì includere gli studi svolti nell’interesse pubblico nel settore della
sanità pubblica. Per rispondere alle specificità del trattamento dei dati personali per finalità di ricerca scientifica
dovrebbero applicarsi condizioni specifiche, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione o la diffusione in
altra forma di dati personali nel contesto delle finalità di ricerca scientifica. Se il risultato della ricerca scientifica,
in particolare nel contesto sanitario, costituisce motivo per ulteriori misure nell’interesse dell’interessato, le norme
generali del presente regolamento dovrebbero applicarsi in vista di tali misure.
(160) Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca storica, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a
tale trattamento. Ciò dovrebbe comprendere anche la ricerca storica e la ricerca a fini genealogici, tenendo conto
del fatto che il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai dati delle persone decedute.
(161) Ai fini del consenso alla partecipazione ad attività di ricerca scientifica nell’ambito di sperimentazioni cliniche
dovrebbero applicarsi le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio (
1
).
(162) Qualora i dati personali siano trattati per finalità statistiche, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tale
trattamento. Il diritto dell’Unione o degli Stati membri dovrebbe, entro i limiti del presente regolamento,
determinare i contenuti statistici, il controllo dell’accesso, le specifiche per il trattamento dei dati personali per
finalità statistiche e le misure adeguate per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato e per garantire il segreto
statistico. Per finalità statistiche si intende qualsiasi operazione di raccolta e trattamento di dati personali necessari
alle indagini statistiche o alla produzione di risultati statistici. Tali risultati statistici possono essere ulteriormente
usati per finalità diverse, anche per finalità di ricerca scientifica. La finalità statistica implica che il risultato del
trattamento per finalità statistiche non siano dati personali, ma dati aggregati, e che tale risultato o i dati
personali non siano utilizzati a sostegno di misure o decisioni riguardanti persone fisiche specifiche.
(163) È opportuno proteggere le informazioni riservate raccolte dalle autorità statistiche nazionali e dell’Unione per la
produzione di statistiche ufficiali europee e nazionali. Le statistiche europee dovrebbero essere sviluppate,
prodotte e diffuse conformemente ai principi statistici di cui all’articolo 338, paragrafo 2, TFUE, mentre le
statistiche nazionali dovrebbero essere conformi anche al diritto degli Stati membri. Il regolamento (CE)
n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (
2
) fornisce ulteriori specificazioni in merito al segreto
statistico per quanto riguarda le statistiche europee.
(164) Per quanto riguarda il potere delle autorità di controllo di ottenere, dal titolare del trattamento o dal responsabile
del trattamento, accesso ai dati personali e accesso ai loro locali, gli Stati membri possono stabilire per legge, nei
limiti del presente regolamento, norme specifiche per tutelare il segreto professionale o altri obblighi equivalenti
di segretezza, qualora si rendano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali con il
segreto professionale. Ciò non pregiudica gli obblighi esistenti degli Stati membri di adottare norme relative al
segreto professionale laddove richiesto dal diritto dell’Unione.
(165) Il presente regolamento rispetta e non pregiudica lo status di cui godono le chiese e le associazioni o comunità
religiose negli Stati membri in virtù del diritto costituzionale vigente, in conformità dell’articolo 17 TFUE.
(166) Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento, segnatamente tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle
persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e garantire la libera circolazione di tali
L 119/30 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016
(
1
) Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali
per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1).
(
2
) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che
abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico
delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche
comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità
europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
dati nell’Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290
TFUE. In particolare, dovrebbero essere adottati atti delegati riguardanti i criteri e i requisiti dei meccanismi di
certificazione, le informazioni da presentare sotto forma di icone standardizzate e le procedure per fornire tali
icone. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni,
anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe
provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento
europeo e al Consiglio.
(167) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla
Commissione competenze di esecuzione ove previsto dal presente regolamento. Tali competenze dovrebbero
essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.A tal
fine, la Commissione dovrebbe contemplare misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.
(168) È opportuno applicare la procedura d’esame per l’adozione di atti di esecuzione su: clausole contrattuali tipo tra i
titolari del trattamento e i responsabili del trattamento e tra responsabili del trattamento, codici di condotta;
norme tecniche e meccanismi di certificazione; adeguato livello di protezione offerto da un paese terzo, un
territorio o settore specifico all’interno del paese terzo, o da un’organizzazione internazionale; clausole tipo di
protezione dei dati; formati e procedure per lo scambio di informazioni per via elettronica tra i titolari del
trattamento, i responsabili del trattamento e le autorità di controllo per norme vincolanti d’impresa; assistenza
reciproca; e modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità
di controllo e il comitato.
(169) È opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili quando gli elementi a
disposizione indicano che un paese terzo, un territorio o settore di specifico all’interno di tale paese terzo, o
un’organizzazione internazionale non garantisce un livello di protezione adeguato e ciò è reso necessario da
imperativi motivi di urgenza.
(170) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire garantire un livello equivalente di tutela delle persone
fisiche e la libera circolazione dei dati personali nell’Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli
Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, può essere conseguito meglio a
livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del
trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale
obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(171) Il presente regolamento dovrebbe abrogare la direttiva 95/46/CE. Il trattamento già in corso alla data di
applicazione del presente regolamento dovrebbe essere reso conforme al presente regolamento entro un periodo
di due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Qualora il trattamento si basi sul consenso a norma
della direttiva 95/46/CE, non occorre che l’interessato presti nuovamente il suo consenso, se questo è stato
espresso secondo modalità conformi alle condizioni del presente regolamento, affinché il titolare del trattamento
possa proseguire il trattamento in questione dopo la data di applicazione del presente regolamento. Le decisioni
della Commissione e le autorizzazioni delle autorità di controllo basate sulla direttiva 95/46/CE rimangono in
vigore fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate.
(172) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso un parere il 7 marzo 2012 (
1
).
(173) È opportuno che il presente regolamento si applichi a tutti gli aspetti relativi alla tutela dei diritti e delle libertà
fondamentali con riguardo al trattamento dei dati personali che non rientrino in obblighi specifici, aventi lo
stesso obiettivo, di cui alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (
2
), compresi gli obblighi
del titolare del trattamento e i diritti delle persone fisiche. Per chiarire il rapporto tra il presente regolamento e la
direttiva 2002/58/CE, è opportuno modificare quest’ultima di conseguenza. Una volta adottato il presente
regolamento, la direttiva 2002/58/CE dovrebbe essere riesaminata in particolare per assicurare la coerenza con il
presente regolamento,
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/31
(
1
) GU C 192 del 30.6.2012, pag. 7.
(
2
) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela
della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)
(GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.
2. Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla
protezione dei dati personali.
3. La libera circolazione dei dati personali nell’Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Articolo 2
Ambito di applicazione materiale
1. Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al
trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.
2. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali:
a) effettuati per attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione;
b) effettuati dagli Stati membri nell’esercizio di attività che rientrano nell’ambito di applicazione del titolo V, capo 2,
TUE;
c) effettuati da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico;
d) effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o
esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle
stesse.
3. Per il trattamento dei dati personali da parte di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione, si applica il
regolamento (CE) n. 45/2001. Il regolamento (CE) n. 45/2001 e gli altri atti giuridici dell’Unione applicabili a tale
trattamento di dati personali devono essere adeguati ai principi e alle norme del presente regolamento conformemente
all’articolo 98.
4. Il presente regolamento non pregiudica pertanto l’applicazione della direttiva 2000/31/CE, in particolare le norme
relative alla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi di cui agli articoli da 12 a 15 della medesima direttiva.
Articolo 3
Ambito di applicazione territoriale
1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle attività di uno
stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell’Unione, indipendentemente
dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell’Unione.
L 119/32 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016
2. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell’Unione,
effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell’Unione, quando le
attività di trattamento riguardano:
a) l’offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell’Unione, indipendentemente dall’obbligatorietà di
un pagamento dell’interessato; oppure
b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all’interno dell’Unione.
3. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un titolare del trattamento che non
è stabilito nell’Unione, ma in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale
pubblico.
Articolo 4
Definizioni
Ai fini del presente regolamento s’intende per:
1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo
online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica,
culturale o sociale;
2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati
e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione,
la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione;
3) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento
in futuro;
4) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati
personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o
prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali,
gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
5) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere
attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni
aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali
dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
6) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente
dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
7) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che,
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità
e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento
o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati
membri;
8) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che
tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
9) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione
di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione
di dati personali nell’ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/33
membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme
alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
10) «terzo»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l’interessato, il
titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali
sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
11) «consenso dell’interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato,
con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile,
che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
12) «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la
distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati
o comunque trattati;
13) «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che
forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare
dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
14) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche,
fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca,
quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici;
15) «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la
prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
16) «stabilimento principale»:
a) per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della sua
amministrazione centrale nell’Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati
personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell’Unione e che quest’ultimo
stabilimento abbia facoltà di ordinare l’esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato
siffatte decisioni è considerato essere lo stabilimento principale;
b) con riferimento a un responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui
ha sede la sua amministrazione centrale nell’Unione o, se il responsabile del trattamento non ha un’amministrazione
centrale nell’Unione, lo stabilimento del responsabile del trattamento nell’Unione in cui sono condotte
le principali attività di trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento
nella misura in cui tale responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente regolamento;
17) «rappresentante»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal
responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell’articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi
rispettivi a norma del presente regolamento;
18) «impresa»: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività
economica, comprendente le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica;
19) «gruppo imprenditoriale»: un gruppo costituito da un’impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;
20) «norme vincolanti d’impresa»: le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un titolare del
trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al trasferimento o al
complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o responsabile del trattamento in uno o
più paesi terzi, nell’ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un’attività
economica comune;
21) «autorità di controllo»: l’autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 51;
L 119/34 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016
22) «autorità di controllo interessata»: un’autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto:
a) il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di tale
autorità di controllo;
b) gli interessati che risiedono nello Stato membro dell’autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati
in modo sostanziale dal trattamento; oppure
c) un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo;
23) «trattamento transfrontaliero»:
a) trattamento di dati personali che ha luogo nell’ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro di
un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell’Unione ove il titolare del trattamento o il
responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro; oppure
b) trattamento di dati personali che ha luogo nell’ambito delle attività di un unico stabilimento di un titolare del
trattamento o responsabile del trattamento nell’Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo
sostanziale su interessati in più di uno Stato membro;
24) «obiezione pertinente e motivata»: un’obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione
del presente regolamento, oppure che l’azione prevista in relazione al titolare del trattamento o responsabile del
trattamento sia conforme al presente regolamento, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi
posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla
libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione;
25) «servizio della società dell’informazione»: il servizio definito all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva
(UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (
1
);
26) «organizzazione internazionale»: un’organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa
subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati.
CAPO II
Principi
Articolo 5
Principi applicabili al trattamento di dati personali
1. I dati personali sono:
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile
con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile
con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei
dati»);
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare
tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/35
(
1
) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel
settore delle regolamentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più
lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l’attuazione di misure
tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato
(«limitazione della conservazione»);
f) trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure
tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal
danno accidentali («integrità e riservatezza»).
2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo («responsabilizzazione»).
Articolo 6
Liceità del trattamento
1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso;
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica;
e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a
condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la
protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore.
La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell’esecuzione dei
loro compiti.
2. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle
norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e),
determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento
lecito e corretto anche per le altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX.
3. La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita:
a) dal diritto dell’Unione; o
b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.
La finalità del trattamento è determinata in tale base giuridica o, per quanto riguarda il trattamento di cui al paragrafo 1,
lettera e), è necessaria per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all’esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per
adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento, tra cui: le condizioni generali relative alla liceità del
trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti cui
possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di
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conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e
corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. Il diritto dell’Unione o degli Stati
membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all’obiettivo legittimo perseguito.
4. Laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non sia
basato sul consenso dell’interessato o su un atto legislativo dell’Unione o degli Stati membri che costituisca una misura
necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia degli obiettivi di cui all’articolo 23,
paragrafo 1, al fine di verificare se il trattamento per un’altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati
personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l’altro:
a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell’ulteriore trattamento previsto;
b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l’interessato e il
titolare del trattamento;
c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell’articolo
9, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell’articolo 10;
d) delle possibili conseguenze dell’ulteriore trattamento previsto per gli interessati;
e) dell’esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.
Articolo 7
Condizioni per il consenso
1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che
l’interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.
2. Se il consenso dell’interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre
questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile
e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che
costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante.
3. L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso,
l’interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.
4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l’eventualità, tra le
altre, che l’esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del
consenso al trattamento di dati personali non necessario all’esecuzione di tale contratto.
Articolo 8
Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell’informazione
1. Qualora si applichi l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della società
dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove
il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è
prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.
Gli Stati membri possono stabilire per legge un’età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/37
2. Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia
prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie
disponibili.
3. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme
sulla validità, la formazione o l’efficacia di un contratto rispetto a un minore.
Articolo 9
Trattamento di categorie particolari di dati personali
1. È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose
o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:
a) l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità
specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell’Unione o degli Stati membri dispone che l’interessato non possa revocare
il divieto di cui al paragrafo 1;
b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato
in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia
autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati
membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato;
c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica qualora l’interessato
si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
d) il trattamento è effettuato, nell’ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione,
associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a
condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti
con la fondazione, l’associazione o l’organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati
all’esterno senza il consenso dell’interessato;
e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall’interessato;
f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le
autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati
membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e
prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato;
h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità
lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi
sanitari o sociali sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista
della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;
i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da
gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza
sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri che
prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare il segreto professionale;
L 119/38 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016
j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini
statistici in conformità dell’articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell’Unione o nazionale, che è proporzionato
alla finalità perseguita, rispetta l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche
per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.
3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali
dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al
diritto dell’Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona
anch’essa soggetta all’obbligo di segretezza conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri o alle norme
stabilite dagli organismi nazionali competenti.
4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al
trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.
Articolo 10
Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati
Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell’articolo
6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal
diritto dell’Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un
eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica.
Articolo 11
Trattamento che non richiede l’identificazione
1. Se le finalità per cui un titolare del trattamento tratta i dati personali non richiedono o non richiedono più l’identificazione
dell’interessato, il titolare del trattamento non è obbligato a conservare, acquisire o trattare ulteriori
informazioni per identificare l’interessato al solo fine di rispettare il presente regolamento.
2. Qualora, nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il titolare del trattamento possa dimostrare di non
essere in grado di identificare l’interessato, ne informa l’interessato, se possibile. In tali casi, gli articoli da 15 a 20 non si
applicano tranne quando l’interessato, al fine di esercitare i diritti di cui ai suddetti articoli, fornisce ulteriori
informazioni che ne consentano l’identificazione.
CAPO III
Diritti dell’interessato
Sezione 1
Trasparenza e modalità
Articolo 12
Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato
1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui agli
articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all’articolo 34 relative al trattamento in forma
concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di
informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se
del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia
comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato.
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2. Il titolare del trattamento agevola l’esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22. Nei casi di
cui all’articolo 11, paragrafo 2, il titolare del trattamento non può rifiutare di soddisfare la richiesta dell’interessato al
fine di esercitare i suoi diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22, salvo che il titolare del trattamento dimostri che non è in
grado di identificare l’interessato.
3. Il titolare del trattamento fornisce all’interessato le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo a una
richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal
ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della
complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l’interessato di tale proroga, e dei motivi del
ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le
informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell’interessato.
4. Se non ottempera alla richiesta dell’interessato, il titolare del trattamento informa l’interessato senza ritardo, e al
più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre
reclamo a un’autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.
5. Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli
articoli da 15 a 22 e dell’articolo 34 sono gratuite. Se le richieste dell’interessato sono manifestamente infondate o
eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:
a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le
informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta; oppure
b) rifiutare di soddisfare la richiesta.
Incombe al titolare del trattamento l’onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.
6. Fatto salvo l’articolo 11, qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l’identità della persona
fisica che presenta la richiesta di cui agli articoli da 15 a 21, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per
confermare l’identità dell’interessato.
7. Le informazioni da fornire agli interessati a norma degli articoli 13 e 14 possono essere fornite in combinazione
con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme
del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone sono leggibili da dispositivo automatico.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 92 al fine di stabilire le
informazioni da presentare sotto forma di icona e le procedure per fornire icone standardizzate.
Sezione 2
Informazione e accesso ai dati personali
Articolo 13
Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato
1. In caso di raccolta presso l’interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all’interessato,
nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
L 119/40 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016
d) qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del
trattamento o da terzi;
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione
internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei
trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o
opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del
trattamento fornisce all’interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e
trasparente:
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale
periodo;
b) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati;
c) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a),
l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca;
d) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la
conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze
della mancata comunicazione di tali dati;
f) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e,
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di
tale trattamento per l’interessato.
3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella
per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all’interessato informazioni in merito a tale
diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l’interessato dispone già delle informazioni.
Articolo 14
Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato
1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l’interessato, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le
seguenti informazioni:
a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
d) le categorie di dati personali in questione;
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/41
f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo
o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o,
nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie
adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti
informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell’interessato:
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale
periodo;
b) qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del
trattamento o da terzi;
c) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
d) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a),
l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prima della revoca;
e) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l’eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al
pubblico;
g) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e,
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di
tale trattamento per l’interessato.
3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:
a) entro un termine ragionevole dall’ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione
delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;
b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l’interessato, al più tardi al momento della
prima comunicazione all’interessato; oppure
c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.
4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella
per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all’interessato informazioni in merito a tale
diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:
a) l’interessato dispone già delle informazioni;
b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il
trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le
condizioni e le garanzie di cui all’articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l’obbligo di cui al paragrafo 1 del
presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale
trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i
legittimi interessi dell’interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;
c) l’ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è
soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell’interessato;
oppure
d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato
dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.
L 119/42 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016
Articolo 15
Diritto di accesso dell’interessato
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti
informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati
per determinare tale periodo;
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e,
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di
tale trattamento per l’interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il
diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie
richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi
amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato,
le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Sezione 3
Rettifica e cancellazione
Articolo 16
Diritto di rettifica
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione
dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Articolo 17
Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i
dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/43
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o
all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo
prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato
membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8,
paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli,
tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per
informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare
qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato
membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse
oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h)
e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3;
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente
all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di
pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Articolo 18
Diritto di limitazione di trattamento
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una
delle seguenti ipotesi:
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare
l’esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia
limitato l’utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari
all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito
all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione,
soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria
oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione
o di uno Stato membro.
L 119/44 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016
3. L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del
trattamento prima che detta limitazione sia revocata.
Articolo 19
Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del
trattamento
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali
rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’articolo 16, dell’articolo 17, paragrafo 1, e
dell’articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento
comunica all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda.
Articolo 20
Diritto alla portabilità dei dati
1. L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 9, paragrafo 2,
lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
2. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l’interessato ha il
diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente
fattibile.
3. L’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l’articolo 17. Tale diritto non
si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Sezione 4
Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone
fisiche
Articolo 21
Diritto di opposizione
1. L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la
profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali
salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi,
sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in
qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la
profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più
oggetto di trattamento per tali finalità.
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/45
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all’attenzione dell’interessato ed è presentato chiaramente
e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l’interessato.
5. Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società dell’informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l’interessato
può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell’articolo 89,
paragrafo 1, l’interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati
personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.
Articolo 22
Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
1. L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente
sulla sua persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e un titolare del trattamento;
b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa
altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato;
c) si basi sul consenso esplicito dell’interessato.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti,
le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, almeno il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare del
trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9,
paragrafo 1, a meno che non sia d’applicazione l’articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure
adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato.
Sezione 5
Limitazioni
Articolo 23
Limitazioni
1. Il diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del
trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22
e 34, nonché all’articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui
agli articoli da 12 a 22, qualora tale limitazione rispetti l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura
necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:
a) la sicurezza nazionale;
b) la difesa;
c) la sicurezza pubblica;
L 119/46 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016
d) la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, incluse la
salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
e) altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante
interesse economico o finanziario dell’Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e
tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;
f) la salvaguardia dell’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;
g) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;
h) una funzione di controllo, d’ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all’esercizio di
pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a), a e) e g);
i) la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui;
j) l’esecuzione delle azioni civili.
2. In particolare qualsiasi misura legislativa di cui al paragrafo 1 contiene disposizioni specifiche riguardanti almeno,
se del caso:
a) le finalità del trattamento o le categorie di trattamento;
b) le categorie di dati personali;
c) la portata delle limitazioni introdotte;
d) le garanzie per prevenire abusi o l’accesso o il trasferimento illeciti;
e) l’indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari;
f) i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione e delle
finalità del trattamento o delle categorie di trattamento;
g) i rischi per i diritti e le libertà degli interessati; e
h) il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa compromettere la finalità della
stessa.
CAPO IV
Titolare del trattamento e responsabile del trattamento
Sezione 1
Obblighi generali
Articolo 24
Responsabilità del titolare del trattamento
1. Tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei
rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in
atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è
effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.
2. Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al paragrafo 1 includono l’attuazione di
politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento.
3. L’adesione ai codici di condotta di cui all’articolo 40 o a un meccanismo di certificazione di cui all’articolo 42 può
essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento.
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/47
Articolo 25
Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita
1. Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’ambito di applicazione, del
contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà
delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all’atto del
trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione,
volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel
trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli
interessati.
2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati,
per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale
per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l’accessibilità. In
particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un
numero indefinito di persone fisiche senza l’intervento della persona fisica.
3. Un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dell’articolo 42 può essere utilizzato come elemento per
dimostrare la conformità ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Articolo 26
Contitolari del trattamento
1. Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi
sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive
responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo
all’esercizio dei diritti dell’interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13
e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell’Unione o dello Stato
membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati.
2. L’accordo di cui al paragrafo 1 riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati.
Il contenuto essenziale dell’accordo è messo a disposizione dell’interessato.
3. Indipendentemente dalle disposizioni dell’accordo di cui al paragrafo 1, l’interessato può esercitare i propri diritti ai
sensi del presente regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.
Articolo 27
Rappresentanti di titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento non stabiliti
nell’Unione
1. Ove si applichi l’articolo 3, paragrafo 2, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento designa per
iscritto un rappresentante nell’Unione.
2. L’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica:
a) al trattamento se quest’ultimo è occasionale, non include il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati
di cui all’articolo 9, paragrafo 1, o di dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10, ed è
improbabile che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tenuto conto della natura, del
contesto, dell’ambito di applicazione e delle finalità del trattamento; oppure
b) alle autorità pubbliche o agli organismi pubblici.
L 119/48 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016
3. Il rappresentante è stabilito in uno degli Stati membri in cui si trovano gli interessati e i cui dati personali sono
trattati nell’ambito dell’offerta di beni o servizi o il cui comportamento è monitorato.
4. Ai fini della conformità con il presente regolamento, il rappresentante è incaricato dal titolare del trattamento o dal
responsabile del trattamento a fungere da interlocutore, in aggiunta o in sostituzione del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento, in particolare delle autorità di controllo e degli interessati, per tutte le questioni riguardanti
il trattamento.
5. La designazione di un rappresentante a cura del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento fa salve
le azioni legali che potrebbero essere promosse contro lo stesso titolare del trattamento o responsabile del trattamento.
Articolo 28
Responsabile del trattamento
1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre
unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e
organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela
dei diritti dell’interessato.
2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o
generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa
il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del
trattamento, dando così al titolare del trattamento l’opportunità di opporsi a tali modifiche.
3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico
a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del
trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo
di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto
giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:
a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di
dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o
nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare
del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per
rilevanti motivi di interesse pubblico;
b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano
un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32;
d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative
adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del titolare del trattamento di dare seguito
alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III;
f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto
della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione
dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri
preveda la conservazione dei dati; e
h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli
obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati
dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/49
Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del
trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o
dell’Unione, relative alla protezione dei dati.
4. Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l’esecuzione di
specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono
imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, gli stessi
obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e
il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto
misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento.
Qualora l’altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il
responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l’intera responsabilità dell’adempimento degli
obblighi dell’altro responsabile.
5. L’adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all’articolo 40 o a un
meccanismo di certificazione approvato di cui all’articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare le
garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo.
6. Fatto salvo un contratto individuale tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il contratto o
altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali
tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al titolare del
trattamento o al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43.
7. La Commissione può stabilire clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo
e secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 93, paragrafo 2.
8. Un’autorità di controllo può adottare clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente
articolo in conformità del meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63.
9. Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.
10. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando
le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione.
Articolo 29
Trattamento sotto l’autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che
abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo
che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri.
Articolo 30
Registri delle attività di trattamento
1. Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro delle attività di
trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni:
a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante
del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;
b) le finalità del trattamento;
c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
L 119/50 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016
d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi
od organizzazioni internazionali;
e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa
l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma
dell’articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’articolo 32,
paragrafo 1.
2. Ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro di tutte le categorie
di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:
a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per
conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa
l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma
dell’articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’articolo 32,
paragrafo 1.
3. I registri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico.
4. Su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il rappresentante del
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento mettono il registro a disposizione dell’autorità di controllo.
5. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti,
a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, il
trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di cui all’articolo 9, paragrafo 1,
o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10.
Articolo 31
Cooperazione con l’autorità di controllo
Il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il loro rappresentante cooperano, su
richiesta, con l’autorità di controllo nell’esecuzione dei suoi compiti.
Sezione 2
Sicurezza dei dati personali
Articolo 32
Sicurezza del trattamento
1. Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle
finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche,
il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/51
b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei
servizi di trattamento;
c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o
tecnico;
d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di
garantire la sicurezza del trattamento.
2. Nel valutare l’adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che
derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso,
in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
3. L’adesione a un codice di condotta approvato di cui all’articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato
di cui all’articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1
del presente articolo.
4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e
abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo
richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri.
Articolo 33
Notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di controllo
1. In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all’autorità di controllo
competente a norma dell’articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è
venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le
libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all’autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei
motivi del ritardo.
2. Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a
conoscenza della violazione.
3. La notifica di cui al paragrafo 1 deve almeno:
a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo
di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in
questione;
b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso
cui ottenere più informazioni;
c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l’adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio
alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
4. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono
essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
5. Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative,
le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente all’autorità di controllo
di verificare il rispetto del presente articolo.
Articolo 34
Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato
1. Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle
persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all’interessato senza ingiustificato ritardo.
L 119/52 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016
2. La comunicazione all’interessato di cui al paragrafo 1 del presente articolo descrive con un linguaggio semplice e
chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le misure di cui all’articolo 33,
paragrafo 3, lettere b), c) e d).
3. Non è richiesta la comunicazione all’interessato di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure
erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali
incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;
b) il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio
elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;
c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica
o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.
4. Nel caso in cui il titolare del trattamento non abbia ancora comunicato all’interessato la violazione dei dati
personali, l’autorità di controllo può richiedere, dopo aver valutato la probabilità che la violazione dei dati personali
presenti un rischio elevato, che vi provveda o può decidere che una delle condizioni di cui al paragrafo 3 è soddisfatta.
Sezione 3
Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva
Articolo 35
Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura,
l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone
fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell’impatto dei trattamenti
previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che
presentano rischi elevati analoghi.
2. Il titolare del trattamento, allorquando svolge una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, si consulta con il
responsabile della protezione dei dati, qualora ne sia designato uno.
3. La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 1 è richiesta in particolare nei casi seguenti:
a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo
analogo significativamente su dette persone fisiche;
b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, o di dati
relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10; o
c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.
4. L’autorità di controllo redige e rende pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi del paragrafo 1. L’autorità di controllo comunica tali elenchi al
comitato di cui all’articolo 68.
5. L’autorità di controllo può inoltre redigere e rendere pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti per le quali
non è richiesta una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati. L’autorità di controllo comunica tali elenchi al
comitato.
6. Prima di adottare gli elenchi di cui ai paragrafi 4 e 5, l’autorità di controllo competente applica il meccanismo di
coerenza di cui all’articolo 63 se tali elenchi comprendono attività di trattamento finalizzate all’offerta di beni o servizi a
interessati o al monitoraggio del loro comportamento in più Stati membri, o attività di trattamento che possono incidere
significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione.
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/53
7. La valutazione contiene almeno:
a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile,
l’interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;
b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;
c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1; e
d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la
protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli
interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.
8. Nel valutare l’impatto del trattamento effettuato dai relativi titolari o responsabili è tenuto in debito conto il
rispetto da parte di questi ultimi dei codici di condotta approvati di cui all’articolo 40, in particolare ai fini di una
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati.
9. Se del caso, il titolare del trattamento raccoglie le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul
trattamento previsto, fatta salva la tutela degli interessi commerciali o pubblici o la sicurezza dei trattamenti.
10. Qualora il trattamento effettuato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) o e), trovi nel diritto dell’Unione o
nel diritto dello Stato membro cui il titolare del trattamento è soggetto una base giuridica, tale diritto disciplini il
trattamento specifico o l’insieme di trattamenti in questione, e sia già stata effettuata una valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati nell’ambito di una valutazione d’impatto generale nel contesto dell’adozione di tale base giuridica, i
paragrafi da 1 a 7 non si applicano, salvo che gli Stati membri ritengano necessario effettuare tale valutazione prima di
procedere alle attività di trattamento.
11. Se necessario, il titolare del trattamento procede a un riesame per valutare se il trattamento dei dati personali sia
effettuato conformemente alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati almeno quando insorgono variazioni del
rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento.
Articolo 36
Consultazione preventiva
1. Il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l’autorità di controllo qualora la valutazione
d’impatto sulla protezione dei dati a norma dell’articolo 35 indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in
assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio.
2. Se ritiene che il trattamento previsto di cui al paragrafo 1 violi il presente regolamento, in particolare qualora il
titolare del trattamento non abbia identificato o attenuato sufficientemente il rischio, l’autorità di controllo fornisce,
entro un termine di otto settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione, un parere scritto al titolare del
trattamento e, ove applicabile, al responsabile del trattamento e può avvalersi dei poteri di cui all’articolo 58. Tale
periodo può essere prorogato di sei settimane, tenendo conto della complessità del trattamento previsto. L’autorità di
controllo informa il titolare del trattamento e, ove applicabile, il responsabile del trattamento di tale proroga, unitamente
ai motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione. La decorrenza dei termini può
essere sospesa fino all’ottenimento da parte dell’autorità di controllo delle informazioni richieste ai fini della consultazione.
3. Al momento di consultare l’autorità di controllo ai sensi del paragrafo 1, il titolare del trattamento comunica
all’autorità di controllo:
a) ove applicabile, le rispettive responsabilità del titolare del trattamento, dei contitolari del trattamento e dei
responsabili del trattamento, in particolare relativamente al trattamento nell’ambito di un gruppo imprenditoriale;
b) le finalità e i mezzi del trattamento previsto;
c) le misure e le garanzie previste per proteggere i diritti e le libertà degli interessati a norma del presente regolamento;
d) ove applicabile, i dati di contatto del titolare della protezione dei dati;
L 119/54 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016
e) la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati di cui all’articolo 35;
f) ogni altra informazione richiesta dall’autorità di controllo.
4. Gli Stati membri consultano l’autorità di controllo durante l’elaborazione di una proposta di atto legislativo che
deve essere adottato dai parlamenti nazionali o di misura regolamentare basata su detto atto legislativo relativamente al
trattamento.
5. Nonostante il paragrafo 1, il diritto degli Stati membri può prescrivere che i titolari del trattamento consultino
l’autorità di controllo, e ne ottengano l’autorizzazione preliminare, in relazione al trattamento da parte di un titolare del
trattamento per l’esecuzione, da parte di questi, di un compito di interesse pubblico, tra cui il trattamento con riguardo
alla protezione sociale e alla sanità pubblica.
Sezione 4
Responsabile della protezione dei dati
Articolo 37
Designazione del responsabile della protezione dei dati
1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della
protezione dei dati ogniqualvolta:
a) il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali
quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per
loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su
larga scala; oppure
c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su
larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di
cui all’articolo 10.
2. Un gruppo imprenditoriale può nominare un unico responsabile della protezione dei dati, a condizione che un
responsabile della protezione dei dati sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento.
3. Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un’autorità pubblica o un organismo
pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi
pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione.
4. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il titolare e del trattamento, il responsabile del trattamento o le
associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento
possono o, se previsto dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, devono designare un responsabile della protezione
dei dati. Il responsabile della protezione dei dati può agire per dette associazioni e altri organismi rappresentanti i titolari
del trattamento o i responsabili del trattamento.
5. Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della
conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i
compiti di cui all’articolo 39.
6. Il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi.
7. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della
protezione dei dati e li comunica all’autorità di controllo.
Articolo 38
Posizione del responsabile della protezione dei dati
1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati
sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/55
2. Il titolare e del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il responsabile della protezione dei dati
nell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai
dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.
3. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati
non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l’esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati
non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l’adempimento dei propri
compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o
del responsabile del trattamento.
4 Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al
trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento.
5. Il responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all’adempimento dei propri
compiti, in conformità del diritto dell’Unione o degli Stati membri.
6. Il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il
responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi.
Articolo 39
Compiti del responsabile della protezione dei dati
1. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che
eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni
dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l’osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla
protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di
protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del
personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo
svolgimento ai sensi dell’articolo 35;
d) cooperare con l’autorità di controllo; e
e) fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione
preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
2. Nell’eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al
trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.
Sezione 5
Codici di condotta e certificazione
Articolo 40
Codici di condotta
1. Gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione incoraggiano l’elaborazione di codici di
condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, in funzione delle specificità dei vari
settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese.
2. Le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o responsabili del
trattamento possono elaborare i codici di condotta, modificarli o prorogarli, allo scopo di precisare l’applicazione del
presente regolamento, ad esempio relativamente a:
a) il trattamento corretto e trasparente dei dati;
L 119/56 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016
b) i legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento in contesti specifici;
c) la raccolta dei dati personali;
d) la pseudonimizzazione dei dati personali;
e) l’informazione fornita al pubblico e agli interessati;
f) l’esercizio dei diritti degli interessati;
g) l’informazione fornita e la protezione del minore e le modalità con cui è ottenuto il consenso dei titolari della responsabilità
genitoriale sul minore;
h) le misure e le procedure di cui agli articoli 24 e 25 e le misure volte a garantire la sicurezza del trattamento di cui
all’articolo 32;
i) la notifica di una violazione dei dati personali alle autorità di controllo e la comunicazione di tali violazioni dei dati
personali all’interessato;
j) il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali; o
k) le procedure stragiudiziali e di altro tipo per comporre le controversie tra titolari del trattamento e interessati in
materia di trattamento, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi degli articoli 77 e 79.
3. Oltre all’adesione ai codici di condotta approvati ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo e aventi validità
generale a norma del paragrafo 9 del presente articolo da parte di titolari o responsabili soggetti al presente
regolamento, possono aderire a tali codici di condotta anche i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento
che non sono soggetti al presente regolamento ai sensi dell’articolo 3, al fine di fornire adeguate garanzie nel quadro dei
trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali alle condizioni di cui all’articolo 46,
paragrafo 2, lettera e). Detti titolari del trattamento o responsabili del trattamento assumono l’impegno vincolante e
azionabile, mediante strumenti contrattuali o di altro tipo giuridicamente vincolanti, di applicare le stesse adeguate
garanzie anche per quanto riguarda i diritti degli interessati.
4. Il codice di condotta di cui al paragrafo 2 del presente articolo contiene i meccanismi che consentono all’organismo
di cui all’articolo 41, paragrafo 1, di effettuare il controllo obbligatorio del rispetto delle norme del codice da
parte dei titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento che si impegnano ad applicarlo, fatti salvi i compiti e
i poteri delle autorità di controllo competenti ai sensi degli articoli 55 o 56.
5. Le associazioni e gli altri organismi di cui al paragrafo 2 del presente articolo che intendono elaborare un codice di
condotta o modificare o prorogare un codice esistente sottopongono il progetto di codice, la modifica o la proroga
all’autorità di controllo competente ai sensi dell’articolo 55. L’autorità di controllo esprime un parere sulla conformità al
presente regolamento del progetto di codice, della modifica o della proroga e approva tale progetto, modifica o proroga,
se ritiene che offra in misura sufficiente garanzie adeguate.
6. Qualora il progetto di codice, la modifica o la proroga siano approvati ai sensi dell’articolo 55, e se il codice di
condotta in questione non si riferisce alle attività di trattamento in vari Stati membri, l’autorità di controllo registra e
pubblica il codice.
7. Qualora il progetto di codice di condotta si riferisca alle attività di trattamento in vari Stati membri, prima di
approvare il progetto, la modifica o la proroga, l’autorità di controllo che è competente ai sensi dell’articolo 55 lo
sottopone, tramite la procedura di cui all’articolo 63, al comitato, il quale formula un parere sulla conformità al presente
regolamento del progetto di codice, della modifica o della proroga o, nel caso di cui al paragrafo 3 del presente articolo,
sulla previsione di adeguate garanzie.
8. Qualora il parere di cui al paragrafo 7 confermi che il progetto di codice di condotta, la modifica o la proroga è
conforme al presente regolamento o, nel caso di cui al paragrafo 3, fornisce adeguate garanzie, il comitato trasmette il
suo parere alla Commissione.
9. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, che il codice di condotta, la modifica o la proroga
approvati, che le sono stati sottoposti ai sensi del paragrafo 8 del presente articolo, hanno validità generale all’interno
dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 93, paragrafo 2.
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/57
10. La Commissione provvede a dare un’adeguata pubblicità dei codici approvati per i quali è stata decisa la validità
generale ai sensi del paragrafo 9.
11. Il comitato raccoglie in un registro tutti i codici di condotta, le modifiche e le proroghe approvati e li rende
pubblici mediante mezzi appropriati.
Articolo 41
Monitoraggio dei codici di condotta approvati
1. Fatti salvi i compiti e i poteri dell’autorità di controllo competente di cui agli articoli 57 e 58, il controllo della
conformità con un codice di condotta ai sensi dell’articolo 40 può essere effettuato da un organismo in possesso del
livello adeguato di competenze riguardo al contenuto del codice e del necessario accreditamento a tal fine dell’autorità di
controllo competente.
2. L’organismo di cui al paragrafo 1 può essere accreditato a monitorare l’osservanza di un codice di condotta se esso
ha:
a) dimostrato in modo convincente all’autorità di controllo competente di essere indipendente e competente riguardo al
contenuto del codice;
b) istituito procedure che gli consentono di valutare l’ammissibilità dei titolari del trattamento e dei responsabili del
trattamento in questione ad applicare il codice, di controllare che detti titolari e responsabili ne rispettino le
disposizioni e di riesaminarne periodicamente il funzionamento;
c) istituito procedure e strutture atte a gestire i reclami relativi a violazioni del codice o il modo in cui il codice è stato
o è attuato da un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento e a rendere dette procedure e strutture
trasparenti per gli interessati e il pubblico; e
d) dimostrato in modo convincente all’autorità di controllo competente che i compiti e le funzioni da esso svolti non
danno adito a conflitto di interessi.
3. L’autorità di controllo competente presenta al comitato il progetto di criteri per l’accreditamento dell’organismo di
cui al paragrafo 1 del presente articolo, ai sensi del meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63.
4. Fatti salvi i compiti e i poteri dell’autorità di controllo competente e le disposizioni del capo VIII, un organismo di
cui al paragrafo 1 del presente articolo adotta, stanti garanzie appropriate, le opportune misure in caso di violazione del
codice da parte di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento, tra cui la sospensione o l’esclusione dal
codice del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento. Esso informa l’autorità di controllo competente di
tali misure e dei motivi della loro adozione.
5. L’autorità di controllo competente revoca l’accreditamento dell’organismo di cui al paragrafo 1, se le condizioni per
l’accreditamento non sono, o non sono più, rispettate o se le misure adottate dall’organismo violano il presente
regolamento.
6. Il presente articolo non si applica al trattamento effettuato da autorità pubbliche e da organismi pubblici.
Articolo 42
Certificazione
1. Gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione incoraggiano, in particolare a livello di
Unione, l’istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei
dati allo scopo di dimostrare la conformità al presente regolamento dei trattamenti effettuati dai titolari del trattamento
e dai responsabili del trattamento. Sono tenute in considerazione le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie
imprese.
L 119/58 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016
2. Oltre all’adesione dei titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento soggetti al presente regolamento, i
meccanismi, i sigilli o i marchi approvati ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo, possono essere istituiti al fine di
dimostrare la previsione di garanzie appropriate da parte dei titolari del trattamento o responsabili del trattamento non
soggetti al presente regolamento ai sensi dell’articolo 3, nel quadro dei trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o
organizzazioni internazionali alle condizioni di cui all’articolo 46, paragrafo 2, lettera f). Detti titolari del trattamento o
responsabili del trattamento assumono l’impegno vincolante e azionabile, mediante strumenti contrattuali o di altro tipo
giuridicamente vincolanti, di applicare le stesse adeguate garanzie anche per quanto riguarda i diritti degli interessati.
3. La certificazione è volontaria e accessibile tramite una procedura trasparente.
4. La certificazione ai sensi del presente articolo non riduce la responsabilità del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento riguardo alla conformità al presente regolamento e lascia impregiudicati i compiti e i poteri
delle autorità di controllo competenti a norma degli articoli 55 o 56.
5. La certificazione ai sensi del presente articolo è rilasciata dagli organismi di certificazione di cui all’articolo 43 o
dall’autorità di controllo competente in base ai criteri approvati da tale autorità di controllo competente ai sensi dell’articolo
58, paragrafo 3, o dal comitato, ai sensi dell’articolo 63. Ove i criteri siano approvati dal comitato, ciò può
risultare in una certificazione comune, il sigillo europeo per la protezione dei dati.
6. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento che sottopone il trattamento effettuato al meccanismo
di certificazione fornisce all’organismo di certificazione di cui all’articolo 43 o, ove applicabile, all’autorità di controllo
competente tutte le informazioni e l’accesso alle attività di trattamento necessarie a espletare la procedura di certificazione.
7. La certificazione è rilasciata al titolare del trattamento o responsabile del trattamento per un periodo massimo di
tre anni e può essere rinnovata alle stesse condizioni purché continuino a essere soddisfatti i requisiti pertinenti. La
certificazione è revocata, se del caso, dagli organismi di certificazione di cui all’articolo 43 o dall’autorità di controllo
competente, a seconda dei casi, qualora non siano o non siano più soddisfatti i requisiti per la certificazione.
8. Il comitato raccoglie in un registro tutti i meccanismi di certificazione e i sigilli e i marchi di protezione dei dati e
li rende pubblici con qualsiasi mezzo appropriato.
Articolo 43
Organismi di certificazione
1. Fatti salvi i compiti e i poteri dell’autorità di controllo competente di cui agli articoli 57 e 58, gli organismi di
certificazione in possesso del livello adeguato di competenze riguardo alla protezione dei dati, rilasciano e rinnovano la
certificazione, dopo averne informato l’autorità di controllo al fine di consentire alla stessa di esercitare i suoi poteri a
norma dell’articolo 58, paragrafo 2, lettera h), ove necessario. Gli Stati membri garantiscono che tali organismi di certificazione
siano accreditati da uno o entrambi dei seguenti organismi:
a) dall’autorità di controllo competente ai sensi degli articoli 55 o 56;
b) dall’organismo nazionale di accreditamento designato in virtù del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio (
1
) conformemente alla norma EN-ISO/IEC 17065/2012 e ai requisiti aggiuntivi stabiliti
dall’autorità di controllo competente ai sensi degli articoli 55 o 56.
2. Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 sono accreditati in conformità di tale paragrafo solo se:
a) hanno dimostrato in modo convincente all’autorità di controllo competente di essere indipendenti e competenti
riguardo al contenuto della certificazione;
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/59
(
1
) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento
e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218
del 13.8.2008, pag. 30).
b) si sono impegnati a rispettare i criteri di cui all’articolo 42, paragrafo 5, e approvati dall’autorità di controllo
competente ai sensi degli articoli 55 o 56 o dal comitato, ai sensi dell’articolo 63;
c) hanno istituito procedure per il rilascio, il riesame periodico e il ritiro delle certificazioni, dei sigilli e dei marchi di
protezione dei dati;
d) hanno istituito procedure e strutture atte a gestire i reclami relativi a violazioni della certificazione o il modo in
Articolo 45
Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza
1. Il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale è ammesso se la
Commissione ha deciso che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all’interno del paese terzo, o l’organizzazione
internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non
necessita di autorizzazioni specifiche.
2. Nel valutare l’adeguatezza del livello di protezione, la Commissione prende in considerazione in particolare i
seguenti elementi:
a) lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la pertinente legislazione generale e
settoriale (anche in materia di sicurezza pubblica, difesa, sicurezza nazionale, diritto penale e accesso delle autorità
pubbliche ai dati personali), così come l’attuazione di tale legislazione, le norme in materia di protezione dei dati, le
norme professionali e le misure di sicurezza, comprese le norme per il trasferimento successivo dei dati personali
verso un altro paese terzo o un’altra organizzazione internazionale osservate nel paese o dall’organizzazione internazionale
in questione, la giurisprudenza nonché i diritti effettivi e azionabili degli interessati e un ricorso effettivo in
sede amministrativa e giudiziaria per gli interessati i cui dati personali sono oggetto di trasferimento;
b) l’esistenza e l’effettivo funzionamento di una o più autorità di controllo indipendenti nel paese terzo o cui è soggetta
un’organizzazione internazionale, con competenza per garantire e controllare il rispetto delle norme in materia di
protezione dei dati, comprensiva di adeguati poteri di esecuzione, per assistere e fornire consulenza agli interessati in
merito all’esercizio dei loro diritti e cooperare con le autorità di controllo degli Stati membri; e
c) gli impegni internazionali assunti dal paese terzo o dall’organizzazione internazionale in questione o altri obblighi
derivanti da convenzioni o strumenti giuridicamente vincolanti come pure dalla loro partecipazione a sistemi multilaterali
o regionali, in particolare in relazione alla protezione dei dati personali.
3. La Commissione, previa valutazione dell’adeguatezza del livello di protezione, può decidere, mediante atti di
esecuzione, che un paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all’interno di un paese terzo, o un’organizzazione
internazionale garantiscono un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
L’atto di esecuzione prevede un meccanismo di riesame periodico, almeno ogni quattro anni, che tenga conto di tutti gli
sviluppi pertinenti nel paese terzo o nell’organizzazione internazionale. L’atto di esecuzione specifica il proprio ambito
di applicazione geografico e settoriale e, ove applicabile, identifica la o le autorità di controllo di cui al paragrafo 2,
lettera b), del presente articolo. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 93,
paragrafo 2.
4. La Commissione controlla su base continuativa gli sviluppi nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali che
potrebbero incidere sul funzionamento delle decisioni adottate a norma del paragrafo 3 del presente articolo e delle
decisioni adottate sulla base dell’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE.
5. Se risulta dalle informazioni disponibili, in particolare in seguito al riesame di cui al paragrafo 3 del presente
articolo, che un paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all’interno di un paese terzo, o un’organizzazione
internazionale non garantiscono più un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, la
Commissione revoca, modifica o sospende nella misura necessaria la decisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo
mediante atti di esecuzione senza effetto retroattivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame
di cui all’articolo 93, paragrafo 2, o, in casi di estrema urgenza, secondo la procedura di cui all’articolo 93, paragrafo 3.
Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente
applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 93, paragrafo 3.
6. La Commissione avvia consultazioni con il paese terzo o l’organizzazione internazionale per porre rimedio alla
situazione che ha motivato la decisione di cui al paragrafo 5.
7. Una decisione ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo lascia impregiudicato il trasferimento di dati personali
verso il paese terzo, il territorio o uno o più settori specifici all’interno del paese terzo, o verso l’organizzazione internazionale
in questione, a norma degli articoli da 46 a 49.
8. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul suo sito web l’elenco dei paesi terzi, dei
territori e settori specifici all’interno di un paese terzo, e delle organizzazioni internazionali per i quali ha deciso che è o
non è più garantito un livello di protezione adeguato.
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/61
9. Le decisioni adottate dalla Commissione in base all’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE restano in
vigore fino a quando non sono modificate, sostituite o abrogate da una decisione della Commissione adottata conformemente
al paragrafo 3 o 5 del presente articolo.
Articolo 46
Trasferimento soggetto a garanzie adeguate
1. In mancanza di una decisione ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, il titolare del trattamento o il responsabile del
trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale solo se ha fornito
garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi.
2. Possono costituire garanzie adeguate di cui al paragrafo 1 senza necessitare di autorizzazioni specifiche da parte di
un’autorità di controllo:
a) uno strumento giuridicamente vincolante e avente efficacia esecutiva tra autorità pubbliche o organismi pubblici;
b) le norme vincolanti d’impresa in conformità dell’articolo 47;
c) le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 93,
paragrafo 2;
d) le clausole tipo di protezione dei dati adottate da un’autorità di controllo e approvate dalla Commissione secondo la
procedura d’esame di cui all’articolo 93, paragrafo 2;
e) un codice di condotta approvato a norma dell’articolo 40,unitamente all’impegno vincolante ed esecutivo da parte del
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nel paese terzo ad applicare le garanzie adeguate, anche
per quanto riguarda i diritti degli interessati; o
f) un meccanismo di certificazione approvato a norma dell’articolo 42, unitamente all’impegno vincolante ed esigibile
da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nel paese terzo ad applicare le garanzie
adeguate, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati.
3. Fatta salva l’autorizzazione dell’autorità di controllo competente, possono altresì costituire in particolare garanzie
adeguate di cui al paragrafo 1:
a) le clausole contrattuali tra il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e il titolare del trattamento, il
responsabile del trattamento o il destinatario dei dati personali nel paese terzo o nell’organizzazione internazionale; o
b) le disposizioni da inserire in accordi amministrativi tra autorità pubbliche o organismi pubblici che comprendono
diritti effettivi e azionabili per gli interessati.
4. L’autorità di controllo applica il meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63 nei casi di cui al paragrafo 3 del
presente articolo.
5. Le autorizzazioni rilasciate da uno Stato membro o dall’autorità di controllo in base all’articolo 26, paragrafo 2,
della direttiva 95/46/CE restano valide fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate, se necessario, dalla
medesima autorità di controllo. Le decisioni adottate dalla Commissione in base all’articolo 26, paragrafo 4, della
direttiva 95/46/CE restano in vigore fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate, se necessario, da una
decisione della Commissione adottata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 47
Norme vincolanti d’impresa
1. L’autorità di controllo competente approva le norme vincolanti d’impresa in conformità del meccanismo di
coerenza di cui all’articolo 63, a condizione che queste:
a) siano giuridicamente vincolanti e si applichino a tutti i membri interessati del gruppo imprenditoriale o del gruppo
di imprese che svolgono un’attività economica comune, compresi i loro dipendenti;
L 119/62 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016
b) conferiscano espressamente agli interessati diritti azionabili in relazione al trattamento dei loro dati personali; e
c) soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2.
2. Le norme vincolanti d’impresa di cui al paragrafo 1 specificano almeno:
a) la struttura e le coordinate di contatto del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un’attività
economica comune e di ciascuno dei suoi membri;
b) i trasferimenti o il complesso di trasferimenti di dati, in particolare le categorie di dati personali, il tipo di
trattamento e relative finalità, il tipo di interessati cui si riferiscono i dati e l’identificazione del paese terzo o dei
paesi terzi in questione;
c) la loro natura giuridicamente vincolante, a livello sia interno che esterno;
d) l’applicazione dei principi generali di protezione dei dati, in particolare in relazione alla limitazione della finalità, alla
minimizzazione dei dati, alla limitazione del periodo di conservazione, alla qualità dei dati, alla protezione fin dalla
progettazione e alla protezione per impostazione predefinita, alla base giuridica del trattamento e al trattamento di
categorie particolari di dati personali, le misure a garanzia della sicurezza dei dati e i requisiti per i trasferimenti
successivi ad organismi che non sono vincolati dalle norme vincolanti d’impresa;
e) i diritti dell’interessato in relazione al trattamento e i mezzi per esercitarli, compresi il diritto di non essere
sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione ai sensi dell’articolo
22, il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente e di ricorrere alle autorità giurisdizionali
competenti degli Stati membri conformemente all’articolo 79, e il diritto di ottenere riparazione e, se del caso, il
risarcimento per violazione delle norme vincolanti d’impresa;
f) il fatto che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro si
assume la responsabilità per qualunque violazione delle norme vincolanti d’impresa commesse da un membro
interessato non stabilito nell’Unione; il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può essere esonerato
in tutto o in parte da tale responsabilità solo se dimostra che l’evento dannoso non è imputabile al membro in
questione;
g) le modalità in base alle quali sono fornite all’interessato le informazioni sulle norme vincolanti d’impresa, in
particolare sulle disposizioni di cui alle lettere d), e) e f), in aggiunta alle informazioni di cui agli articoli 13 e 14;
h) i compiti di qualunque responsabile della protezione dei dati designato ai sensi dell’articolo 35 o di ogni altra
persona o entità incaricata del controllo del rispetto delle norme vincolanti d’impresa all’interno del gruppo imprenditoriale
o del gruppo di imprese che svolgono un’attività economica comune e il controllo della formazione e della
gestione dei reclami;
i) le procedure di reclamo;
j) i meccanismi all’interno del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un’attività economica
comune per garantire la verifica della conformità alle norme vincolanti d’impresa. Tali meccanismi comprendono
verifiche sulla protezione dei dati e metodi per assicurare provvedimenti correttivi intesi a proteggere i diritti dell’interessato.
I risultati di tale verifica dovrebbero essere comunicati alla persona o entità di cui alla lettera h) e
all’organo amministrativo dell’impresa controllante del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che
svolgono un’attività economica comune e dovrebbero essere disponibili su richiesta all’autorità di controllo
competente;
k) i meccanismi per riferire e registrare le modifiche delle norme e comunicarle all’autorità di controllo;
l) il meccanismo di cooperazione con l’autorità di controllo per garantire la conformità da parte di ogni membro del
gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un’attività economica comune, in particolare la messa
a disposizione dell’autorità di controllo dei risultati delle verifiche delle misure di cui alla lettera j);
m) i meccanismi per segnalare all’autorità di controllo competente ogni requisito di legge cui è soggetto un membro del
gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un’attività economica comune in un paese terzo che
potrebbe avere effetti negativi sostanziali sulle garanzie fornite dalle norme vincolanti d’impresa; e
n) l’appropriata formazione in materia di protezione dei dati al personale che ha accesso permanente o regolare ai dati
personali.
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/63
3. La Commissione può specificare il formato e le procedure per lo scambio di informazioni tra titolari del
trattamento, responsabili del trattamento e autorità di controllo in merito alle norme vincolanti d’impresa ai sensi del
presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 93, paragrafo 2.
Articolo 48
Trasferimento o comunicazione non autorizzati dal diritto dell’Unione
Le sentenze di un’autorità giurisdizionale e le decisioni di un’autorità amministrativa di un paese terzo che dispongono il
trasferimento o la comunicazione di dati personali da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del
trattamento possono essere riconosciute o assumere qualsivoglia carattere esecutivo soltanto se basate su un accordo
internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l’Unione o un suo Stato membro, ad esempio un trattato di
mutua assistenza giudiziaria, fatti salvi gli altri presupposti di trasferimento a norma del presente capo.
Articolo 49
Deroghe in specifiche situazioni
1. In mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, o di garanzie adeguate ai sensi
dell’articolo 46, comprese le norme vincolanti d’impresa, è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di
dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale soltanto se si verifica una delle seguenti
condizioni:
a) l’interessato abbia esplicitamente acconsentito al trasferimento proposto, dopo essere stato informato dei possibili
rischi di siffatti trasferimenti per l’interessato, dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie
adeguate;
b) il trasferimento sia necessario all’esecuzione di un contratto concluso tra l’interessato e il titolare del trattamento
ovvero all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell’interessato;
c) il trasferimento sia necessario per la conclusione o l’esecuzione di un contratto stipulato tra il titolare del trattamento
e un’altra persona fisica o giuridica a favore dell’interessato;
d) il trasferimento sia necessario per importanti motivi di interesse pubblico;
e) il trasferimento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;
f) il trasferimento sia necessario per tutelare gli interessi vitali dell’interessato o di altre persone, qualora l’interessato si
trovi nell’incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
g) il trasferimento sia effettuato a partire da un registro che, a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, mira a
fornire informazioni al pubblico e può esser consultato tanto dal pubblico in generale quanto da chiunque sia in
grado di dimostrare un legittimo interesse, solo a condizione che sussistano i requisiti per la consultazione previsti
dal diritto dell’Unione o degli Stati membri.
Se non è possibile basare il trasferimento su una disposizione dell’articolo 45 o 46, comprese le disposizioni sulle norme
vincolanti d’impresa, e nessuna delle deroghe in specifiche situazioni a norma del primo comma del presente paragrafo è
applicabile, il trasferimento verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale sia ammesso soltanto se non è
ripetitivo, riguarda un numero limitato di interessati, è necessario per il perseguimento degli interessi legittimi cogenti
del titolare del trattamento, su cui non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà dell’interessato, e qualora il titolare e
del trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative al trasferimento e sulla base di tale valutazione abbia fornito
garanzie adeguate relativamente alla protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento informa del trasferimento
l’autorità di controllo. In aggiunta alla fornitura di informazioni di cui agli articoli 13 e 14, il titolare del trattamento
informa l’interessato del trasferimento e degli interessi legittimi cogenti perseguiti.
2. Il trasferimento di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera g), non può riguardare la totalità dei dati personali o
intere categorie di dati personali contenute nel registro. Se il registro è destinato a essere consultato da persone aventi un
legittimo interesse, il trasferimento è ammesso soltanto su richiesta di tali persone o qualora tali persone ne siano i
destinatari.
L 119/64 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016
3. Il primo comma, lettere a), b) e c), e il secondo comma del paragrafo 1 non si applicano alle attività svolte dalle
autorità pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri.
4. L’interesse pubblico di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), è riconosciuto dal diritto dell’Unione o dal
diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.
5. In mancanza di una decisione di adeguatezza, il diritto dell’Unione o degli Stati membri può, per importanti
motivi di interesse pubblico, fissare espressamente limiti al trasferimento di categorie specifiche di dati verso un paese
terzo o un’organizzazione internazionale. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione.
6. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento attesta nel registro di cui all’articolo 30 la valutazione e
le garanzie adeguate di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo.
Articolo 50
Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali
In relazione ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, la Commissione e le autorità di controllo adottano misure
appropriate per:
a) sviluppare meccanismi di cooperazione internazionale per facilitare l’applicazione efficace della legislazione sulla
protezione dei dati personali;
b) prestare assistenza reciproca a livello internazionale nell’applicazione della legislazione sulla protezione dei dati
personali, in particolare mediante notificazione, deferimento dei reclami, assistenza alle indagini e scambio di
informazioni, fatte salve garanzie adeguate per la protezione dei dati personali e gli altri diritti e libertà fondamentali;
c) coinvolgere le parti interessate pertinenti in discussioni e attività dirette a promuovere la cooperazione internazionale
nell’applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali;
d) promuovere lo scambio e la documentazione delle legislazioni e prassi in materia di protezione dei dati personali,
compresi i conflitti di giurisdizione con paesi terzi.
CAPO VI
Autorità di controllo indipendenti
Sezione 1
Indipendenza
Articolo 51
Autorità di controllo
1. Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche indipendenti siano incaricate di sorvegliare l’applicazione
del presente regolamento al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al
trattamento e di agevolare la libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione (l’«autorità di controllo»).
2. Ogni autorità di controllo contribuisce alla coerente applicazione del presente regolamento in tutta l’Unione. A tale
scopo, le autorità di controllo cooperano tra loro e con la Commissione, conformemente al capo VII.
3. Qualora in uno Stato membro siano istituite più autorità di controllo, detto Stato membro designa l’autorità di
controllo che rappresenta tali autorità nel comitato e stabilisce il meccanismo in base al quale le altre autorità si
conformano alle norme relative al meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63.
4. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del presente capo al più
tardi entro 25 maggio 2018, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/65
Articolo 52
Indipendenza
1. Ogni autorità di controllo agisce in piena indipendenza nell’adempimento dei propri compiti e nell’esercizio dei
propri poteri conformemente al presente regolamento.
2. Nell’adempimento dei rispettivi compiti e nell’esercizio dei rispettivi poteri previsti dal presente regolamento, il
membro o i membri di ogni autorità di controllo non subiscono pressioni esterne, né dirette, né indirette, e non
sollecitano né accettano istruzioni da alcuno.
3. Il membro o i membri dell’autorità di controllo si astengono da qualunque azione incompatibile con le loro
funzioni e per tutta la durata del mandato non possono esercitare alcuna altra attività incompatibile, remunerata o
meno.
4. Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità di controllo sia dotata delle risorse umane, tecniche e
finanziarie, dei locali e delle infrastrutture necessari per l’effettivo adempimento dei suoi compiti e l’esercizio dei propri
poteri, compresi quelli nell’ambito dell’assistenza reciproca, della cooperazione e della partecipazione al comitato.
5. Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità di controllo selezioni e disponga di proprio personale,
soggetto alla direzione esclusiva del membro o dei membri dell’autorità di controllo interessata.
6. Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità di controllo sia soggetta a un controllo finanziario che non ne
pregiudichi l’indipendenza e disponga di bilanci annuali, separati e pubblici, che possono far parte del bilancio generale
statale o nazionale.
Articolo 53
Condizioni generali per i membri dell’autorità di controllo
1. Gli Stati membri dispongono che ciascun membro delle rispettive autorità di controllo sia nominato attraverso una
procedura trasparente:
— dal rispettivo parlamento;
— dal rispettivo governo;
— dal rispettivo capo di Stato; oppure
— da un organismo indipendente incaricato della nomina a norma del diritto dello Stato membro.
2. Ogni membro possiede le qualifiche, l’esperienza e le competenze, in particolare nel settore della protezione dei
dati personali, richieste per l’esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.
3. Il mandato dei membri cessa alla scadenza del termine o in caso di dimissioni volontarie o di provvedimento
d’ufficio, a norma del diritto dello Stato membro interessato.
4. Un membro è rimosso solo in casi di colpa grave o se non soddisfa più le condizioni richieste per l’esercizio delle
sue funzioni.
Articolo 54
Norme sull’istituzione dell’autorità di controllo
1. Ogni Stato membro prevede con legge tutte le condizioni seguenti:
a) l’istituzione di ogni autorità di controllo;
L 119/66 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016
b) le qualifiche e le condizioni di idoneità richieste per essere nominato membro di ogni autorità di controllo;
c) le norme e le procedure per la nomina del membro o dei membri di ogni autorità di controllo;
d) la durata del mandato del membro o dei membri di ogni autorità di controllo non inferiore a quattro anni, salvo per
le prime nomine dopo 24 maggio 2016, alcune delle quali possono avere una durata inferiore qualora ciò sia
necessario per tutelare l’indipendenza dell’autorità di controllo mediante una procedura di nomina scaglionata;
e) l’eventuale rinnovabilità e, in caso positivo, il numero di rinnovi del mandato del membro o dei membri di ogni
autorità di controllo;
f) le condizioni che disciplinano gli obblighi del membro o dei membri e del personale di ogni autorità di controllo, i
divieti relativi ad attività, professioni e benefici incompatibili con tali obblighi durante e dopo il mandato e le regole
che disciplinano la cessazione del rapporto di lavoro.
2. Il membro o i membri e il personale di ogni autorità di controllo sono tenuti, in virtù del diritto dell’Unione o
degli Stati membri, al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell’esecuzione
dei loro compiti o nell’esercizio dei loro poteri, sia durante che dopo il mandato. Per tutta la durata del loro mandato,
tale obbligo del segreto professionale si applica in particolare alle segnalazioni da parte di persone fisiche di violazioni
del presente regolamento.
Sezione 2
Competenza, compiti e poteri
Articolo 55
Competenza
1. Ogni autorità di controllo è competente a eseguire i compiti assegnati e a esercitare i poteri a essa conferiti a
norma del presente regolamento nel territorio del rispettivo Stato membro.
2. Se il trattamento è effettuato da autorità pubbliche o organismi privati che agiscono sulla base dell’articolo 6,
paragrafo 1, lettera c) o e), è competente l’autorità di controllo dello Stato membro interessato. In tal caso, non si
applica l’articolo 56.
3. Le autorità di controllo non sono competenti per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali
nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
Articolo 56
Competenza dell’autorità di controllo capofila
1. Fatto salvo l’articolo 55, l’autorità di controllo dello stabilimento principale o dello stabilimento unico del titolare e
del trattamento o responsabile del trattamento è competente ad agire in qualità di autorità di controllo capofila per i
trattamenti transfrontalieri effettuati dal suddetto titolare del trattamento o responsabile del trattamento, secondo la
procedura di cui all’articolo 60.
2. In deroga al paragrafo 1, ogni autorità di controllo è competente per la gestione dei reclami a essa proposti o di
eventuali violazioni del presente regolamento se l’oggetto riguarda unicamente uno stabilimento nel suo Stato membro o
incide in modo sostanziale sugli interessati unicamente nel suo Stato membro.
3. Nei casi indicati al paragrafo 2 del presente articolo, l’autorità di controllo informa senza indugio l’autorità di
controllo capofila in merito alla questione. Entro un termine di tre settimane da quando è stata informata, l’autorità di
controllo capofila decide se intende o meno trattare il caso secondo la procedura di cui all’articolo 60, tenendo conto
dell’esistenza o meno di uno stabilimento del titolare del trattamento o responsabile del trattamento nello Stato membro
dell’autorità di controllo che l’ha informata.
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/67
4. Qualora l’autorità di controllo capofila decida di trattare il caso, si applica la procedura di cui all’articolo 60.
L’autorità di controllo che ha informato l’autorità di controllo capofila può presentare a quest’ultima un progetto di
decisione. L’autorità di controllo capofila tiene nella massima considerazione tale progetto nella predisposizione del
progetto di decisione di cui all’articolo 60, paragrafo 3.
5. Nel caso in cui l’autorità di controllo capofila decida di non trattarlo, l’autorità di controllo che ha informato
l’autorità di controllo capofila tratta il caso conformemente agli articoli 61 e 62.
6. L’autorità di controllo capofila è l’unico interlocutore del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento
in merito al trattamento transfrontaliero effettuato da tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento.
Articolo 57
Compiti
1. Fatti salvi gli altri compiti indicati nel presente regolamento, sul proprio territorio ogni autorità di controllo:
a) sorveglia e assicura l’applicazione del presente regolamento;
b) promuove la consapevolezza e favorisce la comprensione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e
ai diritti in relazione al trattamento. Sono oggetto di particolare attenzione le attività destinate specificamente ai
minori;
c) fornisce consulenza, a norma del diritto degli Stati membri, al parlamento nazionale, al governo e ad altri organismi
e istituzioni in merito alle misure legislative e amministrative relative alla protezione dei diritti e delle libertà delle
persone fisiche con riguardo al trattamento;
d) promuove la consapevolezza dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento riguardo agli obblighi
imposti loro dal presente regolamento;
e) su richiesta, fornisce informazioni all’interessato in merito all’esercizio dei propri diritti derivanti dal presente
regolamento e, se del caso, coopera a tal fine con le autorità di controllo di altri Stati membri;
f) tratta i reclami proposti da un interessato, o da un organismo, un’organizzazione o un’associazione ai sensi dell’articolo
80, e svolge le indagini opportune sull’oggetto del reclamo e informa il reclamante dello stato e dell’esito delle
indagini entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con
un’altra autorità di controllo;
g) collabora, anche tramite scambi di informazioni, con le altre autorità di controllo e presta assistenza reciproca al fine
di garantire l’applicazione e l’attuazione coerente del presente regolamento;
h) svolge indagini sull’applicazione del presente regolamento, anche sulla base di informazioni ricevute da un’altra
autorità di controllo o da un’altra autorità pubblica;
i) sorveglia gli sviluppi che presentano un interesse, se e in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, in
particolare l’evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le prassi commerciali;
j) adotta le clausole contrattuali tipo di cui all’articolo 28, paragrafo 8, e all’articolo 46, paragrafo 2, lettera d);
k) redige e tiene un elenco in relazione al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’articolo
35, paragrafo 4;
l) offre consulenza sui trattamenti di cui all’articolo 36, paragrafo 2;
m) incoraggia l’elaborazione di codici di condotta ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, e fornisce un parere su tali
codici di condotta e approva quelli che forniscono garanzie sufficienti, a norma dell’articolo 40, paragrafo 5;
n) incoraggia l’istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di
protezione dei dati a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, e approva i criteri di certificazione a norma dell’articolo 42,
paragrafo 5;
o) ove applicabile, effettua un riesame periodico delle certificazioni rilasciate in conformità dell’articolo 42, paragrafo 7;
L 119/68 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016
p) definisce e pubblica i criteri per l’accreditamento di un organismo per il controllo dei codici di condotta ai sensi
dell’articolo 41 e di un organismo di certificazione ai sensi dell’articolo 43;
q) effettua l’accreditamento di un organismo per il controllo dei codici di condotta ai sensi dell’articolo 41 e di un
organismo di certificazione ai sensi dell’articolo 43;
r) autorizza le clausole contrattuali e le altre disposizioni di cui all’articolo 46, paragrafo 3;
s) approva le norme vincolanti d’impresa ai sensi dell’articolo 47;
t) contribuisce alle attività del comitato;
u) tiene registri interni delle violazioni del presente regolamento e delle misure adottate in conformità dell’articolo 58,
paragrafo 2; e
v) svolge qualsiasi altro compito legato alla protezione dei dati personali.
2. Ogni autorità di controllo agevola la proposizione di reclami di cui al paragrafo 1, lettera f), tramite misure quali
un modulo per la proposizione dei reclami compilabile anche elettronicamente, senza escludere altri mezzi di comunicazione.
3. Ogni autorità di controllo svolge i propri compiti senza spese né per l’interessato né, ove applicabile, per il
responsabile della protezione dei dati.
4. Qualora le richieste siano manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il carattere ripetitivo, l’autorità
di controllo può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi o rifiutarsi di soddisfare la
richiesta. Incombe all’autorità di controllo dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.
Articolo 58
Poteri
1. Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri di indagine seguenti:
a) ingiungere al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento e, ove applicabile, al rappresentante del titolare
del trattamento o del responsabile del trattamento, di fornirle ogni informazione di cui necessiti per l’esecuzione dei
suoi compiti;
b) condurre indagini sotto forma di attività di revisione sulla protezione dei dati;
c) effettuare un riesame delle certificazioni rilasciate in conformità dell’articolo 42, paragrafo 7;
d) notificare al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento le presunte violazioni del presente regolamento;
e) ottenere, dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, l’accesso a tutti i dati personali e a tutte le
informazioni necessarie per l’esecuzione dei suoi compiti; e
f) ottenere accesso a tutti i locali del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento, compresi tutti gli
strumenti e mezzi di trattamento dei dati, in conformità con il diritto dell’Unione o il diritto processuale degli Stati
membri.
2. Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri correttivi seguenti:
a) rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti
possono verosimilmente violare le disposizioni del presente regolamento;
b) rivolgere ammonimenti al titolare e del trattamento o al responsabile del trattamento ove i trattamenti abbiano
violato le disposizioni del presente regolamento;
c) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste dell’interessato di
esercitare i diritti loro derivanti dal presente regolamento;
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/69
d) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni
del presente regolamento, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine;
e) ingiungere al titolare del trattamento di comunicare all’interessato una violazione dei dati personali;
f) imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento;
g) ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento a norma degli articoli 16, 17
e 18 e la notificazione di tali misure ai destinatari cui sono stati comunicati i dati personali ai sensi dell’articolo 17,
paragrafo 2, e dell’articolo 19;
h) revocare la certificazione o ingiungere all’organismo di certificazione di ritirare la certificazione rilasciata a norma
degli articoli 42 e 43, oppure ingiungere all’organismo di certificazione di non rilasciare la certificazione se i requisiti
per la certificazione non sono o non sono più soddisfatti;
i) infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle misure di cui al presente
paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso; e
j) ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un paese terzo o un’organizzazione internazionale.
3. Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri autorizzativi e consultivi seguenti:
a) fornire consulenza al titolare del trattamento, secondo la procedura di consultazione preventiva di cui all’articolo 36;
b) rilasciare, di propria iniziativa o su richiesta, pareri destinati al parlamento nazionale, al governo dello Stato membro,
oppure, conformemente al diritto degli Stati membri, ad altri organismi e istituzioni e al pubblico su questioni
riguardanti la protezione dei dati personali;
c) autorizzare il trattamento di cui all’articolo 36, paragrafo 5, se il diritto dello Stato membro richiede una siffatta
autorizzazione preliminare;
d) rilasciare un parere sui progetti di codici di condotta e approvarli, ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 5;
e) accreditare gli organismi di certificazione a norma dell’articolo 43;
f) rilasciare certificazioni e approvare i criteri di certificazione conformemente all’articolo 42, paragrafo 5;
g) adottare le clausole tipo di protezione dei dati di cui all’articolo 28, paragrafo 8, e all’articolo 46, paragrafo 2,
lettera d);
h) autorizzare le clausole contrattuali di cui all’articolo 46, paragrafo 3, lettera a);
i) autorizzare gli accordi amministrativi di cui all’articolo 46, paragrafo 3, lettera b);
j) approvare le norme vincolanti d’impresa ai sensi dell’articolo 47.
4. L’esercizio da parte di un’autorità di controllo dei poteri attribuitile dal presente articolo è soggetto a garanzie
adeguate, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo, previste dal diritto dell’Unione e degli Stati
membri conformemente alla Carta.
5. Ogni Stato membro dispone per legge che la sua autorità di controllo abbia il potere di intentare un’azione o di
agire in sede giudiziale o, ove del caso, stragiudiziale in caso di violazione del presente regolamento per far rispettare le
disposizioni dello stesso.
6. Ogni Stato membro può prevedere per legge che la sua autorità di controllo abbia ulteriori poteri rispetto a quelli
di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. L’esercizio di tali poteri non pregiudica l’operatività effettiva del capo VII.
Articolo 59
Relazioni di attività
Ogni autorità di controllo elabora una relazione annuale sulla propria attività, in cui può figurare un elenco delle
tipologie di violazioni notificate e di misure adottate a norma dell’articolo 58, paragrafo 2. Tali relazioni sono trasmesse
al parlamento nazionale, al governo e alle altre autorità designate dal diritto dello Stato membro. Esse sono messe a
disposizione del pubblico, della Commissione e del comitato.
L 119/70 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016
CAPO VII
Cooperazione e coerenza
Sezione 1
Cooperazione
Articolo 60
Cooperazione tra l’autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate
1. L’autorità di controllo capofila coopera con le altre autorità di controllo interessate conformemente al presente
articolo nell’impegno per raggiungere un consenso. L’autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate si
scambiano tutte le informazioni utili.
2. L’autorità di controllo capofila può chiedere in qualunque momento alle altre autorità di controllo interessate di
fornire assistenza reciproca a norma dell’articolo 61 e può condurre operazioni congiunte a norma dell’articolo 62, in
particolare per lo svolgimento di indagini o il controllo dell’attuazione di una misura riguardante un titolare del
trattamento o responsabile del trattamento stabilito in un altro Stato membro.
3. L’autorità di controllo capofila comunica senza indugio le informazioni utili sulla questione alle altre autorità di
controllo interessate. Trasmette senza indugio alle altre autorità di controllo interessate un progetto di decisione per
ottenere il loro parere e tiene debitamente conto delle loro opinioni.
4. Se una delle altre autorità di controllo interessate solleva un’obiezione pertinente e motivata al progetto di
decisione entro un termine di quattro settimane dopo essere stata consultata conformemente al paragrafo 3 del presente
articolo, l’autorità di controllo capofila, ove non dia seguito all’obiezione pertinente e motivata o ritenga l’obiezione non
pertinente o non motivata, sottopone la questione al meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63.
5. L’autorità di controllo capofila, qualora intenda dare seguito all’obiezione pertinente e motivata sollevata, trasmette
un progetto di decisione riveduto alle altre autorità di controllo interessate per ottenere il loro parere. Tale progetto di
decisione riveduto è soggetto alla procedura di cui al paragrafo 4 entro un termine di due settimane.
6. Se nessuna delle altre autorità di controllo interessate ha sollevato obiezioni al progetto di decisione trasmesso
dall’autorità di controllo capofila entro il termine di cui ai paragrafi 4 e 5, si deve considerare che l’autorità di controllo
capofila e le autorità di controllo interessate concordano su tale progetto di decisione e sono da esso vincolate.
7. L’autorità di controllo capofila adotta la decisione e la notifica allo stabilimento principale o allo stabilimento
unico del titolare del trattamento o responsabile del trattamento, a seconda dei casi, e informa le altre autorità di
controllo interessate e il comitato la decisione in questione, compresa una sintesi dei fatti e delle motivazioni pertinenti.
L’autorità di controllo cui è stato proposto un reclamo informa il reclamante riguardo alla decisione.
8. In deroga al paragrafo 7, in caso di archiviazione o di rigetto di un reclamo, l’autorità di controllo cui è stato
proposto il reclamo adotta la decisione e la notifica al reclamante e ne informa il titolare del trattamento.
9. Se l’autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate convengono di archiviare o rigettare parti di
un reclamo e di intervenire su altre parti di tale reclamo, è adottata una decisione separata per ciascuna di tali parti della
questione. L’autorità di controllo capofila adotta la decisione per la parte riguardante azioni in relazione al titolare del
trattamento e la notifica allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del responsabile del trattamento o del
responsabile del trattamento sul territorio del suo Stato membro e ne informa il reclamante, mentre l’autorità di
controllo del reclamante adotta la decisione per la parte riguardante l’archiviazione o il rigetto di detto reclamo, la
notifica a detto reclamante e ne informa il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento.
10. Dopo aver ricevuto la notifica della decisione dell’autorità di controllo capofila a norma dei paragrafi 7 e 9, il
titolare del trattamento o responsabile del trattamento adotta le misure necessarie per garantire la conformità alla
decisione per quanto riguarda le attività di trattamento nel contesto di tutti i suoi stabilimenti nell’Unione. Il titolare del
trattamento o responsabile del trattamento notifica le misure adottate per conformarsi alla decisione all’autorità di
controllo capofila, che ne informa le altre autorità di controllo interessate.
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/71
11. Qualora, in circostanze eccezionali, un’autorità di controllo interessata abbia motivo di ritenere che urga
intervenire per tutelare gli interessi degli interessati, si applica la procedura d’urgenza di cui all’articolo 66.
12. L’autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate si scambiano reciprocamente con mezzi
elettronici, usando un modulo standard, le informazioni richieste a norma del presente articolo.
Articolo 61
Assistenza reciproca
1. Le autorità di controllo si scambiano le informazioni utili e si prestano assistenza reciproca al fine di attuare e
applicare il presente regolamento in maniera coerente, e mettono in atto misure per cooperare efficacemente tra loro.
L’assistenza reciproca comprende, in particolare, le richieste di informazioni e le misure di controllo, quali le richieste di
autorizzazioni e consultazioni preventive e le richieste di effettuare ispezioni e indagini.
2. Ogni autorità di controllo adotta tutte le misure opportune necessarie per dare seguito alle richieste delle altre
autorità di controllo senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tali misure
possono consistere, in particolare, nella trasmissione di informazioni utili sullo svolgimento di un’indagine.
3. La richiesta di assistenza contiene tutte le informazioni necessarie, compresi lo scopo e i motivi della richiesta. Le
informazioni scambiate sono utilizzate ai soli fini per cui sono state richieste.
4. L’autorità di controllo richiesta non deve rifiutare di dare seguito alla richiesta, salvo che:
a) non sia competente per trattare l’oggetto della richiesta o per le misure cui deve dare esecuzione; o
b) l’accoglimento della richiesta violi le disposizioni del presente regolamento o il diritto dell’Unione o dello Stato
membro cui è soggetta l’autorità di controllo che riceve la richiesta.
5. L’autorità di controllo richiesta informa l’autorità di controllo richiedente dell’esito o, a seconda dei casi, dei
progressi delle misure adottate per rispondere alla richiesta. L’autorità di controllo richiesta deve fornire le motivazioni
del rigetto della richiesta.
6. Di norma, le autorità di controllo richieste forniscono con mezzi elettronici, usando un modulo standard, le
informazioni richieste da altre autorità di controllo.
7. Le autorità di controllo richieste non impongono alcuna spesa per le misure da loro adottate a seguito di una
richiesta di assistenza reciproca. Le autorità di controllo possono concordare disposizioni di indennizzo reciproco per
spese specifiche risultanti dalla prestazione di assistenza reciproca in circostanze eccezionali.
8. Qualora l’autorità di controllo non fornisca le informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, entro un
mese dal ricevimento della richiesta di un’altra autorità di controllo, l’autorità di controllo richiedente può adottare
misure provvisorie nel territorio del suo Stato membro ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1. Si considera, in tal caso, che
urga intervenire ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 1, e che sia necessaria una decisione vincolante d’urgenza da parte del
comitato a norma dell’articolo 66, paragrafo 2.
9. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare il formato e le procedure per l’assistenza reciproca di
cui al presente articolo e le modalità per lo scambio di informazioni con mezzi elettronici tra autorità di controllo e tra
le autorità di controllo e il comitato, in particolare il modulo standard di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Tali atti
di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 93, paragrafo 2.
Articolo 62
Operazioni congiunte delle autorità di controllo
1. Se del caso, le autorità di controllo conducono operazioni congiunte, incluse indagini congiunte e misure di
contrasto congiunte, cui partecipano membri o personale di autorità di controllo di altri Stati membri.
L 119/72 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016
2. Qualora il titolare del trattamento o responsabile del trattamento abbia stabilimenti in vari Stati membri o qualora
esista la probabilità che il trattamento abbia su un numero significativo di interessati in più di uno Stato membro un
impatto negativo sostanziale, un’autorità di controllo di ogni Stato membro in questione ha il diritto di partecipare alle
operazioni congiunte. L’autorità di controllo che è competente conformemente all’articolo 56, paragrafo 1, o
all’articolo 56 paragrafo 4, invita l’autorità di controllo di ogni Stato membro interessato a partecipare all’operazione
congiunta in questione e risponde senza ritardo alle richieste di partecipazione delle autorità di controllo.
3. Un’autorità di controllo può, in conformità del diritto degli Stati membri e con l’autorizzazione dell’autorità di
controllo ospitata, conferire poteri, anche d’indagine, ai membri o al personale dell’autorità di controllo ospitata che
partecipano alle operazioni congiunte o consentire ai membri o al personale dell’autorità di controllo ospitata, nella
misura in cui il diritto dello Stato membro dell’autorità di controllo ospite lo permette, di esercitare i loro poteri
d’indagine in conformità del diritto dello Stato membro dell’autorità di controllo ospitata. Tali poteri d’indagine possono
essere esercitati unicamente sotto il controllo e in presenza di membri o personale dell’autorità di controllo ospite. I
membri o il personale dell’autorità di controllo ospitata sono soggetti al diritto dello Stato membro dell’autorità di
controllo ospite.
4. Qualora, in conformità del paragrafo 1, il personale di un’autorità di controllo ospitata operi in un altro Stato
membro, lo Stato membro dell’autorità di controllo ospite si assume la responsabilità del suo operato, compreso
l’obbligo di risarcimento, per i danni causati da detto personale nel corso delle operazioni, conformemente al diritto
dello Stato membro nel cui territorio esso opera.
5. Lo Stato membro nel cui territorio sono stati causati i danni risarcisce tali danni alle condizioni applicabili ai danni
causati dal proprio personale. Lo Stato membro dell’autorità di controllo ospitata il cui personale ha causato danni a
terzi nel territorio di un altro Stato membro rimborsa integralmente a tale altro Stato membro importi corrisposti agli
aventi diritto per conto di detti terzi.
6. Fatto salvo l’esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi e fatta eccezione per il paragrafo 5, ciascuno Stato
membro rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere a un altro Stato membro il risarcimento dei danni di cui al
paragrafo 4.
7. Qualora sia prevista un’operazione congiunta e un’autorità di controllo non si conformi entro un mese all’obbligo
di cui al paragrafo 2, seconda frase, del presente articolo, le altre autorità di controllo possono adottare misure
provvisorie nel territorio del loro Stato membro ai sensi dell’articolo 55. Si considera, in tal caso, che urga intervenire ai
sensi dell’articolo 66, paragrafo 1, e che siano necessari un parere o una decisione vincolante d’urgenza da parte del
comitato a norma dell’articolo 66, paragrafo 2.
Sezione 2
Coerenza
Articolo 63
Meccanismo di coerenza
Al fine di contribuire all’applicazione coerente del presente regolamento in tutta l’Unione, le autorità di controllo
cooperano tra loro e, se del caso, con la Commissione mediante il meccanismo di coerenza stabilito nella presente
sezione.
Articolo 64
Parere del comitato europeo per la protezione dei dati
1. Il comitato emette un parere ove un’autorità di controllo competente intenda adottare una delle misure in
appresso. A tal fine, l’autorità di controllo competente comunica il progetto di decisione al comitato, quando la
decisione:
a) è finalizzata a stabilire un elenco di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei
dati ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 4;
b) riguarda una questione di cui all’articolo 40, paragrafo 7, relativa alla conformità al presente regolamento di un
progetto di codice di condotta o una modifica o proroga di un codice di condotta;
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/73
c) è finalizzata ad approvare i criteri per l’accreditamento di un organismo ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 3, o di un
organismo di certificazione ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3;
d) è finalizzata a determinare clausole tipo di protezione dei dati di cui all’articolo 46, paragrafo 2, lettera d), e
all’articolo 28, paragrafo 8;
e) è finalizzata ad autorizzare clausole contrattuali di cui all’articolo 46, paragrafo 3, lettera a); oppure
f) è finalizzata ad approvare norme vincolanti d’impresa ai sensi dell’articolo 47.
2. Qualsiasi autorità di controllo, il presidente del comitato o la Commissione può richiedere che le questioni di
applicazione generale o che producono effetti in più di uno Stato membro siano esaminate dal comitato al fine di
ottenere un parere, in particolare se un’autorità di controllo competente non si conforma agli obblighi relativi all’assistenza
reciproca ai sensi dell’articolo 61 o alle operazioni congiunte ai sensi dell’articolo 62.
3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, il comitato emette un parere sulla questione che gli è stata presentata, purché non
abbia già emesso un parere sulla medesima questione. Tale parere è adottato entro un termine di otto settimane a
maggioranza semplice dei membri del comitato. Tale termine può essere prorogato di sei settimane, tenendo conto della
complessità della questione. Per quanto riguarda il progetto di decisione di cui al paragrafo 1 trasmesso ai membri del
comitato conformemente al paragrafo 5, il membro che non abbia sollevato obiezioni entro un termine ragionevole
indicato dal presidente è considerato assentire al progetto di decisione.
4. Senza ingiustificato ritardo, le autorità di controllo e la Commissione comunicano per via elettronica, usando un
modulo standard, al comitato tutte le informazioni utili, in particolare, a seconda del caso, una sintesi dei fatti, il
progetto di decisione, i motivi che rendono necessaria l’attuazione di tale misura e i pareri delle altre autorità di
controllo interessate.
5. Il presidente del comitato informa, senza ingiustificato ritardo, con mezzi elettronici:
a) i membri del comitato e la Commissione di tutte le informazioni utili che sono state comunicate al comitato con
modulo standard. Se necessario, il segretariato del comitato fornisce una traduzione delle informazioni utili; e
b) l’autorità di controllo di cui, secondo i casi, ai paragrafi 1 e 2, e la Commissione in merito al parere, che rende
pubblico.
6. L’autorità di controllo competente si astiene dall’adottare il suo progetto di decisione di cui al paragrafo 1 entro il
termine di cui al paragrafo 3.
7. L’autorità di controllo di cui al paragrafo 1 tiene nella massima considerazione il parere del comitato e, entro due
settimane dal ricevimento del parere, comunica per via elettronica, usando un modulo standard, al presidente del
comitato se intende mantenere o modificare il progetto di decisione e, se del caso, il progetto di decisione modificato.
8. Se entro il termine di cui al paragrafo 7 del presente articolo l’autorità di controllo interessata informa il presidente
del comitato, fornendo le pertinenti motivazioni, che non intende conformarsi al parere del comitato, in tutto o in parte,
si applica l’articolo 65, paragrafo 1.
Articolo 65
Composizione delle controversie da parte del comitato
1. Al fine di assicurare l’applicazione corretta e coerente del presente regolamento nei singoli casi, il comitato adotta
una decisione vincolante nei seguenti casi:
a) se, in un caso di cui all’articolo 60, paragrafo 4, un’autorità di controllo interessata ha sollevato un’obiezione
pertinente e motivata a un progetto di decisione dell’autorità capofila o l’autorità capofila ha rigettato tale obiezione
in quanto non pertinente o non motivata. La decisione vincolante riguarda tutte le questioni oggetto dell’obiezione
pertinente e motivata, in particolare se sussista una violazione del presente regolamento;
L 119/74 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016
b) se vi sono opinioni contrastanti in merito alla competenza delle autorità di controllo interessate per lo stabilimento
principale;
c) se un’autorità di controllo competente non richiede il parere del comitato nei casi di cui all’articolo 64, paragrafo 1,
o non si conforma al parere del comitato emesso a norma dell’articolo 64. In tal caso qualsiasi autorità di controllo
interessata o la Commissione può comunicare la questione al comitato.
2. La decisione di cui al paragrafo 1 è adottata entro un mese dal deferimento della questione da parte di una
maggioranza di due terzi dei membri del comitato. Tale termine può essere prorogato di un mese, in considerazione
della complessità della questione. La decisione di cui al paragrafo 1 è motivata e trasmessa all’autorità di controllo
capofila e a tutte le autorità di controllo interessate ed è per esse vincolante.
3. Qualora non sia stato in grado di adottare una decisione entro i termini di cui al paragrafo 2, il comitato adotta la
sua decisione entro due settimane dalla scadenza del secondo mese di cui al paragrafo 2, a maggioranza semplice dei
membri del comitato. In caso di parità di voti dei membri del comitato, prevale il voto del presidente.
4. Le autorità di controllo interessate non adottano una decisione sulla questione sottoposta al comitato a norma del
paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 2 e 3.
5. Il presidente del comitato notifica senza ingiustificato ritardo alle autorità di controllo interessate la decisione di
cui al paragrafo 1 e ne informa la Commissione. La decisione è pubblicata senza ritardo sul sito web del comitato dopo
che l’autorità di controllo ha notificato la decisione definitiva di cui al paragrafo 6.
6. L’autorità di controllo capofila o, se del caso, l’autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo adotta la sua
decisione definitiva in base alla decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo senza ingiustificato ritardo e al più
tardi entro un mese dalla notifica della decisione da parte del comitato. L’autorità di controllo capofila o, se del caso,
l’autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo, informa il comitato circa la data in cui la decisione definitiva è
notificata rispettivamente al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento e all’interessato. La decisione
definitiva delle autorità di controllo interessate è adottata ai sensi dell’articolo 60, paragrafi 7, 8 e 9. La decisione finale
fa riferimento alla decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e precisa che la decisione di cui a tale paragrafo
sarà pubblicata sul sito web del comitato conformemente al paragrafo 5 del presente articolo. La decisione finale deve
accludere la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 66
Procedura d’urgenza
1. In circostanze eccezionali, qualora ritenga che urga intervenire per proteggere i diritti e le libertà degli interessati,
un’autorità di controllo interessata può, in deroga al meccanismo di coerenza di cui agli articoli 63, 64 e 65, o alla
procedura di cui all’articolo 60, adottare immediatamente misure provvisorie intese a produrre effetti giuridici nel
proprio territorio, con un periodo di validità determinato che non supera i tre mesi. L’autorità di controllo comunica
senza ritardo tali misure e la motivazione della loro adozione alle altre autorità di controllo interessate, al comitato e alla
Commissione.
2. Qualora abbia adottato una misura ai sensi del paragrafo 1 e ritenga che urga adottare misure definitive, l’autorità
di controllo può chiedere un parere d’urgenza o una decisione vincolante d’urgenza del comitato, motivando tale
richiesta.
3. Qualsiasi autorità di controllo può chiedere un parere d’urgenza o una decisione vincolante d’urgenza, a seconda
dei casi, del comitato qualora un’autorità di controllo competente non abbia adottato misure adeguate in una situazione
in cui urge intervenire per proteggere i diritti e le libertà degli interessati, motivando la richiesta di tale parere o
decisione, in particolare l’urgenza dell’intervento.
4. In deroga all’articolo 64, paragrafo 3, e all’articolo 65, paragrafo 2, il parere d’urgenza o la decisione vincolante
d’urgenza di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono adottati entro due settimane a maggioranza semplice dei
membri del comitato.
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/75
Articolo 67
Scambio di informazioni
La Commissione può adottare atti di esecuzione di portata generale per specificare le modalità per lo scambio di
informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato, in particolare il
modulo standard di cui all’articolo 64.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 93, paragrafo 2.
Sezione 3
Comitato europeo per la protezione dei dati
Articolo 68
Comitato europeo per la protezione dei dati
1. Il comitato europeo per la protezione dei dati («comitato») è istituito quale organismo dell’Unione ed è dotato di
personalità giuridica.
2. Il comitato è rappresentato dal suo presidente.
3. Il comitato è composto dalla figura di vertice di un’autorità di controllo per ciascuno Stato membro e dal garante
europeo della protezione dei dati, o dai rispettivi rappresentanti.
4. Qualora, in uno Stato membro, più autorità di controllo siano incaricate di sorvegliare l’applicazione delle
disposizioni del presente regolamento, è designato un rappresentante comune conformemente al diritto di tale Stato
membro.
5. La Commissione ha il diritto di partecipare alle attività e alle riunioni del comitato senza diritto di voto. La
Commissione designa un rappresentante. Il presidente del comitato comunica alla Commissione le attività del comitato.
6. Nei casi di cui all’articolo 65, il garante europeo della protezione dei dati ha diritto di voto solo per decisioni che
riguardano principi e norme applicabili a istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione che corrispondono nella
sostanza a quelli del presente regolamento.
Articolo 69
Indipendenza
1. Nell’esecuzione dei suoi compiti o nell’esercizio dei suoi poteri ai sensi degli articoli 70 e 71, il comitato opera con
indipendenza.
2. Fatte salve le richieste della Commissione di cui all’articolo 70, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 70, paragrafo 2,
nell’esecuzione dei suoi compiti o nell’esercizio dei suoi poteri il comitato non sollecita né accetta istruzioni da alcuno.
Articolo 70
Compiti del comitato
1. Il comitato garantisce l’applicazione coerente del presente regolamento. A tal fine, il comitato, di propria iniziativa
o, se del caso, su richiesta della Commissione, in particolare:
a) sorveglia il presente regolamento e ne assicura l’applicazione corretta nei casi previsti agli articoli 64 e 65 fatti salvi i
compiti delle autorità nazionali di controllo;
L 119/76 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016
b) fornisce consulenza alla Commissione in merito a qualsiasi questione relativa alla protezione dei dati personali
nell’Unione, comprese eventuali proposte di modifica del presente regolamento;
c) fornisce consulenza alla Commissione sul formato e le procedure per lo scambio di informazioni tra titolari del
trattamento, responsabili del trattamento e autorità di controllo in merito alle norme vincolanti d’impresa;
d) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi in materia di procedure per la cancellazione di link, copie o
riproduzioni di dati personali dai servizi di comunicazione accessibili al pubblico di cui all’articolo 17, paragrafo 2;
e) esamina, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei suoi membri o della Commissione, qualsiasi questione relativa
all’applicazione del presente regolamento e pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi al fine di
promuovere l’applicazione coerente del presente regolamento;
f) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori pratiche conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, per
specificare ulteriormente i criteri e le condizioni delle decisioni basate sulla profilazione ai sensi dell’articolo 22,
paragrafo 2;
g) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, per
accertare la violazione di dati personali e determinare l’ingiustificato ritardo di cui all’articolo 33, paragrafi 1 e 2, e
le circostanze particolari in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è tenuto a notificare la
violazione dei dati personali;
h) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, relative
alle circostanze in cui una violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le
libertà delle persone fisiche di cui all’articolo 34, paragrafo 1;
i) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, al fine
di specificare ulteriormente i criteri e i requisiti dei trasferimenti di dati personali basati sulle norme vincolanti
d’impresa applicate, rispettivamente, dai titolari del trattamento e dai responsabili del trattamento, nonché gli
ulteriori requisiti per assicurare la protezione dei dati personali degli interessati di cui all’articolo 47;
j) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, al fine
di specificare ulteriormente i criteri e i requisiti dei trasferimenti di dati personali sulla base dell’articolo 49,
paragrafo 1;
k) elabora per le autorità di controllo linee guida riguardanti l’applicazione delle misure di cui all’articolo 58,
paragrafi 1, 2 e 3, e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’articolo 83;
l) valuta l’applicazione pratica delle linee guida, raccomandazioni e migliori prassi di cui alle lettere e) e f);
m) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, per
stabilire procedure comuni per le segnalazioni da parte di persone fisiche di violazioni del presente regolamento ai
sensi dell’articolo 54, paragrafo 2;
n) incoraggia l’elaborazione di codici di condotta e l’istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati
nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati ai sensi degli articoli 40 e 42;
o) effettua l’accreditamento di organismi di certificazione e il suo riesame periodico a norma dell’articolo 43 e tiene un
registro pubblico di organismi accreditati a norma dell’articolo 43, paragrafo 6, e dei titolari o responsabili del
trattamento accreditati, stabiliti in paesi terzi a norma dell’articolo 42, paragrafo 7;
p) specifica i requisiti di cui all’articolo 43, paragrafo 3, ai fini dell’accreditamento degli organismi di certificazione ai
sensi dell’articolo 42;
q) fornisce alla Commissione un parere in merito ai requisiti di certificazione di cui all’articolo 43, paragrafo 8;
r) fornisce alla Commissione un parere in merito alle icone di cui all’articolo 12, paragrafo 7;
s) fornisce alla Commissione un parere per valutare l’adeguatezza del livello di protezione in un paese terzo o in
un’organizzazione internazionale, così come per valutare se il paese terzo, il territorio o uno o più settori specifici
all’interno di tale paese terzo, o l’organizzazione internazionale non assicurino più un livello adeguato di protezione.
A tal fine, la Commissione fornisce al comitato tutta la documentazione necessaria, inclusa la corrispondenza con il
governo del paese terzo, con riguardo a tale paese terzo, territorio o settore specifico, o con l’organizzazione internazionale;
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/77
t) emette pareri sui progetti di decisione delle autorità di controllo conformemente al meccanismo di coerenza di cui
all’articolo 64, paragrafo 1, e sulle questioni presentate conformemente all’articolo 64, paragrafo 2, ed emette
decisioni vincolanti ai sensi dell’articolo 65, anche nei casi di cui all’articolo 66;
u) promuove la cooperazione e l’effettivo scambio di informazioni e prassi tra le autorità di controllo a livello bilaterale
e multilaterale;
v) promuove programmi comuni di formazione e facilita lo scambio di personale tra le autorità di controllo e, se del
caso, con le autorità di controllo di paesi terzi o di organizzazioni internazionali;
w) promuove lo scambio di conoscenze e documentazione sulla legislazione e sulle prassi in materia di protezione dei
dati tra autorità di controllo di tutto il mondo;
x) emette pareri sui codici di condotta redatti a livello di Unione a norma dell’articolo 40, paragrafo 9; e
y) tiene un registro elettronico, accessibile al pubblico, delle decisioni adottate dalle autorità di controllo e dalle autorità
giurisdizionali su questioni trattate nell’ambito del meccanismo di coerenza.
2. Qualora chieda consulenza al comitato, la Commissione può indicare un termine, tenuto conto dell’urgenza della
questione.
3. Il comitato trasmette pareri, linee guida, raccomandazioni e migliori prassi alla Commissione e al comitato di cui
all’articolo 93, e li pubblica.
4. Se del caso, il comitato consulta le parti interessate e offre loro la possibilità di esprimere commenti entro un
termine ragionevole. Fatto salvo l’articolo 76, il comitato rende pubblici i risultati della procedura di consultazione.
Articolo 71
Relazioni
1. Il comitato redige una relazione annuale sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
nell’Unione e, se del caso, nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali. La relazione è pubblicata ed è trasmessa al
Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
2. La relazione annuale include la valutazione dell’applicazione pratica delle linee guida, raccomandazioni e migliori
prassi di cui all’articolo 70, paragrafo 1, lettera l), nonché delle decisioni vincolanti di cui all’articolo 65.
Articolo 72
Procedura
1. Il comitato decide a maggioranza semplice dei suoi membri, salvo se diversamente previsto dal presente
regolamento.
2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri e
stabilisce le modalità del proprio funzionamento.
Articolo 73
Presidente
1. Il comitato elegge un presidente e due vicepresidenti tra i suoi membri a maggioranza semplice.
2. Il presidente e i vicepresidenti hanno un mandato di cinque anni, rinnovabile una volta.
L 119/78 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016
Articolo 74
Compiti del presidente
1. Il presidente ha il compito di:
a) convocare le riunioni del comitato e stabilirne l’ordine del giorno;
b) notificare le decisioni adottate dal comitato a norma dell’articolo 65 all’autorità di controllo capofila e alle autorità di
controllo interessate;
c) assicurare l’esecuzione tempestiva dei compiti del comitato, in particolare in relazione al meccanismo di coerenza di
cui all’articolo 63.
2. Il comitato europeo stabilisce nel proprio regolamento interno la ripartizione dei compiti tra presidente e vicepresidenti.
Articolo 75
Segreteria
1. Il comitato dispone di una segreteria messa a disposizione dal garante europeo della protezione dei dati.
2. La segreteria svolge i propri compiti seguendo esclusivamente le istruzioni del presidente del comitato.
3. Il personale del garante europeo della protezione dei dati coinvolto nell’assolvimento dei compiti attribuiti al
comitato dal presente regolamento è soggetto a linee gerarchiche separate rispetto al personale coinvolto nello
svolgimento dei compiti attribuiti al garante europeo della protezione dei dati.
4. Se del caso, il comitato e il garante europeo della protezione dei dati stabiliscono e pubblicano un protocollo
d’intesa che attua il presente articolo, stabilisce i termini della loro cooperazione e si applica al personale del garante
europeo della protezione dei dati coinvolto nell’assolvimento dei compiti attribuiti al comitato dal presente regolamento.
5. La segreteria presta assistenza in materia di analisi, amministrativa e logistica al comitato.
6. La segreteria è incaricata in particolare:
a) della gestione ordinaria del comitato;
b) della comunicazione tra i membri del comitato, il suo presidente e la Commissione;
c) della comunicazione con le altre istituzioni e il pubblico;
d) dell’uso di mezzi elettronici per la comunicazione interna ed esterna;
e) della traduzione delle informazioni rilevanti;
f) della preparazione delle riunioni del comitato e del relativo seguito;
g) della preparazione, redazione e pubblicazione dei pareri, delle decisioni sulla composizione delle controversie tra le
autorità di controllo e di altri testi adottati dal comitato.
Articolo 76
Riservatezza
1. Se il comitato europeo lo ritiene necessario, le sue deliberazioni hanno carattere riservato, come previsto dal suo
regolamento interno.
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/79
2. L’accesso ai documenti trasmessi ai membri del comitato, agli esperti e ai rappresentanti di terzi è disciplinato dal
regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (
1
).
CAPO VIII
Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni
Articolo 77
Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo
1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo
riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello
Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
2. L’autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell’esito del reclamo,
compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 78.
Articolo 78
Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell’autorità di controllo
1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di
proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell’autorità di controllo
che la riguarda.
2. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ciascun interessato ha il diritto di proporre un
ricorso giurisdizionale effettivo qualora l’autorità di controllo che sia competente ai sensi degli articoli 55 e 56 non tratti
un reclamo o non lo informi entro tre mesi dello stato o dell’esito del reclamo proposto ai sensi dell’articolo 77.
3. Le azioni nei confronti dell’autorità di controllo sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato
membro in cui l’autorità di controllo è stabilita.
4. Qualora siano promosse azioni avverso una decisione di un’autorità di controllo che era stata preceduta da un
parere o da una decisione del comitato nell’ambito del meccanismo di coerenza, l’autorità di controllo trasmette tale
parere o decisione all’autorità giurisdizionale.
Articolo 79
Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento
1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo
a un’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77, ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale
effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del presente regolamento siano stati violati a seguito di un
trattamento.
2. Le azioni nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento sono promosse dinanzi alle
autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno
stabilimento. In alternativa, tali azioni possono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro
in cui l’interessato risiede abitualmente, salvo che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia
un’autorità pubblica di uno Stato membro nell’esercizio dei pubblici poteri.
L 119/80 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016
(
1
) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai
documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
Articolo 80
Rappresentanza degli interessati
1. L’interessato ha il diritto di dare mandato a un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di
lucro, che siano debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro, i cui obiettivi statutari siano di pubblico
interesse e che siano attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla
protezione dei dati personali, di proporre il reclamo per suo conto e di esercitare per suo conto i diritti di cui agli
articoli 77, 78 e 79 nonché, se previsto dal diritto degli Stati membri, il diritto di ottenere il risarcimento di cui
all’articolo 82.
2. Gli Stati membri possono prevedere che un organismo, organizzazione o associazione di cui al paragrafo 1 del
presente articolo, indipendentemente dal mandato conferito dall’interessato, abbia il diritto di proporre, in tale Stato
membro, un reclamo all’autorità di controllo competente, e di esercitare i diritti di cui agli articoli 78 e 79, qualora
ritenga che i diritti di cui un interessato gode a norma del presente regolamento siano stati violati in seguito al
trattamento.
Articolo 81
Sospensione delle azioni
1. L’autorità giurisdizionale competente di uno Stato membro che venga a conoscenza di azioni riguardanti lo stesso
oggetto relativamente al trattamento dello stesso titolare del trattamento o dello stesso responsabile del trattamento
pendenti presso un’autorità giurisdizionale in un altro Stato membro, prende contatto con tale autorità giurisdizionale
nell’altro Stato membro per confermare l’esistenza delle azioni.
2. Qualora azioni riguardanti lo stesso oggetto relativamente al trattamento dello stesso titolare del trattamento o
dello stesso responsabile del trattamento siano pendenti presso un’autorità giurisdizionale in un altro Stato membro,
qualunque autorità giurisdizionale competente successivamente adita può sospendere le azioni.
3. Se tali azioni sono pendenti in primo grado, qualunque autorità giurisdizionale successivamente adita può
parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l’autorità giurisdizionale
adita per prima sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei
procedimenti.
Articolo 82
Diritto al risarcimento e responsabilità
1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il
diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.
2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi
il presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha
adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in
modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.
3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del
paragrafo 2 se dimostra che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
4. Qualora più titolari del trattamento o responsabili del trattamento oppure entrambi il titolare del trattamento e il
responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, responsabili
dell’eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile
in solido per l’intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell’interessato.
5. Qualora un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento abbia pagato, conformemente al paragrafo 4,
l’intero risarcimento del danno, tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento ha il diritto di reclamare dagli
altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento
corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2.
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/81
6. Le azioni legali per l’esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità
giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all’articolo 79, paragrafo 2.
Articolo 83
Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie
1. Ogni autorità di controllo provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del presente
articolo in relazione alle violazioni del presente regolamento di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 siano in ogni singolo caso
effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in aggiunta
alle misure di cui all’articolo 58, paragrafo 2, lettere da a) a h) e j), o in luogo di tali misure. Al momento di decidere se
infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare l’ammontare della stessa in ogni singolo caso si tiene
debito conto dei seguenti elementi:
a) la natura, la gravità e la durata della violazione tenendo in considerazione la natura, l’oggetto o a finalità del
trattamento in questione nonché il numero di interessati lesi dal danno e il livello del danno da essi subito;
b) il carattere doloso o colposo della violazione;
c) le misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per attenuare il danno subito dagli
interessati;
d) il grado di responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento tenendo conto delle misure
tecniche e organizzative da essi messe in atto ai sensi degli articoli 25 e 32;
e) eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento;
f) il grado di cooperazione con l’autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili
effetti negativi;
g) le categorie di dati personali interessate dalla violazione;
h) la maniera in cui l’autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura il
titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha notificato la violazione;
i) qualora siano stati precedentemente disposti provvedimenti di cui all’articolo 58, paragrafo 2, nei confronti del
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in questione relativamente allo stesso oggetto, il rispetto di
tali provvedimenti;
j) l’adesione ai codici di condotta approvati ai sensi dell’articolo 40 o ai meccanismi di certificazione approvati ai sensi
dell’articolo 42; e
k) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso, ad esempio i benefici finanziari
conseguiti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, quale conseguenza della violazione.
3. Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento o un responsabile del
trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del presente regolamento, l’importo totale della sanzione amministrativa
pecuniaria non supera l’importo specificato per la violazione più grave.
4. In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative
pecuniarie fino a 10 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio
precedente, se superiore:
a) gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma degli articoli 8, 11, da 25 a 39, 42
e 43;
b) gli obblighi dell’organismo di certificazione a norma degli articoli 42 e 43;
c) gli obblighi dell’organismo di controllo a norma dell’articolo 41, paragrafo 4;
L 119/82 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016
5. In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative
pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio
precedente, se superiore:
a) i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma degli articoli 5, 6, 7 e 9;
b) i diritti degli interessati a norma degli articoli da 12 a 22;
c) i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un’organizzazione internazionale a norma degli
articoli da 44 a 49;
d) qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate a norma del capo IX;
e) l’inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione
dei flussi di dati dell’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, o il negato accesso in violazione dell’articolo
58, paragrafo 1.
6. In conformità del paragrafo 2 del presente articolo, l’inosservanza di un ordine da parte dell’autorità di controllo di
cui all’articolo 58, paragrafo 2, è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le
imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.
7. Fatti salvi i poteri correttivi delle autorità di controllo a norma dell’articolo 58, paragrafo 2, ogni Stato membro
può prevedere norme che dispongano se e in quale misura possono essere inflitte sanzioni amministrative pecuniarie ad
autorità pubbliche e organismi pubblici istituiti in tale Stato membro.
8. L’esercizio da parte dell’autorità di controllo dei poteri attribuitile dal presente articolo è soggetto a garanzie
procedurali adeguate in conformità del diritto dell’Unione e degli Stati membri, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo
e il giusto processo.
9. Se l’ordinamento giuridico dello Stato membro non prevede sanzioni amministrative pecuniarie, il presente
articolo può essere applicato in maniera tale che l’azione sanzionatoria sia avviata dall’autorità di controllo competente e
la sanzione pecuniaria sia irrogata dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali, garantendo nel contempo che i
mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle
autorità di controllo. In ogni caso, le sanzioni pecuniarie irrogate sono effettive, proporzionate e dissuasive. Tali Stati
membri notificano alla Commissione le disposizioni di legge adottate a norma del presente paragrafo al più tardi entro
25 maggio 2018 e comunicano senza ritardo ogni successiva modifica.
Articolo 84
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle altre sanzioni per le violazioni del presente regolamento in
particolare per le violazioni non soggette a sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell’articolo 83, e adottano tutti
i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 al più tardi
entro 25 maggio 2018, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.
CAPO IX
Disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento
Articolo 85
Trattamento e libertà d’espressione e di informazione
1. Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto
alla libertà d’espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica,
artistica o letteraria.
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/83
2. Ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati
membri prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi), III (diritti dell’interessato), IV (titolare del
trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali),
VI (autorità di controllo indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni di trattamento
dei dati) qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d’espressione e di
informazione.
3. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 2 e comunica
senza ritardo ogni successiva modifica.
Articolo 86
Trattamento e accesso del pubblico ai documenti ufficiali
I dati personali contenuti in documenti ufficiali in possesso di un’autorità pubblica o di un organismo pubblico o
privato per l’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico possono essere comunicati da tale autorità o
organismo conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri cui l’autorità pubblica o l’organismo pubblico
sono soggetti, al fine di conciliare l’accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il diritto alla protezione dei dati
personali ai sensi del presente regolamento.
Articolo 87
Trattamento del numero di identificazione nazionale
Gli Stati membri possono precisare ulteriormente le condizioni specifiche per il trattamento di un numero di identificazione
nazionale o di qualsiasi altro mezzo d’identificazione d’uso generale. In tal caso, il numero di identificazione
nazionale o qualsiasi altro mezzo d’identificazione d’uso generale sono utilizzati soltanto in presenza di garanzie
adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato conformemente al presente regolamento.
Articolo 88
Trattamento dei dati nell’ambito dei rapporti di lavoro
1. Gli Stati membri possono prevedere, con legge o tramite contratti collettivi, norme più specifiche per assicurare la
protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti
di lavoro, in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l’adempimento degli
obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e
diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, protezione della proprietà del datore di lavoro o del cliente e
ai fini dell’esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per
finalità di cessazione del rapporto di lavoro.
2. Tali norme includono misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e
dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento, il trasferimento
di dati personali nell’ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un’attività economica
comune e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro.
3. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 entro
25 maggio 2018 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.
Articolo 89
Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici
1. Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è
soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato, in conformità del presente regolamento. Tali
garanzie assicurano che siano state predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il
L 119/84 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016
rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Tali misure possono includere la pseudonimizzazione, purché le
finalità in questione possano essere conseguite in tal modo. Qualora possano essere conseguite attraverso il trattamento
ulteriore che non consenta o non consenta più di identificare l’interessato, tali finalità devono essere conseguite in tal
modo.
2. Se i dati personali sono trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, il diritto dell’Unione o degli
Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21, fatte salve le condizioni e le garanzie di
cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare
gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità.
3. Se i dati personali sono trattati per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, il diritto dell’Unione o degli Stati
membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18, 19, 20 e 21, fatte salve le condizioni e le
garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di
pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di
dette finalità.
4. Qualora il trattamento di cui ai paragrafi 2 e 3 funga allo stesso tempo a un altro scopo, le deroghe si applicano
solo al trattamento per le finalità di cui ai medesimi paragrafi.
Articolo 90
Obblighi di segretezza
1. Gli Stati membri possono adottare norme specifiche per stabilire i poteri delle autorità di controllo di cui
all’articolo 58, paragrafo 1, lettere e) e f), in relazione ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento che
sono soggetti, ai sensi del diritto dell’Unione o degli Stati membri o di norme stabilite dagli organismi nazionali
competenti, al segreto professionale o a un obbligo di segretezza equivalente, ove siano necessarie e proporzionate per
conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e l’obbligo di segretezza. Tali norme si applicano solo ai dati
personali che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha ricevuto o ha ottenuto in seguito a
un’attività protetta da tale segreto professionale.
2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le norme adottate ai sensi del paragrafo 1 al più tardi entro
25 maggio 2018 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.
Articolo 91
Norme di protezione dei dati vigenti presso chiese e associazioni religiose
1. Qualora in uno Stato membro chiese e associazioni o comunità religiose applichino, al momento dell’entrata in
vigore del presente regolamento, corpus completi di norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento, tali
corpus possono continuare ad applicarsi purché siano resi conformi al presente regolamento.
2. Le chiese e le associazioni religiose che applicano i corpus completi di norme di cui al paragrafo 1 del presente
articolo sono soggette al controllo di un’autorità di controllo indipendente che può essere specifica, purché soddisfi le
condizioni di cui al capo VI del presente regolamento.
CAPO X
Atti delegati e atti di esecuzione
Articolo 92
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/85
2. La delega di potere di cui all’articolo 12, paragrafo 8, e all’articolo 43, paragrafo 8, è conferita alla Commissione
per un periodo indeterminato a decorrere 24 maggio 2016.
3. La delega di potere di cui all’articolo 12, paragrafo 8, e all’articolo 43, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi
momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata.
Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 8, e all’articolo 43, paragrafo 8, entra in vigore solo se
né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è
stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno
informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del
Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 93
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in
combinato disposto con il suo articolo 5.
CAPO XI
Disposizioni finali
Articolo 94
Abrogazione della direttiva 95/46/CE
1. La direttiva 95/46/CE è abrogata a decorrere da 25 maggio 2018.
2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento. I riferimenti al gruppo per la tutela
delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall’articolo 29 della direttiva 95/46/CE si
intendono fatti al comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal presente regolamento.
Articolo 95
Rapporto con la direttiva 2002/58/CE
Il presente regolamento non impone obblighi supplementari alle persone fisiche o giuridiche in relazione al trattamento
nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione
nell’Unione, per quanto riguarda le materie per le quali sono soggette a obblighi specifici aventi lo stesso
obiettivo fissati dalla direttiva 2002/58/CE.
L 119/86 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016
Articolo 96
Rapporto con accordi precedentemente conclusi
Restano in vigore, fino alla loro modifica, sostituzione o revoca, gli accordi internazionali che comportano il trasferimento
di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali conclusi dagli Stati membri prima di
24 maggio 2016 e conformi al diritto dell’Unione applicabile prima di tale data.
Articolo 97
Relazioni della Commissione
1. Entro 25 maggio 2020 e, successivamente, ogni quattro anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e
al Consiglio relazioni di valutazione e sul riesame del presente regolamento.
2. Nel contesto delle valutazioni e del riesame del presente regolamento di cui al paragrafo 1, la Commissione
esamina, in particolare, l’applicazione e il funzionamento:
a) del capo V sul trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, con particolare
riguardo alle decisioni adottate ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, del presente regolamento, e alle decisioni
adottate sulla base dell’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE;
b) del capo VII su cooperazione e coerenza.
3. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione può richiedere informazioni agli Stati membri e alle autorità di controllo.
4. Nello svolgere le valutazioni e i riesami di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione tiene conto delle posizioni e delle
conclusioni del Parlamento europeo, del Consiglio, nonché di altri organismi o fonti pertinenti.
5. Se del caso, la Commissione presenta opportune proposte di modifica del presente regolamento tenuto conto, in
particolare, degli sviluppi delle tecnologie dell’informazione e dei progressi della società dell’informazione.
Articolo 98
Riesame di altri atti legislativi dell’Unione in materia di protezione dei dati
Se del caso, la Commissione presenta proposte legislative di modifica di altri atti legislativi dell’Unione in materia di
protezione dei dati personali, allo scopo di garantire una protezione uniforme e coerente delle persone fisiche con
riguardo al trattamento. Ciò riguarda in particolare le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento da parte di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione e le norme sulla libera circolazione di tali dati.